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Sentenza

Maggiore Pilota in congedo dell'Aeronautica Militare, rimane vittima di incident...
Maggiore Pilota in congedo dell'Aeronautica Militare, rimane vittima di incidente aereo a causa dell'anomalo ed improvviso spegnimento del propulsore dell'aereo militare su cui stava svolgendo attività addestrativa a giovane allievo, in ragione di errato intervento manutentivo al velivolo a cui era stato sostituito un bullone del motore con parte meccanica non originale. Chiede riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere con conseguente riconoscimento dei relativi benefici assistenziali.
Tribunale Roma Sez. lavoro, Sent., 07-05-2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE IV LAVORO

PRIMO GRADO

Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 7.5.2019 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n.16069/2018 R.G. vertente

TRA

A.M.V., rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea Bava del Foro di Genova e dall'Avv. Enrico Rossi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Ottaviano n.66;

- RICORRENTE -

NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ellettivamente domiciliati presso di essa in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

- RESISTENTE -

Oggetto: riconoscimento di "equiparato a vittima del dovere" - benefici assistenziali consequenziali
Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, Maggiore Pilota in congedo dell'Aeronautica Militare, premesso di essere rimasto vittima in data 20.1.2000 di incidente aereo a causa dell'anomalo ed improvviso spegnimento del propulsore dell'aereo militare su cui stava svolgendo attività addestrativa a giovane allievo, in ragione di errato intervento manutentivo al velivolo a cui era stato sostituito un bullone del motore con parte meccanica non originale, esposto che in ragione delle lesioni permanenti derivategli, già riconosciute ascrivibili alla prima categoria tabella A oltre super invalidità tabella E lettera B numero 1, era stato riconosciuto inabile al servizio e quindi congedato, lamentava il rigetto in data 15.3.2018 della domanda da lui formulata ex art.1 comma 564 L. n. 266 del 2005 e regolamento D.P.R. n. 243 del 2006, inoltrata in data 12.2.2018, volta al riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere con conseguente riconoscimento dei relativi benefici assistenziali. Domanda in merito alla cui fondatezza insisteva in questa sede.

Si costituivano in giudizio i Ministeri convenuti sostenendo l'inammissibilità della domanda avanzata dall'istante essendosi prescritto il diritto per inutile decorso del termine decennale dall'entrata in vigore in data 1.1.2006 della normativa invocata. Nel merito, in via subordinata, l'Amministrazione sosteneva l'infondatezza della pretesa essendo l'evento occorso accidentale e come tale riconducibile a "particolari condizioni ambientali ed operative" ed insisteva per il rigetto del ricorso.

Concesso termine sfalsato per note, la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
Motivi della decisione

Incontestate le modalità dell'incidente occorso al ricorrente ed in particolare la causazione dell'evento in ragione di errore manutentivo, l'amministrazione convenuta sostiene in via principale l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione in ragione di decorso del termine decennale dall'entrata in vigore della normativa di cui alla L. n. 266 del 2005. L'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione è infondata.

Ed infatti, ciò che viene in discussione ed è oggetto di domanda è il riconoscimento di uno status, quello di "equiparato a vittima del dovere" (in merito alla qualificazione della posizione soggettiva fatta valere in giudizio quale status si è espressa da ultimo Cassazione, Sez. L., Sent. n.26012 del 17/10/2018 conforme a SS.UU., Ordinanza n. 8982 del 11/04/2018), a cui conseguono una serie di benefici di natura "prevalentemente assistenziale" (Cassazione SS.UU., Ordinanza n. 8982 del 11/04/2018, conforme SS.UU. 16 novembre 2016, n. 23300 e sent. n.23396/2016).

Orbene, sia l'accertamento di uno status che l'accertamento del diritto al riconoscimento di benefici di natura assistenziale sono entrambi diritti indisponibili, e come tali irrinunciabili (da cui l'irrilevanza della conciliazione intervenuta in corso di altro giudizio avente ad oggetto domanda di risarcimento danni), ed imprescrittibili ex art. 2934, II comma c.c..

Per altro, osserva l'Ufficio come la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati a vittime del dovere non poneva alcun limite temporale per la presentazione della domanda in via amministrativa ma soltanto termini all'esaurimento della procedura che ne seguiva, tanto che i Ministeri convenuti, onde sostenere la propria tesi, hanno fatto improprio richiamo alla disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto fatto valere.

Nel merito ed in via subordinata ha argomentato l'avvocatura l'infondatezza della pretesa attesa la natura "incidentale" dell'evento occorso, da cui la non riconducibilità delle lesioni a "particolari condizioni ambientali ed operative", presupposto fattuale fissato dall'art.1 comma 564 L. n. 266 del 2005 per il riconoscimento del diritto.

Anche tale eccezione appare del tutto infondata.

Dispone l'art.1, comma 564 L. n. 266 del 2005: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".

Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dal comma 565 dell'art.1 della stessa L. n. 266 del 2005, è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, prevede:

"ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto."

Sul significato da attribuire alle previsioni normative concernenti i due fondamentali presupposti relativi alla "missione di qualunque natura" e alle "particolari condizioni ambientali od operative" sono intervenute più volte le Sez. Unite della Cassazione. In particolare la sentenza n. 759/2017 ha effettuato un'approfondita e puntuale esegesi della normativa primaria e regolamentare, a cui ha dato da ultimo continuità la pronuncia della medesima Corte n.4238/2019, affermando che il concetto di "missione di qualunque natura" deve essere inteso in un senso che possa essere correlato "sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità; sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un "compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata.

Quanto al concetto di "condizioni ambientali ed operative particolari", che l'Amministrazione convenuta contesta sussistere nel caso di specie, le Sez. Unite hanno poi affermato che la disposizione regolamentare cit., la quale definisce invece "le circostanze come straordinarie" potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell'art. 1 L. n. 266 del 2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, secondo le stesse SSUU., la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa 'particolare' "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività (nella fattispecie all'esame addestrativa) era previsto si svolgesse".

Ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni di condizioni ambientali ed operative sarebbe pertanto sufficiente, secondo le SS.UU., "un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione".

Ciò che è esattamente riscontrabile nel caso in esame atteso che la sostituzione in fase di manutenzione di bullone originale con altro che tale non era (dato anomalo) ha alterato il normale rischio conseguente all'effettuazione del volo di addestramento.

Ne consegue il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di equiparato a vittima del dovere ed il conseguente diritto ai benefici assistenziali che ne conseguono, salva la prescrizione dei conseguenti diritti di credito precedenti un decennio la domanda (e quindi diritti maturati sino all'11.2.2008).

Ed infatti sono certamente prescrittibili benefici economici che nello status trovano il loro presupposto, considerato che non vi è contraddizione tra la possibilità (non l'obbligo si noti bene) del riconoscimento d'ufficio indipendentemente da una domanda amministrativa, e la rilevanza giuridica dell'inerzia dell'interessato, con la conseguente estinzione del diritto di credito correlato allorché detta inerzia si protragga per un lasso di tempo che tipicamente è riconducibile a manifestato disinteresse all'esercizio del diritto (in merito alla prescrittibilità decennale ordinaria dei ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidate vedasi Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2563 del 09/02/2016).

I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.

Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

dichiara che V.A.M. ha diritto allo status di equiparato vittima del dovere e, per l'effetto, condanna Ministero dell'Interno e della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al riconoscimento dei conseguenti benefici di natura assistenziale ed al versamento dei relativi benefici economici, oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione decennale;

rigetta nel resto il ricorso;

condanna il Ministero dell'Interno e della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi Euro3.500,00.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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