La posizione del personale impiegato in navigazione, caratterizzata da atipicità, in ragione del particolare disagio derivante da una prestazione di servizio a bordo dell'unità in navigazione viene compensata, sul piano economico, con un trattamento differenziale rispetto al restante personale (di terra), mediante l'attribuzione, tra l'altro, di un'apposita indennità di imbarco spettante ai militari per i soli giorni di effettivo imbarco, con inizio e cessazione dal passaggio di consegne tra gli equipaggi (cessante e subentrante). Pertanto, la stessa va riconosciuta ai militari solo nella misura in cui essi vengano effettivamente imbarcati.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 20/04/2018, n. 4398
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul R.G. n. 6776 del 2006, proposto da G.P., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli e dall'avv. Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli, in Roma, via Emilia, n. 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore e Stato Maggiore della Marina Militare, in persona del Comandante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
PER 1L RICONOSCIMENTO
del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di cui alla legge n. 86, del 29 marzo 2001, negatagli per l'erronea qualificazione del trasferimento, da-"Nave Danaide" a "COIDIFESA" - Reparto Operazioni - Div.J4 - Logistica Sez. San. e Sic. Ambientale, come "a domanda", anziché "d'autorità", oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 2 marzo 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il ricorrente, sottufficiale della Marina Militare, in servizio a Roma, presso l'Ente militare "COIDIFESA", premetteva che, dopo aver prestato encomiabile servizio presso la Direzione Generale della Leva e del Reclutamento di Roma, nell'ottobre 2004, riceveva un messaggio di trasferimento d'autorità, a far data dal 17 ottobre 2004, per l'imbarco sulla corvetta "Nave Danaide", ancorata nel porto di Augusta, completando, così, il periodo minimo di imbarco previsto dalla legge.
Esponeva che, a seguito della "pianificazione di massima per l'impiego Sottufficiali e Truppa - Anno 2006 - 2007", diramata da MARIUGP in data 19 maggio 2005, riceveva la comunicazione della propria destinazione presso la sede di Augusta ("Nave Danaide") fino al 1 trimestre dell'anno 2006, ove svolgeva encomiabilmente servizio.
Precisava che, nell'ottobre 2005, lo Stato Maggiore della Difesa disponeva la movimentazione d'autorità di un collega del ricorrente, in sua sostituzione, a far data dal 15 gennaio 2006 e che, il successivo 15 dicembre 2005, lo Stato Maggiore Marina - Ufficio Generale del Personale - (MARIUGP) comunicava con Dp. n. 634515 che "l'attuale quadro di riduzione delle risorse finanziarie ha prodotto una significativa rivisitazione degli oneri a carico dell'Amministrazione per i trasferimenti di sede di servizio del personale militare. Tale situazione impone un riesame di tutte le pianificazioni di impiego riguardanti i trasferimenti da/per sedi vicine facenti parte della stessa area di preferenza. Per quanto sopra, non sarà dato ulteriore corso ai provvedimenti di impiego già pianificati e rientranti nella suddetta casistica. Potranno comunque essere prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento da parte degli interessati...".
Esponeva che, perciò, riceveva da "MARIUGP" l'ordine di rimanere presso la sede di Augusta, in deroga alla prevista pianificazione (1 ^ trimestre 2006), fino al terzo trimestre dell'anno 2006, per cui si rivolgeva alla resistente Amministrazione, per chiedere il rispetto della Pianificazione Avvicendamenti Sottufficiali e Truppa anno 2005/2006.
Lamentava che, con l'impugnato provvedimento, gli veniva comunicata la sua movimentazione, qualificata "a domanda", presso "COIDIFESA", avente sede in Roma.
Avverso l'operato della P.A., deduceva:
-eccesso di potere- violazione e falsa applicazione dell'art.1 della L. n. 86 del 2001. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Disparità di trattamento. Violazione dei principi dello "andamento" e della "buona fede" . Carenza assoluta di motivazione- Errore nei presupposti;
La movimentazione del ricorrente non sarebbe avvenuta per soddisfare le sue esigenze, ma nell'interesse, quantomeno prevalente, della M.M. a movimentarlo fuori dalla sede di Augusta: basterebbe pensare che, malgrado le difficoltà finanziarie del Ministero, il suo trasferimento d'autorità sarebbe stato programmato per il terzo trimestre 2006, per cui la qualificazione della istanza del ricorrente come "domanda di trasferimento" sarebbe un escamotage per evitare il pagamento di quanto gli spetterebbe, ai sensi della L. n. 87 del 2001.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 22.8.2017, si costituiva l'intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso.
Alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 2 marzo 2018, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione
1.Va premesso che l'imbarco non costituisce assegnazione di nuova sede, ma una situazione particolare, tutelata con l'indennità di cui all'art. 4 della Legge 23 marzo 1983, n. 78 ("Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare"), il prevede, al comma I, che: "Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianita' di servizio militare ..."; al comma III, inoltre, la disposizione in esame stabilisce che: "Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco ...".
Invero, la posizione del personale impiegato in navigazione, caratterizzata da atipicità, in ragione del particolare disagio derivante da una prestazione di servizio a bordo dell'unità in navigazione -con una presenza continua del militare nell'arco delle ventiquattro ore, peraltro intervallata da periodi di non effettiva applicazione lavorativa- viene compensata, sul piano economico, con un trattamento differenziale rispetto al restante personale (di terra), mediante l'attribuzione, tra l'altro, di un'apposita indennità di imbarco, disciplinata dall'art. 4 della Legge 23 marzo 1983 n. 78, spettante ai militari per i soli giorni di effettivo imbarco, con inizio e cessazione dal passaggio di consegne tra gli equipaggi (cessante e subentrante), contrariamente a quanto avveniva in precedenza ( con liquidazione dell'indennità per l'intero mese indipendentemente dai giorni d' imbarco effettivo), per cui va riconosciuta ai militari solo nella misura in cui essi vengano effettivamente imbarcati (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV., 14.10.2005 n. 5759).
2.L'art. 1, L. 29 marzo 2001, n. 86, con riferimento alla cosiddetta "indennità di trasferimento", stabilisce, in sostanza, che i relativi elementi costitutivi sono: a) un provvedimento di trasferimento d'ufficio; b) l'ubicazione della nuova sede in un comune diverso; c) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri.
Invero, per poter usufruire di detta indennità, disposta al fine di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento, occorre la sussistenza dei seguenti presupposti: a) l'adozione di un provvedimento di trasferimento che modifica la sede di servizio ove il pubblico dipendente espleta le proprie ordinarie mansioni; b) la natura autoritaria del trasferimento, che venga disposto "motu proprio" dall'Amministrazione; c) che non siano trascorsi 4 anni di permanenza nella sede di servizio (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 14 aprile 2009, n. 2265).
Presupposto indefettibile per l'erogazione del trattamento economico de quo è, quindi, che il dipendente venga trasferito d'autorità da una ad altra sede permanente di servizio (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 01/03/2006, n. 982).
3. Orbene, nella specie, il ricorrente ha avuto, dapprima, l'assegnazione, per due volte consecutive, al "temporaneo imbarco", che non si configura alla stregua di un "trasferimento" - a prescindere dalle qualificazioni rese anche dalla stessa P.A. - essendo privo dei precitati indefettibili presupposti.
Invero, il ricorrente, adibito sulla corvetta "Nave Danaide", ancorata nel porto di Augusta, a decorrere dal 17 ottobre 2004 e fino al 5 marzo 2006 , ha chiesto con nota del 26.1.2006 "che venga tenuta in considerazione la possibilità di essere trasferito a Roma".
Se la condizione di imbarco non costituisce sede di servizio, ne deriva che il rientro a Roma, da dove, oltretutto, proveniva il ricorrente prima del disposto imbarco sulla "Nave Danaide", non può essere considerato "trasferimento a nuova sede di servizio" e, ciò, a prescindere dalla qualificazione di assegnazione "a domanda" o "d'ufficio" del ricorrente.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto.
Nondimeno, la peculiarità della situazione e le incertezze giurisprudenziali vigenti al momento della proposizione del ricorso, consigliano di disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Rosa Perna, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
06-08-2019 21:17
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