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Sentenza

Maresciallo capo dei CC impugna l'ordine (poi rinnovato) con cui il Comandante p...
Maresciallo capo dei CC impugna l'ordine (poi rinnovato) con cui il Comandante provinciale, per ragioni di esigenze organiche, lo aveva incaricato di prestare servizio provvisorio senza oneri, per la durata di giorni trenta, presso una Stazione a distanza di 13 Km.
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., (ud. 22-01-2019) 22-01-2019, n. 113REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2011, proposto da

F.L., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Scarpelli, con domicilio eletto presso lo studio Michele Pietragalla in Catanzaro, corso Mazzini, 20;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri Roma, Comando Legione Carabinieri Calabria, Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del messaggio n. 271/60 SP del 28/06/2011, con il quale il Comandante 'Provinciale di Cosenza disponeva il servizio provvisorio, senza oneri, per la durata di giorni trenta, a decorrere dal 29/06/2011, del ricorrente dalla 2 Sezione del Nucleo Investigativo del dipendente Reparto Operativo alla Stazione cc. di Montalto Uffugo, quale addetto, per ragioni di esigenze organiche;

- del successivo messaggio n. 271/60- 2 SP del 27.07.2011, con il quale il servizio provvisorio veniva reiterato per ragioni organiche;

- del messaggio del 27.08.2011, non notificato, ne?? visionato, ne?? presente nel fascicolo oggetto di accesso agli atti esercitato in data 23.09.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 gennaio 2019 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il maresciallo capo F.L. impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, l'ordine (poi rinnovato) con cui il Comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza, per ragioni di esigenze organiche, lo ha incaricato di prestare servizio provvisorio senza oneri, per la durata di giorni trenta, quale addetto della Stazione di Montalto Uffugo.

Egli lamenta, in particolare, che l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata valutazione delle peculiarità professionali e del Reparto di appartenenza del ricorrente, specializzato nel campo tecnico ed investigativo, con grave nocumento per le indagini in corso.

Resiste il Ministero della difesa.

All'udienza straordinaria 22 gennaio 2019, il gravame è stato spedito in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il provvedimento impugnato appartiene, infatti, alla più ampia categoria dei trasferimenti d'autorità, che si fondano esclusivamente sulle esigenze di servizio e sulla migliore organizzazione degli uffici.

Esso, pertanto, può ben essere reiterato, stante il protrarsi delle esigenze valutate.

In tal senso, esso si qualifica come ordine, rispetto al quale l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume una rilevanza meramente fattuale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3118).

Il trasferimento d'autorità dei militari, inoltre, è sottratto all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità di quanto testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, né richiede una particolare motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2018, n. 3255).

In ogni caso, nella fattispecie concreta, l'ordine è adeguatamente motivato sulla necessità di sopperire alle esigenze di organico dell'amministrazione, atteso che la "stazione di Montalto Uffugo è deficitaria di n. 1 brigadiere ed è operativamente impegnata".

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Arturo Levato, Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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