Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Maresciallo giudicato responsabile di un ammanco di cassa di Euro 812.999,48 e s...
Maresciallo giudicato responsabile di un ammanco di cassa di Euro 812.999,48 e sulla base degli stessi accertamenti condannato per peculato dal Tribunale Militare di Roma. Il danno è stato ridimensionato in appello in ragione delle dichiarazioni del perito che ha determinato sulla base della documentazione esaminata il danno in Euro 608.841,10.
Corte dei Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 18-09-2018) 08-11-2018, n. 541
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott.ssa Laura d'Ambrosio - Presidente f.f.

dott. Antonio di Stazio - Consigliere

dott. Marco Fratini - Primo ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n.(...) del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- A.G. Rappresentato e difeso dall'avv. Serena d'Acunzo presso il cui studio in Anzio (RM) viale Mencacci 3, elegge domicilio Visti gli atti di causa;

Udito nella pubblica udienza del 18 settembre 2018, il relatore cons. Laura d'Ambrosio, il V.P.G. dott. P.C., assente l'avvocato del convenuto;
Svolgimento del processo

Con atto di citazione depositato in data 22 febbraio 2018 la Procura citava in giudizio il Maresciallo A.G. che, con Provv. n. 271 del 20 marzo 2013, era stato giudicato responsabile di un ammanco di cassa di Euro 812.999,48 e sulla base degli stessi accertamenti condannato per peculato dal Tribunale Militare di Roma in data 7 aprile 2014. Il danno veniva poi ridimensionato in appello in ragione delle dichiarazioni del perito C.A. che determinava sulla base della documentazione esaminata il danno in Euro 608.841,10.

Si è costituita la difesa che eccepisce sia in merito alla responsabilità erariale del G. sia con riferimento alla quantificazione del danno poiché contesta la perizia su cui si basa la procura erariale che ha quantificato il danno in base alle somme delle disponibilità erogate e non gli effettivi ammanchi. Chiede quindi l'acquisizione di una nuova perizia. Chiede comunque il rigetto della domanda perché manca la prova dell'appropriazione.

All'udienza odierna è presente solo la Procura regionale. Il Procuratore si riporta agli atti depositati.

La causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

La citazione deve essere accolta.

L'attività illegittima dolosa è provata da diverse circostanze di fatto, ricavabili dal procedimento del Tribunale militare di Roma. La sentenza è stata confermata in appello con riferimento alle condotte ascrivibili al convenuto.

G. era titolare del fondo per le spese postali dal 2001 al 2012. In questa veste gestiva la corrispondenza compilando anche le distinte delle spese effettuate in contanti. A seguito di controlli è emerso un numero rilevante di distinte che non corrispondevano ad alcuna spedizione effettuata.

Analogamente accadeva per la corrispondenza raccomandata. I controlli sono stati dovuti alle frequenti richieste di reintegro dei fondi nel citato conto che hanno fatto emergere un'anomalia nelle spese sostenute. La vicenda è stata oggetto, come premesso, di una condanna in sede penale militare per peculato.

Quanto alla quantificazione del danno la stessa è stata raggiunta attraverso accertamenti peritali in particolare nel giudizio dall'appello della corte militare. Non sussistono ragioni di considerare quell'accertamento non adeguato, come sostenuto dalla difesa, che, per altro, non fornisce indicazioni su come, alternativamente, dovrebbe essere valutato il danno.

Si ritiene quindi che il danno sia accertato e che lo stesso sia ascrivibile a titolo di dolo al convenuto.
P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette Accoglie la citazione e per l'effetto condanna il convenuto A.G. al risarcimento a favore del Ministero della Difesa di Euro 608.841,10 (seicentoottomilaottocentoquarantuno/10) oltre a rivalutazione dal 31 dicembre 2012 e interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese di giudizio sono a carico del convenuto e si liquidano in Euro 156,39 (centocinquantasei/39)

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 8 novembre 2018.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza