Lavoro straordinario e ragioni connesse al rapporto di servizio.
T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 24-04-2019, n. 205
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bernardo Paolieri, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Guerrieri in Perugia, via del Cotogno, 1;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma Carabinieri - Direzione di Amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
della determinazione prot.n.-OMISSIS-di parere sfavorevole alla domanda volta ad ottenere compenso sostitutivo di licenza ordinaria non goduta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale Arma Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS-, ha chiesto l'annullamento:
- della determinazione prot. n.-OMISSIS-, emessa il -OMISSIS-dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Direzione di Amministrazione, che ha espresso parere sfavorevole alla domanda volta all'ottenimento, ex art. 55, D.P.R. n. 254 del 1999, del compenso sostitutivo della licenza ordinaria non goduta per gli anni -OMISSIS-;
- della determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Servizio Trattamento Economico - Ufficio Trattamento economico di attività, del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con la quale è stata respinta la predetta domanda;
- di ogni altro eventuale ulteriore provvedimento premesso e/o conseguente e/o presupposto.
1.1. Dagli atti di causa emerge che l'odierno ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Comando della Regione Carabinier -OMISSIS-, con il grado di -OMISSIS-; dopo aver fruito di un lungo periodo di aspettativa per malattia tra il -OMISSIS-, è stato congedato il -OMISSIS-. Il militare era già stato sospeso in via precauzionale dal servizio a decorrere dal -OMISSIS-a seguito di una condanna penale in primo grado, successivamente confermata in appello e divenuta definitiva con rigetto del ricorso in Cassazione (sent. n. -OMISSIS-).
Parte ricorrente ricostruisce il lungo iter procedimentale, che ha avuto inizio con istanza del sig. -OMISSIS-del -OMISSIS-volta all'ottenimento, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 254 del 1999, del compenso sostitutivo della licenza ordinaria non goduta per gli anni -OMISSIS-. All'esito di una pluralità di solleciti da parte dell'odierno ricorrente e di interlocuzioni tra le diverse strutture dell'Arma dei Carabinieri coinvolte, in data -OMISSIS- sono stati notificati al sig. -OMISSIS-i provvedimenti gravati, con i quali il Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri ha espresso parere sfavorevole e conseguentemente il Centro Nazionale Amministrativo-Servizio Trattamento Economico-Ufficio Trattamento Economico ha respinto la suddetta istanza.
1.2. Con un unico ed articolato motivo in diritto, parte ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, uno conseguenza dell'altro, per violazione e/o falsa e/o errata interpretazione dell'art. 5 L. n. 95 del 2012 in relazione all'art. 47 D.P.R. n. 395 del 1995 e art. 55 del D.P.R. n. 254 del 1999. Dopo aver sottolineato che l'istanza è stata avanzata dal ricorrente il -OMISSIS-e poi ribadita il -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 254 del 1999, si lamenta che il diniego gravato sarebbe disceso dall'illegittima applicazione retroattiva della previsione dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 2012, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, che esclude la possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per mancata fruizione di ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche.
Il D.P.R. n. 254 del 1999, al secondo comma dell'art. 55 prevede che "al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità", mentre il comma 10 dell'art. 47, D.P.R. n. 395 del 1995 dispone che "il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio". Il ricorrente conclude ribadendo la spettanza del compenso sostitutivo, rientrando il proprio caso nelle ipotesi in cui la fruizione non è stata possibile a causa della sussistenza di una causa di sospensione del rapporto alla quale ha fatto seguito la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta esclusivamente per infermità.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato, e facendo riserva di depositare memorie, atti e documenti a sostegno delle difese svolte. Con successiva memoria, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento che disciplina il riconoscimento della corresponsione del compenso sostitutivo per licenza ordinaria non fruita, ha argomentato circa l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, risultando la cessazione dal servizio imputabile al ricorrente ossia intervenuta a seguito di "perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari", circostanza nella quale non è possibile riconoscere il diritto alla monetizzazione della licenza ordinaria.
3. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi in vista della trattazione in udienza pubblica.
4. Alla pubblica udienza del -OMISSIS-, uditi per le parti i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. E' materia del contendere la legittimità del diniego di riconoscimento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria non goduta per gli anni -OMISSIS- opposto all'odierno ricorrente dall'Arma dei Carabinieri con i provvedimenti gravati.
6. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 L. n. 95 del 2012 in relazione all'art. 47 D.P.R. n. 395 del 1995 e art. 55 del D.P.R. n. 254 del 1999. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Appare necessario, in primo luogo, evidenziare come dagli atti di causa emerga che alla vicenda personale che ha condotto al congedo per infermità dell'odierno ricorrente, si è affiancata una vicenda processuale che ha visto lo stesso condannato in via definitiva alla pena di mesi -OMISSIS-. Difatti, il ricorrente, dopo aver fruito di un periodo di aspettativa, è stato posto in congedo per infermità il -OMISSIS-; il successivo -OMISSIS-è stato rigettato il ricorso in Cassazione, con conseguente conferma della sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Perugia che aveva a sua volta confermato la sentenza di condanna di primo grado del -OMISSIS-. Il -OMISSIS-la Commissione di disciplina ha dichiarato l'odierno ricorrente "non meritevole di conservare il grado"; ha fatto seguito il provvedimento del-OMISSIS-di perdita del grado sottoscritto dal Vice Comandante Generale dell'Arma.
Il suddetto provvedimento, che non risulta essere stato gravato, è motivato con riferimento agli artt. 22 e 35 della L. n. 1168 del 1961 - applicabili ratione temporis e poi sostituiti dalle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 66 del 2010 Codice dell'ordinamento militare - in virtù dei quali "la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto" a causa della perdita del grado e con la medesima decorrenza con la quale la cessazione stessa era stata disposta.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare la prevalenza della causa disciplinare su altre eventuali e concomitanti cause di congedo; "il disposto in particolare dell'art. 22 prima richiamato prevede che il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri, sottoposto a procedimento disciplinare che si concluda con un giudizio che comporti la perdita del grado, ancorché concorra un'eventuale diversa causa di cessazione dal servizio, deve considerarsi cessato comunque "per tale causa (per quella, in altre parole, definita dal procedimento disciplinare) e con la medesima decorrenza (dunque quella legata alla causa eventualmente già intervenuta) con la quale era stata disposta". La determinazione, in altri termini, della decorrenza della cessazione dal servizio (quando concorrano due cause, una delle quali quella determinata dall'esito del procedimento disciplinare) non può essere altra che quella effettiva (dunque eventualmente anche precedente alla conclusione del procedimento disciplinare), alla quale eventualmente retroagisce perciò la decorrenza della cessazione conseguente all'esito del procedimento disciplinare. La ratio della disciplina appare del tutto comprensibile. Se il soggetto è - nel momento in cui interviene la conclusione del procedimento disciplinare - già cessato dal servizio per altra causa, egli si intende cessato non più per la causa già operante, ma per quella disciplinare, la quale pertanto retroagisce ipso iure - quanto alla sua decorrenza - al momento nel quale il servizio è venuto effettivamente meno. Tra le due possibilità (ritenere l'intervenuta cessazione ostacolo alla pronuncia di una successiva cessazione per cause disciplinari, ovvero invece considerare prevalente su tutte la causa disciplinare, che diviene la sola giuridicamente operante), il legislatore ha optato per la seconda alternativa, in considerazione della opportunità di impedire il prodursi dell'effetto "sanzionatorio", in ragione di un'eventuale già intervenuta cessazione dal servizio. Con la conseguenza di sottrarre all'Amministrazione ogni valutazione al riguardo: il provvedimento di cessazione dal servizio in conseguenza dell'esito del procedimento disciplinare "deve" avere (perché la legge così stabilisce) la stessa decorrenza della eventuale cessazione già disposta per altra causa. Ogni diversa formalizzazione costituisce pertanto "errore materiale", essendo la data in discussione vincolata per legge" (C.G.A., sez. giurisd., 29 maggio 2015, n. 413; anche TAR Sicilia, Catania 24 ottobre 2013 n. 2496).
L'art. 55 del D.P.R. n. 254 del 1999, di cui parte ricorrente lamenta la violazione, al primo comma estende al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza la disciplina dell'art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 395 del 1995 relativa al congedo ordinario; la disciplina richiamata, dopo aver chiarito al comma 7 che "il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, al comma 14 prevede che "fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso". Il comma 2 del citato art. 55, D.P.R. n. 254 del 1999 prevede che al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità, con una previsione del tutto analoga a quella posta per le forze di polizia ad ordinamento civile all'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 1999 ("Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità").
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa, anteriore all'intervento normativo del 2012, ha affermato che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (C.d.S., sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138); conseguentemente "l'art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è stato ritenuto applicabile: - sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all'ottenimento del compenso sostitutivo; - sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio. La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) è stata intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l'intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (C.d.S., sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663). Sempre in merito alla monetizzabilità delle ferie maturate durante l'aspettativa per malattia cui segua la cessazione dal servizio, con riferimento in particolare delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 395 del 1995 e all'art. 18 del D.P.R. n. 254 del 1999, nel parere n. 02188/2010 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato è stato affermato che "se la non imputabilità al dipendente del mancato svolgimento dell'attività di servizio è alla base del riconoscimento del diritto alle ferie (non effettivamente godute), la monetizzabilità di tale periodo deve essere sempre riconosciuta in ipotesi, quale quella di specie, non riconducibili alla volontà delle parti (dipendente e datore di lavoro), ma oggettivamente connesse al rapporto di servizio, trattandosi tra l'altro di ipotesi qualitativamente del tutto assimilabili alle documentate esigenze di servizio". Pertanto il compenso sostitutivo per le ferie non godute spetta solo ove il mancato godimento delle ferie non sia riconducibile a causa imputabile al lavoratore.
Nel caso in esame, come già evidenziato, la causa della cessazione dal servizio - anche se originariamente disposta per infermità - è da considerarsi, ex lege, la perdita di grado, con la conseguenza che, essendo la possibilità di monetizzazione connessa a fattispecie in cui la mancata fruizione delle ferie sia dovuta ad eventi anomali o non prevedibili, e comunque non imputabili al dipendente o all'Amministrazione, non può essere disposta la liquidazione delle ferie non godute.
La motivazione in tal senso dell'atto del Comando generale del -OMISSIS-, richiamato espressamente nel provvedimento del -OMISSIS-, anche se la relativa motivazione è solo in parte riportata, è sufficiente a reggere autonomamente i provvedimenti gravati in conformità con la disciplina applicabile ratione temporis, non assumendo rilievo l'applicabilità dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012.
7. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, in misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente FF
Enrico Mattei, Primo Referendario
Daniela Carrarelli, Referendario, Estensore
Massime Classificazione Nuova Ricerca
04-06-2019 21:53
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