Le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare. Il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è, pertanto, limitato, non potendo quest'ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile. Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l'ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento per gli Ufficiali, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio. Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 25/07/2019, n. 9975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11270 del 2014, proposto da
M.I., rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Torselli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria, 5;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
G.T., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione ed adozione di misure cautelari,
del provvedimento avente protocollo (...) datato 12 aprile 2013 emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare e notificato in data 20 giugno 2013, avente ad oggetto "esito giudizio di avanzamento per il 2013" con cui l'Amministrazione comunicava la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento, a scelta, formato per il 2013;
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1. Con ricorso in riassunzione del 5 settembre 2014 avanti a questo Tribunale - proposto a seguito all'ordinanza del Tar Lombardia n. 1861/2014, avanti al quale originariamente era stata proposta l'impugnativa, che declinava la propria competenza territoriale in favore del TAR Lazio - il Ten. Col. I., odierno esponente, Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, impugnava il giudizio di avanzamento a scelta per l'anno 2013, chiedendone l'annullamento.
1.1 Il ricorrente rappresenta di essere stato giudicato idoneo all'avanzamento ed iscritto in quadro ma collocato al 205 posto della graduatoria di merito, non conseguendo, pertanto, una idonea collocazione nella graduatoria de qua.
L'odierno esponente preliminarmente sintetizza la sua carriera, precisando di aver ricoperto una delle pochissime posizioni Carabinieri per titolati ISSMI e, ritenendo di essere in possesso di qualifiche tali da legittimare una posizione superiore in graduatoria, reputa manifestatamente inadeguato il punteggio a lui assegnato dalla Commissione, se rapportato a quello ottenuto dal controinteressato G.T. (16 in graduatoria) assunto a riferimento.
2. Questi i motivi di illegittimità dedotti:
I. Violazione e falsa applicazione di norme. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità e irrazionalità. Violazione di direttive. Incongruità dei criteri adottati. Perplessità dell'azione amministrative. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.
Il ricorrente evidenzia una palese contraddittorietà ed illogicità nell'operato dell'Amministrazione, la quale avrebbe adottato un metro di giudizio particolarmente restrittivo nei suoi confronti che non troverebbe riscontro nei riguardi dell'altro scrutinato. In particolare, l'odierno esponente rileva che la differenza di punteggio tra lui ed i promossi non consisterebbe di pochi decimi bensì di ben tre punti e, dunque, siffatta abnorme differenza risulterebbe macroscopica e non troverebbe alcuna motivazione tangibile. Pertanto, il ricorrente eccepisce l'assenza di predeterminazione dei criteri di valutazione nonché la mancata valutazione della sua carriera da parte dell'Amministrazione.
II. Carenza e illogicità della motivazione. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dei presupposti.
Non si evincerebbe dal provvedimento finale, né dagli atti presupposti, quale sia il ragionamento logico-giuridico che ha indotto la Commissione ad esprimersi con votazioni così insoddisfacenti; inoltre l'istruttoria svolta risulterebbe carente, non sufficientemente approfondita e lacunosa.
3. In data 18 settembre 2014 si costituiva in giudizio l'intimata Amministrazione.
Non si costituiva il controinteressato, ritualmente intimato.
4. All'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2014 la Sezione, con ordinanza collegiale n. 4553 del 25 settembre 2014, respingeva l'istanza cautelare "considerata la necessità di un adeguato approfondimento in sede di merito".
5. In data 1 agosto 2018 l'Amministrazione provvedeva a depositare memoria, insistendo per l'infondatezza del ricorso.
La Commissione avrebbe correttamente operato nei termini prescritti dalla vigente normativa di settore, atteso che l'attribuzione del punteggio numerico rappresenterebbe l'unico elemento di discriminazione per la formazione della graduatoria di merito e la Commissione avrebbe espresso per ciascun valutando un punteggio numerico sulla base della documentazione personale di ciascun Ufficiale.
Inoltre, pur riconoscendo all'Ufficiale un significativo profilo di carriera, la sua documentazione personale non sarebbe connotata da assoluta apicalità, riscontrandosi titoli e giudizi di minore considerazione. Difatti, ai corsi non avrebbe riportato risultati di assoluto pregio; nella valutazione caratteristica avrebbe riportato diverse volte attribuzioni non apicali di "superiore alla media"; in numerose schede valutative, pur conclusesi con l'attribuzione della qualifica di "eccellente", non avrebbe conseguito giudizi caratterizzati dalle più elevate aggettivazioni interne possibili, registrando flessioni di rendimento. In definitiva, il punteggio attribuito al Ten. Col. I. non sarebbe inadeguato rispetto a quello conferito ai controinteressati, non prevedendo il sistema di promozione una comparazione tra gli scrutinandi ma una valutazione in senso assoluto.
6. In data 19 settembre 2018 il ricorrente presentava memoria di replica in cui illustrava ulteriormente le doglianze relative alla difformità del metro valutativo utilizzato nei propri confronti rispetto al controinteressato e riteneva le considerazioni espresse dall'Amministrazione strumentali e capziose, volendo quest'ultima far apparire come recessive valutazioni in progressione di per sé elevatissime.
Dal raffronto tra i due curricula emergerebbe una ingiustificabile illegittimità, inadeguatezza, disparità di metro di giudizio e di trattamento: in particolare, l'odierno esponente, a differenza del controinteressato, avrebbe ricoperto numerosi incarichi internazionali - tra cui quello presso la Nato Hq (Quartier Generale NATO di Solbiate Olone) - per aliquote limitatissime ed ad altissima specializzazione ed avrebbe frequentato ben 5 corsi internazionali; si sarebbe altresì posizionato 22 su 57 al corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, a differenza del T., il quale avrebbe concluso il suddetto corso solo l'anno successivo. Inoltre, l'Amministrazione non avrebbe considerato l'elogio da lui ottenuto in missione all'estero, il conferimento di 3 medaglie NATO per missioni in Afghanistan e Balcani e 3 Croci commemorative per le operazioni in Kosovo, Bosnia e Afghanistan; il Sig. I. attesta altresì di non aver subito oscillazioni tra le varie qualifiche durante la sua carriera. Infine, l'odierno esponente rileva che la Difesa avrebbe erroneamente attestato un maggior periodo in comando del T. e, quanto alle qualità culturali ed intellettuali, avrebbe omesso di considerare che il ricorrente riportava il voto di 3.2.3.3. e si era classificato 1 su 13 al quarto corso di lingua inglese per Ufficiali.
7. Con ordinanza collegiale n. 10457 del 30 ottobre 2018, la Sezione disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito.
7.1 Il ricorrente provvedeva ad integrare il contraddittorio, dando prova del suddetto adempimento con il deposito in atti il 22 gennaio 2019 ed il successivo 24 gennaio 2019.
8. Alla pubblica udienza del 2 luglio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Prima di pervenire alla disamina delle singole censure mosse dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene utile considerare che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell'avanzamento costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo.
2.1 Come si trae dalla disciplina che regolamenta la materia e come più volte affermato in giurisprudenza, è il caso di rilevare che le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare. Il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è, pertanto, limitato, non potendo quest'ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile. Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l'ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento per gli Ufficiali, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860). Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134). Pertanto il giudice non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall'Amministrazione ma deve solo accertare se questi, nel loro insieme, siano palesemente incoerenti, ossia non omogenei, nei confronti dei diversi candidati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505; TAR Lazio, Sez. I, 9 aprile 1997, n. 555). Specificamente, il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione dei fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque, ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall'adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest'ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (TAR Lazio, Sez. I bis, 28 maggio 2018, n. 59412; 8 febbraio 2017, n. 2143; 19 febbraio 2016, n. 2207; 21 maggio 2014, n. 5353; 10 marzo 2014, n. 2746). L'apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile, non ha specifica autonomia e, pertanto, l'incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) deve emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza.
2.2 La verifica circa la legittimità dell'operato della Commissione deve investire la correttezza del procedimento di valutazione ed il rispetto dei criteri dettati dagli artt. 704 e ss. del D.P.R. n. 90 del 2010, soprattutto con riferimento alla necessaria corrispondenza tra i giudizi espressi dalla Commissione di avanzamento e gli elementi desumibili dai libretti personali degli Ufficiali soggetti alla procedura valutativa per controllare che non siano frutto di errore, favoritismo o di arbitrio o comunque di un'applicazione distorsiva del metro di valutazione (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 5493/2017; 6179/2017; 8230/2016, 8224/2016, 2207/2016). La giurisprudenza ha precisato e ribadito che il giudizio della Commissione, espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente, sia sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio concretamente presi in considerazione, sia sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato, o la manifesta incongruità del punteggio , avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della carriera (TAR Lazio, Sez. I bis, 1 febbraio 2018, n. 1202). Ovviamente, la circostanza che il giudizio che la Commissione di Avanzamento deve esprimere non sia di merito comparativo, non esclude che per individuare eventuali illogicità o disparità di trattamento non si possa esaminare la qualità dei titoli di uno dei controinteressati perché altrimenti ogni sindacato giurisdizionale diventerebbe impossibile.
2.3 Poste le delineate premesse, che assurgono a linee guida dell'analisi che segue, può ora procedersi ad esaminare le doglianze del ricorrente.
3. L'odierno esponente lamenta l'illegittimità dell'operato della Commissione Superiore di Avanzamento, rilevando che le scelte operate dalla stessa in sede di valutazione siano in contrasto con il principio generale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. In particolare, il ricorrente prospetta l'eccesso di potere sia in senso "assoluto" - poiché si tratterebbe di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato dalla Commissione di avanzamento ovvero la manifesta incongruità del punteggio - sia in senso "relativo", riguardato cioè nell'ottica della ingiusta valutazione del controinteressato. Il ricorrente lamenta carenza ed illogicità della motivazione nonché carenza di istruttoria, considerato che non si evince dal provvedimento finale né dagli altri atti quale sia il ragionamento logico-giuridico che ha indotto la Commissione ad esprimersi con votazioni così insoddisfacenti nei suoi confronti.
3.1 Le censure dedotte dal ricorrente sono condivisibili, non emergendo dalla documentazione depositata dall'Amministrazione una differenza tale da giustificare la posizione 205 del ricorrente, specie se considerata con riguardo a quella attribuita al controinteressato, classificatosi 16 nella graduatoria di merito: tra la documentazione caratteristica ed i punteggi attribuiti ai due Ufficiali emerge, difatti, uno scarto macroscopico, avendo il ricorrente ottenuto un punteggio non giustificabile e non plausibile quale che sia il margine di discrezionalità da voler riconoscere alla Commissione. Il ricorrente possiede, difatti, un profilo di altissimo livello, specialmente con riguardo agli incarichi interforze e internazionali, tale da far ritenere che le pregresse esperienze professionali e gli altissimi incarichi svolti non siano stati adeguatamente valutati dalla Commissione Superiore di Avanzamento.
3.2 Con riguardo alle qualità personali (fisiche, morali e di carattere) va osservato che esse devono essere valutate alla luce dell'art. 704 D.P.R. n. 90 del 2010: "Le qualità morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati con normativa disciplinare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni".
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il giudice amministrativo si deve limitare a verificare che la Commissione abbia tenuto conto degli elementi da valutare per stabilire le qualità morali e personali degli scrutinandi e che questi siano effettivamente desunti dalle risultanze dei libretti personali, valutando in particolar modo gli elogi e gli encomi, che devono essere apprezzati non sotto il profilo meramente quantitativo ma con particolare riguardo alle motivazioni ed al servizio reso (TAR Lazio, Sez. I bis, 28 maggio 2018, n. 5942; 18 luglio 2016, n. 8230; 7 settembre 2015, n. 11084; 20 gennaio 2015, n. 962). Pertanto ciò che dovrebbe rilevare non è tanto il dato numerico, quanto le motivazioni sottese a detti riconoscimenti.
Nel caso di specie, sembra al Collegio che la Commissione abbia omesso di considerare l'elogio ricevuto dal ricorrente in missione all'estero, nel quale venivano sottolineate non soltanto l'elevatissima professionalità del Ten. Col. I. ma anche, parimenti, le doti morali e di carattere. Inoltre, non può farsi a meno di rilevare che il ricorrente, al pari del controinteressato, ha conseguito la qualifica di Paracadutista abilitato al lancio mentre, a differenza di quest'ultimo, ha altresì conseguito il brevetto di Pilota civile di elicottero, che presuppone una notevole efficienza fisica (TAR Lazio, Sez. I bis, 1 febbraio 2018, n. 1202).
3.3 Quanto alle qualità professionali, l'art. 705 D.Lgs. n. 90 del 2010 prevede che: "La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilità ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni".
Dai documenti versati in atti si evince che il ricorrente vanta, al pari del collega promosso, una carriera di spicco e, pertanto, anche sotto tale profilo, si ritiene non giustificata la differenza di punteggio attribuita al Ten. Col. I. rispetto al T..
In particolare, le schede valutative redatte nel corso di tutta la carriera dei due Ufficiali mostrano che l'odierno esponente ha riportato quasi sempre qualifiche apicali, voci di livello pregevole in numerosi rapporti informativi e altrettanti compiacimenti. Le diverse attribuzioni non apicali di "superiore alla media", richiamate dall'Amministrazione, risalgono alla fase iniziale della carriera dove è normale non giungere rapidamente alla qualifica apicale (TAR Lazio, Sez. I bis, 1 febbraio 2018, n. 1202). Relativamente alle qualifiche riportate nel grado di Tenente Colonnello, dalle schede valutative emerge altresì che il ricorrente ha riportato un vivissimo incondizionato compiacimento (scheda n. 49), due vivissimi compiacimenti (scheda n. 47 e 48) ed una eccellenza (scheda n. 45); il controinteressato, in aggiunta al ricorrente, ha riportato soltanto un altro vivissimo compiacimento ed un vivissimo incondizionato compiacimento.
È, dunque, evidente, con riguardo alle suddette qualifiche, l'illogicità della valutazione espressa della Commissione per il ricorrente e l'ingiustificata differenza di punteggio tra i due interessati, essendo il rendimento del Ten. Col. I. di grado elevatissimo e non così deteriore rispetto a quello del T., collocatosi in posizione molto più vantaggiosa.
Le stesse considerazioni valgono per gli incarichi ricoperti, essendo il ricorrente l'unico a vantare esperienze di servizio in missioni internazionali ed in ambito interforze. Dai libretti personali emerge che lo stesso è effettivo al comando NATO Rapid Deplyable Corps Italy; ha ricoperto un incarico presso il NATO HQ (Quartier Generale Nato di Solbiate Olona); un incarico di Caposezione operazioni e piani MSU e tutt'oggi ricopre l'incarico di Capo sezione piani ed operazioni MP. Dunque, il ricorrente ha rivestito una posizione da dirigente in ambito internazionale, in settori di cui il collega preso a riferimento non ha mai fatto esperienza.
Infine è d'uopo evidenziare che il ricorrente ha svolto dieci anni in incarico da titolato ISSMI, durante il quale ha ricevuto altresì un elogio del Comandante della Missione ISAF; sotto il profilo dei riconoscimenti elogiativi, poi, il ricorrente, oltre al conseguimento dell'elogio in missione all'estero, è l'unico a potersi fregiare di 3 medaglie NATO per missioni in Afghanistan e Balcani e 3 Croci Commemorative per operazioni in Kosovo, Bosnia e Afghanistan.
3.4 Per la voce attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore, l'art. 708 D.Lgs. n. 90 del 2010 in merito prevede: "La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego".
Nel caso di specie, il ricorrente ha assolto incarichi di elevata responsabilità nell'impiego in missioni internazionali, in incarichi interforze o in Reparti di altre Forze Armate: il Ten. Col. T. ha svolto pressoché l'intera carriera in ambito nazionale, mentre il ricorrente ha operato prevalentemente nell'ambito internazionale.
Ne consegue che, proprio alla luce delle suesposte considerazioni, il criterio di valutazione assunto dalla p.a. pare essere stato utilizzato dalla Commissione Superiore di Avanzamento in modo incoerente e, all'evidenza, penalizzante per il ricorrente, come si evidenzia dalla documentazione matricolare in atti.
3.5 Quanto alla valutazione delle qualità culturali e intellettuali, l'esame deve essere svolto alla luce di quanto afferma l'art. 707 del D.P.R. n. 90 del 2010 che così dispone: "La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene e all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione. Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l'iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia e all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni".
Scrutinando i documenti depositati alla luce dei suddetti criteri, risulta subito evidente che sia il ricorrente che il controinteressato hanno frequentato un corso di lingua inglese, ma si omette di specificare che il ricorrente ha conseguito il livello di conoscenza della lingua inglese con il voto di 3.2.3.3. e che si è classificato 1 su 13 al quarto corso di lingua inglese per Ufficiali finalizzato all'impiego nel 2004. Entrambi hanno frequentato il corso di perfezionamento al tiro di emergenza ed entrambi posseggono la qualifica di paracadutista abilitato al lancio; ma il Ten. Col. I., a differenza del controinteressato, ha frequentato ben 5 corsi internazionali, tutti tenuti in lingua inglese presso la NATO School di Oberammergau (Germania): Response Force Introductory, Peace Support Operation, Operational Military Police, Defense Against Terrorism, Operational Planning Course. Infine, il ricorrente nel corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, si è collocato in posizione 22 su 57, mentre il controinteressato T. ha concluso il corso l'anno successivo.
Dunque, anche in questo caso, la notevole differenza di punteggio relativamente all'elemento di valutazione in questione, non appare giustificata logicamente e denota una disparità di trattamento: i giudizi espressi dalla Commissione confliggono con le risultanze documentali da cui si ricava che il ricorrente ha frequentato un numero di corsi internazionali assolutamente superiore rispetto a quello del controinteressato.
4. In virtù dell'esame di tutti i profili che debbono essere tenuti presenti nella valutazione di un Ufficiale ai fini della promozione al grado superiore, risulta evidente l'illogicità della valutazione espressa dalla Commissione Superiore di Avanzamento. La documentazione in esame attesta che il ricorrente ha mostrato doti ed impegno meritevoli di apprezzamento, ha dato prova di avere avuto un'esperienza ed una formazione professionale variegata, di non essere da meno sul piano delle qualità culturali e personali; per cui, alla luce degli elementi raccolti, il punteggio finale a fronte del punteggio del collega suindicato non appare giustificato ed è tale da rivelare la manifesta illogicità del giudizio espresso dalla Commissione.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il ricorrente sia stato penalizzato dall'utilizzo di un metro valutativo particolarmente severo - rispetto a quello utilizzato per giudicare il controinteressato - per tutte le qualità oggetto di valutazione; dal libretto personale degli interessati risulta, difatti, evidente come la Commissione Superiore di Avanzamento non sembra aver tenuto conto del percorso di carriera del ricorrente, soprattutto in relazione ai numerosi incarichi ricoperti in ambito internazionale, che dovevano costituire un momento di valutazione essenziale per tale significativa voce di scrutinio.
5. Le doglianze del ricorrente risultano, pertanto, fondate in quanto può individuarsi un profilo di illogicità nelle valutazioni compiute dall'Amministrazione che, con gli atti impugnati, ha escluso il ricorrente dall'avanzamento a scelta per l'anno 2013.
Ne consegue che il ricorso può essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare nella parte in cui dichiara il Ten. Col. I. idoneo all'avanzamento, ma non iscritto in quadro.
6. Il Ministero della Difesa procederà ad affidare alla Commissione di Avanzamento nuovamente la posizione del ricorrente per effettuare una nuova valutazione tenendo conto del contenuto della presente sentenza.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 (=duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
11-09-2019 23:36
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