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Sentenza

Maresciallo 2^ classe A.M., in servizio presso il 50° stormo, accusato di diserz...
Maresciallo 2^ classe A.M., in servizio presso il 50° stormo, accusato di diserzione aggravata e continuata e di truffa militare continuata pluriaggravata in relazione a molteplici e ripetuti episodi di mancato rientro in servizio (al termine di precedenti periodi di assenza) giustificati dall'interessato mediante la produzione di certificati medici successivamente risultati falsificati ad opera dello stesso.
Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 18-07-2018) 07-08-2018, n. 156

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER l'EMILIA-ROMAGNA

dott. Marco Pieroni - Presidente f.f. relatore

dott. Massimo Chirieleison - Consigliere

dott. Alberto Rigoni - Consigliere

Uditi nella pubblica udienza del 18 luglio 2018, con l'assistenza del Segretario Signor L.M., il Presidente f.f. relatore Consigliere Marco Pieroni, il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alfio Vecchio; non costituito il convenuto;

visto l'atto di citazione depositato in data 19 febbraio 2018;

visti gli altri atti e documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. (...) R.G. promosso su richiesta della Procura regionale nei confronti del Signor Omissis, nato a Omissis;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con atto depositato il 19 febbraio 2018, la Procura regionale conveniva il citato Signor Omissis, già Maresciallo 2^ classe A.M., per sentirlo condannare, in favore del Ministero della Difesa, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 49.977,79 (quarantanovemilanovecentosettantasette,79) ovvero quella diversa che verrà ritenuta di giustizia dalla Sezione nella formazione del proprio libero convincimento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al momento della integrale soddisfazione; in ogni caso con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.

2. Risulta dagli atti che, con nota in data 11 marzo 2014 prot. (...), il Comandante del 50 Stormo dell'Aeronautica Militare di stanza in Omissis segnalava alla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale di aver ricevuto in data 27 settembre 2013 formale comunicazione ex articolo 129 del D.Lgs. n. 271 del 1989 da parte della Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona in ordine all'apertura in data 25 settembre 2013 di un procedimento penale nei confronti del Maresciallo 2^ classe A.M. Omissis, militare in servizio presso il detto reparto, per i reati di diserzione aggravata e continuata e di truffa militare continuata pluriaggravata in relazione a molteplici e ripetuti episodi di mancato rientro in servizio (al termine di precedenti periodi di assenza) giustificati dall'interessato mediante la produzione di certificati medici successivamente risultati falsificati ad opera dello stesso.

All'esito del giudizio penale, con sentenza n. Omissis, il Tribunale Militare di Verona ha dichiarato il Maresciallo OMISSIS responsabile dei reati di simulazione di infermità aggravata e continuata (articoli 81 c.p., 159 e 47 n. 2 c. p. m. p.) e di truffa militare continuata e pluriaggravata (articoli 81 c.p., 234, commi 1, e 2 e 47, n. 2, c. p. m. p.) ritenendo, per la prima fattispecie di reato, che il predetto avesse, effettivamente, al fine di giustificare i periodi di assenza, simulato infermità inesistenti producendo falsi certificati medici, creati mediante l'utilizzo di altri precedenti certificati, a cui modificava la data di emissione o la diagnosi; e, per la seconda, che il predetto avesse effettivamente, con artifici e raggiri consistenti nella formazione di falsi certificati medici con le modalità di cui sopra e nell'inoltro degli stessi al Comando di appartenenza, indotto in errore il personale del servizio amministrativo preposto alla gestione economica del personale e al pagamento degli stipendi, al fine di conseguire l'ingiusto profitto consistente nel percepire le retribuzioni pur senza aver prestato la prevista attività di servizio nei periodi interessati.

La sentenza di primo grado, è stata integralmente confermata dalla Corte Militare d'Appello di Roma con la sentenza n. Omissis.

Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della Corte Militare d'Appello è divenuta irrevocabile in data 13 settembre 2016. L'Autorità Giudiziaria militare ha accertato, dunque, in modo inconfutabile la presentazione da parte del OMISSIS al comando del reparto di appartenenza di una pluralità di certificati medici artificiosamente falsificati al fine di simulare la propria infermità per rimanere assente dal reparto e sottrarsi al servizio, soffermandosi analiticamente sui certificati apparentemente rilasciati e successivamente disconosciuti dai seguenti professionisti:

a) dottoressa Omissis con riferimento ai certificati datati 10 luglio 2010, 19 ottobre 2010, 6 dicembre 2010, 22 agosto 2010, 15 novembre 2011, 9 dicembre 2011, 27 febbraio 2012, 5 marzo 2012, 12 marzo 2012, 19 marzo 2012, 2 maggio 2012, 30 luglio 2012, 6 agosto 2012, 13 agosto 2012, 28 agosto 2012.

b) dottor Omissis con riferimento ai certificati datati 19 novembre 2010, 29 novembre 2010, 10 maggio 2010 e 16 maggio 2011 dei quali è stata anche rilevata la sovrapponibilità degli stessi ad altri antecedenti.

c) dottor Omissis con riferimento ai certificati datati 27 febbraio 2010, 24 maggio 2010, 28 marzo 2011, 12 settembre 2011, 16 dicembre 2011, 18 luglio 2012 dei quali è stata anche rilevata la sovrapponibilità ad altro antecedentemente rilasciato (datato 20.2.2010), e ai certificati datati 27 dicembre 2011, 23 luglio 2012, 17 settembre 2012, 24 settembre 2012, 4 ottobre 2012, 5 dicembre 2012, 12 dicembre 2012, 24 dicembre 2012, 3 gennaio 2013, 23 maggio 2012 e 30 novembre 2012 i quali non solo non sono stati riconosciuti dal professionista, ma risultano altresì emessi in date in cui il OMISSIS risultava essere in Sardegna e non i Campania.

d) dottoressa Omissis con riferimento al certificato datato 4 novembre 2011, rispetto al quale è stato rilevato non soltanto che il OMISSIS era prima ad Acerra e poi a Roma (quindi non a Tortolì) ma altresì che il 4 novembre era un venerdì e in quella giornata lo studio della dottoressa Omissis era chiuso, e con riferimento ai certificati datati 9 dicembre 2011 e 25 maggio 2012, con riferimento ai quali la dottoressa Omissisha riferito che a quel tempo la sua collaborazione con la dottoressa Omissis era già cessata, disconoscendo la propria grafia rispetto al primo certificato e l'intero documento rispetto al secondo.

e) dottoressa Omissis con riferimento al certificato datato 22 novembre 2011, del quale ha disconosciuto la firma.

Per effetto di quanto sopra, sono risultati del tutto carenti di giustificazione i seguenti periodi di assenza dal servizio, e conseguentemente illecitamente e indebitamente riscosse dal OMISSIS le retribuzioni comunque corrisposte per le giornate di assenza dall'Amministrazione Militare di appartenenza per effetto delle condotte truffaldine da costui poste in essere in danno della stessa:

Anno 2010: dal 27/2/2010 al 28/2/2010 (giorni 2); dall' 1/3/2010 al 5/3/2010 (giorni 5); dal 24/5/2010 al 26/5/2010 (giorni 3); dal 10/7/2010 al 16/7/2010 (giorni 7); dal 21/8/2010 al 27/8/2010 (giorni 7); dal 19/10/2010 al 25/10/2010 (giorni 7); dal 19/11/2010 al 30/11/2010 (giorni 12); dall'1/12/2010 al 5/12/2010 (giorni 5); dal 6/12/ 2010 al 10/12/2010 (giorni 5).

Anno 2011: dal 28/3/2011 al 31/3/2011 (giorni 4); dall' 1/4/2011 al 3/4/2011 (giorni 3); dal 10/5/2011 al 14/5/2011 (giorni 5); dal 16/5/2011 al 22/5/2011 (giorni 7); dal 22/8/2011 al 26/8/2011 (giorni 5); dal 12/9/2011 al 18/9/2011 (giorni 7); dal 4/11/2011 al 27/11/2011 (giorni 24); dal 9/12/2011 al 13/12/2011 (giorni 5); dal 27/12/2011 al 31/12/2011 (giorni 5).

Anno 2012: dall' 1/1/2012 al 5/1/2012 (giorni 5); dal 27/2/2012 al 28/2/2012 (giorni 2); dall'1/3/2012 al 2/3/2012 (giorni 2); dal 5/3/2012 al 9/3/2012 (giorni 5); dal 12/3/2012 al 16/3/2012 (giorni 5); dal 2/5/2012 all' 8/5/2012 (giorni 7); dal 25/5/2012 al 31/5/2012 (giorni 7);dal 18/7/2012 al 21/7/2012 (giorni 4); dal 23/7/2012 al 27/7/2017 (giorni 5); dal 30/7/2012 al 31/7/2012 (giorni 5); dall'1/8/2012 al 3/8/2012 (giorni 3); dal 6/8/2012 al 10/8/2012 (giorni 5); dal 13/8/2012 al 22/8/2012 (giorni 10); dal 28/8/2012 al 31/8/2012 (giorni 4); dall' 1/9/2012 all'1/9/2012 (giorni 1); dal 10/9/2012 al 14/9/2012 (giorni 5);dal 17/9/2012 al 21/9/2012 (giorni 5); dal 24/9/2012 al 30/9/2012 (giorni 7); dall'1/10/2012 all'8/10/2012 (giorni 7); dal 30/11/2012 al 30/11/2012 (giorni 1); dall'1/12/2013 al 21/12/2013 (giorni 21); dal 24/12/2013 al 31/12/2013 (giorni 8).

Anno 2013: dall'1/1/2013 al 9/1/2013 (giorni 9).

3. Sulla scorta di quanto sopra, alla luce del quadro fattuale ricostruito in sede penale, condiviso dalla Procura regionale e contrassegnato dal crisma della irrevocabilità, al Signor OMISSIS è stata notificata in data 22 settembre 2017 l'informativa prevista dall'articolo 67 del codice di giustizia contabile, contestandogli per quanto sopra una condotta illecita causativa di un danno patrimoniale diretto all'amministrazione militare di appartenenza oltre ad un danno all'immagine alla stessa, nei termini infra descritti, invitandolo a presentare presso la segreteria le proprie deduzioni ed eventuale documentazione entro il termine di 45 giorni, ed avvertendolo che nello stesso termine era in sua facoltà chiedere di essere sentito personalmente. L'invitato non ha depositato deduzioni scritte né ha formulato richiesta di audizione personale.

4. La Procura regionale ha ritenuto che il quadro fattuale analiticamente ricostruito in sede penale, ampiamente suffragato dalle prove ivi raccolte, e contrassegnato dal crisma della irrevocabilità, anche alla luce dell'articolo 651 del codice di procedura penale, evidenzi in primo luogo condotte illecite causative di un danno patrimoniale diretto all'amministrazione militare di appartenenza nella misura corrispondente agli emolumenti stipendiali da questa corrisposti e riscossi dal OMISSIS, nonostante la mancata prestazione del servizio, per le giornate di assenza dal servizio fittiziamente giustificate e coperte mediante certificazioni di malattia successivamente risultate false.

4.1. In particolare, richiamato il rapporto di servizio, trattandosi di soggetto appartenente all'Aeronautica Militare assegnato con il grado di maresciallo di 2^ classe in forza al 50 Stormo di Omissis, per quanto concerne la condotta antigiuridica causativa di danno, dall'esame degli atti e all'esito dell'istruttoria svolta dalla Procura regionale, anche mediante acquisizione ed esame della complessiva documentazione già riversata in sede penale, risulta incontrovertibilmente acclarato come il OMISSIS abbia posto in essere in un arco temporale di diversi anni condotte illecite preordinate a costituire false giustificazioni a prolungati periodi di assenza dal servizio. Ciò, come detto, simulando infermità inesistenti e producendo una serie di certificati medici, quasi tutti alterati in quanto creati dallo stesso interessato mediante utilizzo di altri precedenti certificati a cui lo stesso modificava la data di emissione o la firma. Certificati successivamente disconosciuti dagli stessi medici interessati, tra l'altro rilasciati anche in giornate in cui il OMISSIS si trovava senza alcun dubbio in altra regione (come dimostrato già in sede penale dall'analisi dei tabulati telefonici) e quindi senza la possibilità materiale di essere sottoposto a visita medica. Detti certificati venivano quindi inoltrati al Comando di appartenenza al fine di conseguire l'ingiusto profitto (in danno dell'amministrazione di appartenenza) consistente nella illecita e indebita percezione della retribuzione nonostante la mancata prestazione del servizio.

Il tutto per un numero elevato di giorni, e precisamente per complessive 290 giornate di mancato servizio, comunque retribuite dall'amministrazione di appartenenza, proprio sulla base delle false certificazioni prodotte ai compenti uffici, determinando in capo a quest'ultima un rilevante danno diretto come infra quantificato.

E' evidente la contrarietà delle condotte ascrivibili al Signor OMISSIS, come sopra descritte, oltre che ai principi e alle regole basilari della disciplina militare che il legislatore valuta a tal punto imprescindibili da prevedere che la loro violazione integri gli estremi del reato militare (articoli 81 c.p., 159 e 47 n. 2 c. p. m. p. per il reato di simulazione di infermità aggravata e continuata, articoli 81 c.p., 234 commi 1 e 2 e 47 n. 2 c. p. m. p. per il reato di truffa militare continuata e pluriaggravata), anche ai doveri di correttezza, senso di responsabilità, lealtà ed onore che sono tradizionalmente legati e connaturati allo status militare, oltre che espressamente ribaditi anche nelle più recenti formulazioni dei diversi regolamenti di disciplina militare (per tutti, artt. 712 e seguenti del D.P.R. n. 90 del 2010 contenente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), in speciale attuazione del fondamentale precetto costituzionale sancito dall'articolo 54 per il quale i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore.

4.2. Quanto all'elemento soggettivo, la Procura, alla luce del quadro fattuale come più sopra ricostruito, ritiene che la condotta sia connotata dal dolo del suo autore; dolo inteso evidentemente come coscienza e volontà specifica di violare gli obblighi e/o doveri di servizio, di rendersi cioè inadempiente rispetto agli obblighi e/o ai doveri attinenti al rapporto di servizio che lega l'autore delle condotte dannose all'amministrazione di appartenenza sulla quale ricadono le conseguenze di dette condotte. Non è dubitabile infatti che il OMISSIS abbia agito sempre nella piena consapevolezza e volontà delle proprie condotte e della loro assoluta illiceità, tanto nella simulazione delle proprie insussistenti infermità, al fine di restare assente e sottrarsi al servizio, quanto nella trasmissione al comando delle certificazioni falsamente artefatte al fine di ottenere la illecita corresponsione delle retribuzioni per le giornate di assenza dal servizio.

4.3. Quanto al nesso di causalità tra le condotte e il danno conseguente, è nei fatti che la produzione dei certificati alterati da parte del maresciallo OMISSIS al comando di reparto abbia indotto artificiosamente in errore l'amministrazione militare, inducendo questa a proseguire nell'erogazione di retribuzioni mensili a favore del predetto comprendendovi anche le retribuzioni per le giornate di assenza dal servizio, che diversamente, non sarebbero state affatto retribuite.

4.4. Venendo alla quantificazione del danno, la Procura ritiene che il OMISSIS debba risarcire l'amministrazione militare di appartenenza nella misura corrispondente all'ammontare degli emolumenti lordi versati dalla stessa in conseguenza e per effetto delle 290 giornate di assenza dal servizio falsamente giustificate; comprendendo, pertanto, nel quantum anche gli oneri fiscali e previdenziali che l'amministrazione ha dovuto versare al fisco e all'ente previdenziale, sopportandone (inutilmente) il relativo onere finanziario, in aggiunta alle retribuzioni corrisposte al militare, a fronte di prestazioni lavorative e di servizio del tutto ineseguite. Tale posta di danno viene quantificata dalla Procura, sulla base dei dettagliati prospetti di calcolo predisposti dal servizio amministrativo del Comando suddetto, in complessivi Euro 24.035,57.

4.5. La Procura ritiene inoltre che il OMISSIS debba rispondere anche di un danno ulteriore, per la lesione inferta, con i propri fraudolenti comportamenti, alla reputazione e al prestigio dell'amministrazione militare di appartenenza, in applicazione del disposto dell'articolo 55-quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2009, il quale prevede che il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, ferme restando le responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, sia obbligato a risarcire non solo il danno patrimoniale da mancata prestazione/interruzione del sinallagma, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, ma anche il danno all'immagine subito dall'Amministrazione.

La norma citata configura una particolare ipotesi di danno all'immagine, ricollegata direttamente dal legislatore ai casi di conclamato illegittimo e fraudolento assenteismo, pacificamente riferibile anche al personale appartenente alle Forze Armate.

Ricorre nella vicenda in esame l'elemento della risonanza delle condotte illecite, non solo all'interno dell'amministrazione di appartenenza (per effetto già soltanto delle indagini interne e del procedimento disciplinare, oltre che per effetto dello svolgimento del procedimento penale e della sua conclusione), quanto anche (e soprattutto) al suo esterno. Ciò appare evidente se solo si considera, come rilevato anche dalla Corte di Appello Militare (pagg. 14 e 15), che le indagini necessarie all'accertamento dei fatti hanno dovuto essere svolte in modo capillare, in quanto le alterazioni operate sui certificati erano certamente idonee ad indurre in errore chiunque e non riconoscibili se non a seguito di controlli approfonditi e meticolosi. Tutte le verifiche hanno reso necessario chiedere direttamente ai professionisti interessati se riconoscessero o meno i certificati, rendendo il controllo complesso anche per gli stessi che talvolta hanno disconosciuto la grafia, ma che altre volte hanno dovuto verificare la propria presenza presso gli studi professionali a distanza di anni attraverso il controllo delle date. I detti professionisti sono stati inoltre ascoltati nel processo penale come testi dall'autorità giudiziaria militare. Risulta chiaro, dunque, che la conoscenza delle condotte illecite dell'evocando è rimasta tutt'altro che riservata, e che le notizie relative hanno avuto comunque diffusione anche all'esterno dell'amministrazione di appartenenza.

Gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità per il danno all'immagine sono quelli più sopra illustrati, scaturendo sia il danno da ingiustificata mancata prestazione del servizio, sia il danno alla reputazione dell'amministrazione, dalle medesime condotte illecite dell'autore.

Ai fini della quantificazione del danno all'immagine cagionato dalle condotte del Maresciallo OMISSIS all'amministrazione militare, la Procura ritiene che, limitandosi il richiamato articolo 55-quinquies del decreto 165/2001 - nel testo vigente ratione temporis - a richiamare semplicemente il danno all'immagine subito dall'amministrazione, senza alcuna ulteriore precisazione in ordine ai criteri di determinazione del quantum (criteri che verranno invece ad essere previsti dalla novella di cui al D.Lgs. n. 75 del 2017 con riferimento peraltro ai soli illeciti di assenteismo fraudolento realizzati successivamente alla sua entrata in vigore), debba operare il criterio generale di quantificazione del danno all'immagine introdotto dall'articolo 1, comma 62, della L. n. 190 del 2012 nel corpo dell'articolo 1 della L. n. 20 del 1994, al comma 1-sexies, ai sensi del quale "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

Il danno all'immagine che la Procura regionale ritiene di porre in capo al maresciallo OMISSIS, in letterale applicazione della normativa ora richiamata, viene determinato in Euro 25.942,22 corrispondente al doppio delle retribuzioni nette illecitamente percepite dal OMISSIS per le giornate di assenza ingiustificata (Euro 12.971,11). Detta quantificazione del danno all'immagine si palesa congrua anche in applicazione dell'ordinario e generale criterio equitativo di cui all'articolo 1226 delcodice civile, alla luce di quei parametri di riferimento (oggettivi, soggettivi e sociali), elaborati dalla giurisprudenza contabile e costantemente applicati dalla stessa, tra i quali il protrarsi nel tempo e la reiterazione delle condotte criminose come sopra descritte, l'oggettiva assoluta gravità dell'illecito commesso (per le quali in sede disciplinare è stata comminata la massima sanzione disciplinare, costituita dalla perdita del grado), le modalità con le quali concretamente esso è stato perpetrato, lo status militare del responsabile delle condotte illecite e quindi il conseguente maggior disvalore sociale assunto dalle stesse.

5. Il convenuto, pur oggetto di rituale notifica dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione è rimasto contumace nel presente giudizio.

6. Passando al merito, entrambe le domande attoree, quella relativa al danno diretto e quella per danno d'immagine meritano accoglimento.

6.1. Occorre, in primo luogo, premettere, che sussistono le condizioni per l'ammissibilità e la fondatezza delle domande formulate dalla Procura, sussistendo, come evidenziato ai punti 4 e seguenti, un rapporto di servizio che lega il convenuto all'Amministrazione pubblica, il comportamento contestato connotato da dolo, il danno e il nesso causale tra la condotta contestata e due danni predetti.

6.2. Deve pertanto accogliersi, in primo luogo, la domanda attorea relativa al cd. danno diretto derivante dal comportamento contestato al convenuto e cagionato all'amministrazione militare di appartenenza nella misura corrispondente all'ammontare degli emolumenti lordi versati dalla stessa in conseguenza e per effetto delle 290 giornate di assenza dal servizio falsamente giustificate; comprendendo, pertanto, nel quantum anche gli oneri fiscali e previdenziali che l'amministrazione ha dovuto versare al fisco e all'ente previdenziale, sopportandone (inutilmente) il relativo onere finanziario, in aggiunta alle retribuzioni corrisposte al militare, a fronte di prestazioni lavorative e di servizio del tutto ineseguite. Tale posta di danno viene quantificata dalla Procura, sulla base dei dettagliati prospetti di calcolo predisposti dal servizio amministrativo del Comando suddetto, in complessivi Euro 24.035,57.

6.3. Da accogliere è anche la domanda della Procura relativa al risarcimento del danno all'immagine, sussistente all'evidenza sulla base di quanto diffusamente riportato al precedente punto 4.5.

6.3.1. Occorre premettere che le condizioni, cumulative e non alternative, per ritenere la sussistenza del danno all'immagine sono le seguenti: 1) si deve trattare di un reato contro la pubblica amministrazione; 2) tale reato deve essere accertato con sentenza del giudice ordinario penale passata in giudicato." (cit. sent. Corte conti, Sez. giur. Emilia Romagna n. 105/2017/R, 98/2017, 73/2017/R).

Ebbene, entrambe le predette condizioni concorrono nel caso all'esame. 6.3.2. Sussistono infatti, in primo luogo i reati contro la pubblica amministrazione, nella specie, militare, accertati con sentenza passata in giudicato (articoli 81 c.p., 159 e 47 n. 2 c. p. m. p. per il reato di simulazione di infermità aggravata e continuata, articoli 81 c.p., 234 commi 1 e 2 e 47 n. 2 c. p. m. p. per il reato di truffa militare continuata e pluriaggravata).

6.3.3. Ai fini della quantificazione del danno all'immagine cagionato dalle condotte del Maresciallo OMISSIS all'amministrazione militare, come evidenziato dalla Procura, può, nel caso che occupa, farsi applicazione del criterio generale di cui all'articolo 1, comma 62, della L. n. 190 del 2012, che ha introdotto all'articolo 1 della L. n. 20 del 1994, il comma 1-sexies, ai sensi del quale "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

In applicazione di tale disposizione, il danno all'immagine da porre a carico del maresciallo OMISSIS viene determinato in Euro 25.942,22, corrispondente al doppio delle retribuzioni nette illecitamente percepite dal Signor OMISSIS per le giornate di assenza ingiustificata (Euro 12.971,11).

7. Condanna il convenuto sig. Omissis al risarcimento del danno nella misura complessiva di Euro 49.977,79 (quarantanovemilanovecentosettantasette/79), comprensivi di rivalutazione monetaria, a favore del Ministero della Difesa. Interessi dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 220,46 (duecentoventi/46).
P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, dichiarata la contumacia del convenuto, accoglie

la domanda attorea come da motivazione.

Condanna il convenuto Signor Omissis al risarcimento del

A) danno diretto, come sopra individuato (cfr., punto 6.2.) nella misura di Euro 24.035,57 (ventiquattromilatrentacinque/57), comprensiva di rivalutazione monetaria, a favore del Ministero della Difesa;

B) danno all'immagine (cfr., punto 6.3.) nella misura di Euro 25.942,22 (venticinquemilanovecentoquarantadue/22), comprensiva di rivalutazione monetaria, a favore del Ministero della Difesa.

Complessivamente, il danno ammonta dunque ad Euro 49.977,79 (quarantanovemilanovecentosettantasette/79), comprensivi di rivalutazione monetaria, a favore del Ministero della Difesa.

Interessi dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Il Collegio, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del convenuto, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 220,46 (duecentoventi/46).

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 18 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2018.
Avv. Antonino Sugamele

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