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Sentenza

Militare viene dimesso d'autorità dal 120 corso AUPC per insufficiente attitudin...
Militare viene dimesso d'autorità dal 120 corso AUPC per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 20-05-2019) 25-07-2019, n. 9970 
REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Prima Bis)  ha pronunciato la presente  SENTENZA  sul ricorso numero di registro generale 10425 del 2015, proposto da  L.G., rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Pirino Sergola, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto in Passo Corese di Fara Sabina, via XXIV Maggio n. 60;  contro  Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;  per l'accertamento  dell'illegittimità dell'annotazione sul libro matricola della dimissione d'autorità per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota;  e la conseguente disposizione della cancellazione di tale annotazione;  Visti il ricorso e i relativi allegati;  Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;  Visti tutti gli atti della causa;  Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione  1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data 5 settembre 2015, il sig. G. propone "ricorso giurisdizionale ex artt. 2 e 3 L. n. 1034 del 1971", volto all'accertamento dell'illegittimità dell'annotazione sul suo libretto matricolare della "dimissione d'autorità" dal corso AUPC per "insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di aeroplano".  In particolare, il ricorrente espone quanto segue:  - arruolatosi quale volontario nell'Aeronautica Militare in qualità di allievo ufficiale pilota di complemento, a decorrere dal 7 gennaio 2002 veniva promosso al grado di "aviere scelto allievo ufficiale pilota di complemento";  - essendo stato destinatario di un provvedimento di "dimissione d'autorità" dal 120 corso AUPC "per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano", proponeva il ricorso n. 12358/2002 per l'annullamento dello stesso;  - riammesso, a seguito della concessione della sospensiva richiesta, alla frequentazione del corso (segnatamente, al 121 corso AUPC in qualità di aggregato), veniva, poi, definitivamente dimesso d'autorità "a decorrere dal 23 luglio 2002", con relativa annotazione "nel libretto matricolare";  - con lettera raccomandata a.r., inviata in data 15 dicembre 2014, chiedeva, pertanto, al Ministero della Difesa "di provvedere, in regime di autotutela, alla cancellazione" di tale annotazione, senza ricevere riscontro.  Tutto ciò premesso, il ricorrente - data evidenza della sua qualità di "militare in servizio nell'Esercito" - afferma il suo interesse "a che il suo stato matricolare non sia pregiudizievole alla sua carriera" e alla possibilità, in astratto, di partecipare ad altri concorsi "per i quali è richiesto il requisito dell'attitudine al conseguimento del brevetto di aeroplano" e, anzi, vanta la titolarità di un "diritto soggettivo" alla cancellazione di cui si discute, all'uopo adducendo - in sintesi - i seguenti motivi di diritto: - posto che requisito necessario per essere ammesso a partecipare a concorsi nelle "Forze Armate e in particolare in quello dell'Aeronautica Militare" è quello "di non essere stato destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio", l'annotazione de qua o, meglio, l'impossibilità di rimuovere la stessa è in contrasto con i principi fondamentali di cui agli artt. 3, 35 e 97 della Cost.; - a distanza di oltre dieci anni dalla dichiarazione di insufficiente idoneità e delle conseguenti dimissioni d'autorità, risulta particolarmente iniquo che il predetto non abbia alcuna possibilità di far valere "le sue attuali condizioni psico-fisiche" certamente "mutate nel tempo a suo favore, stante altresì la maturata esperienza acquisita nel corso del tempo in cui è stato prestato al servizio delle Forze Armate", tenuto anche conto dei casi in cui il legislatore ha previsto la "riabilitazione".  Con atto depositato in data 14 settembre 2015 si è costituito il Ministero della Difesa, astenendosi - nel prosieguo - dal produrre memorie e/o documenti.  All'udienza pubblica del 20 maggio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.  2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.  Come si trae dalla narrativa che precede, il ricorrente - nell'affermarsi titolare di un diritto soggettivo "la cui tutela risulta costituzionalmente protetta" ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 Cost. - chiede a questo Tribunale di accertare l'illegittimità dell'annotazione sul proprio libretto matricolare delle "dimissioni d'autorità" disposte dall'Amministrazione nel 2002 in esito al mancato conseguimento del brevetto di pilota e, conseguentemente, di "disporre la cancellazione" da tale libretto "dell'annotazione impugnata con il presente giudizio".  Tale pretesa è infondata e, pertanto, va respinta.  Soprassedendo sulle peculiarità che connotano la vicenda in trattazione e, in particolare, su eventuali profili di inammissibilità dell'azione proposta, il Collegio osserva che:  - come piuttosto sommariamente riferito nell'atto introduttivo del giudizio, il sig. G. - destinatario, nel settembre 2002, di un provvedimento di dimissioni d'autorità, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 224 del 1986, dal 120 corso AUPC dell'Aeronautica Militare "per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano" - proponeva il ricorso n. 12358/2002 per chiederne l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione;  - tenuto conto dell'accoglimento della domanda cautelare con ordinanza n. 7091 del 16 dicembre 2002, il predetto veniva riconvocato in data 7 aprile 2003 ma la rinnovata "fase di accertamento dell'attitudine al pilotaggio" sfociava nell'adozione, in data 16 ottobre 2003, di un nuovo provvedimento di dimissione dal 120 Corso AUPC dell'Aeronautica militare, oggetto di impugnazione mediante la proposizione di "motivi aggiunti", riportanti - del pari - istanza cautelare, respinta - a differenza della precedente - con l'ordinanza 9 febbraio 2004, n. 870;  - la questione oggetto di controversia è stata definita da questa Sezione con la sentenza n. 12802 del 10 dicembre 2007, con cui le censure formulate sono state respinte e, quindi, è stata espressamente affermata "la legittimità del Provv. del 16 ottobre 2003, con cui il ricorrente è stato ritenuto non in possesso della richiesta attitudine a conseguire il brevetto di pilota, atto, quest'ultimo, dunque, da ritenersi definitivamente preclusivo della frequenza al corso AUPC", con connessa statuizione circa "la non perdurante attualità dell'interesse alla deliberazione sulla fondatezza delle censure dedotte avverso il primo provvedimento di dimissioni" (ampiamente superato dal successivo).  Tenuto conto di quanto desumibile anche dal precedente contenzioso, si è, pertanto, indotti a rilevare che:  - il ricorrente - in esito alla presentazione della domanda per la selezione inerente ad "allievo ufficiale di complemento", con indicazione della preferenza per l'Aeronautica Militare, e, dunque, al buon esito dell'apposito concorso - è stato ammesso al corso AUPC, costituente una categoria a parte, connotata - in quanto tale - dalla previsione di uno specifico percorso di selezione e formazione, contemplante, tra l'altro, il conseguimento del "brevetto di pilota militare", pena la dimissione d'autorità dalla Forza Armata;  - preso così atto della particolare importanza rivestita dal brevetto in esame al fine del superamento del corso (prodromico, peraltro, alla contrazione della ferma obbligatoria, da espletare nel "ruolo naviganti speciale dell'Arma Aeronautica"), non vi è chi non veda come la fase di accertamento dell'attitudine al pilotaggio e, dunque, il conseguimento del brevetto de quo rappresenti - in definitiva - una semplice prova di idoneità, precipuamente diretta - al pari di altre - a valutare le capacità fisiche dell'interessato in relazione alle funzioni da espletare.  Stante quanto in precedenza osservato, il Collegio ravvisa validi motivi per affermare che le "dimissioni d'autorità" disposte nei confronti del ricorrente in ragione del mancato conseguimento del brevetto di pilota si presentano come una vicenda afferente la carriera di quest'ultimo e, pertanto, sono ben meritevoli di figurare nel libro matricolare, senza che possano in alcun modo condurre ad una differente conclusione il richiamo della tutela di diritti di rilevanza costituzione - quale il "principio di uguaglianza" - e, ancora, della disciplina della "riabilitazione", tenuto primariamente conto che il mancato conseguimento del brevetto e, dunque, le dimissioni in seguito disposte non si prestano ad essere configurati in termini di eventi - in qualche modo - disonorevoli per l'interessato o, ancora, parificabili alle ben differenti ipotesi contemplate dall'art. 635, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 66 del 2010 (il quale - in ogni caso - esclude i "proscioglimenti per inidoneità psico-fisica") e/ o all'ipotesi in cui opera l'istituto della riabilitazione.  Accertato - in sintesi - che le dimissioni dalla frequenza del corso AUPC dell'Aeronautica Militare costituiscono un "fatto" - comunque - verificatosi nel corso della carriera del ricorrente, connesso, tra l'altro, ad un giudizio sfavorevole reso in ordine all'accertamento di qualità psico-fisiche dell'interessato, la circostanza che, nel libretto matricolare del predetto, figuri l'annotazione ad esse relativa si presenta non solo connotata da carattere "ordinario" ma anche in linea con le istruzioni tecniche dettata in materia dal Ministero della Difesa (cfr. - tra l'altro - nota prot. (...) 17-12-2015), precisando, ancora, l'assoluta insussistenza di validi motivi e/o ragioni, utili per affermare che il mantenimento di tale annotazione, ossia la mancata cancellazione della stessa, si ponga in contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.  Del resto, è noto che le annotazioni sulla documentazione matricolare del militare assolvono alla precipua funzione di rappresentare in forma sintetica e riassuntiva gli eventi di servizio che, conformemente alle leggi e ai regolamenti, costituiscono o modificano lo stato dei militari, tengono nota degli incarichi, titoli di studio, benemerenze e ogni altra notizia utile al fine di presentare la situazione personale, formativa e lavorativa del militare, sicché l'apporto di modifiche in relazioni ad esse non può che essere strettamente limitato a casi di carattere eccezionale, quali quelli afferenti alla correzione di "errori" o, ancora, della sopravvenienza di fatti nuovi, validi ad elidere o, comunque, a svuotare di contenuto annotazioni precedenti, quali quelli afferenti la "condizione di imputato" nell'ipotesi in cui risulti emessa una "sentenza di proscioglimento" (cfr., ancora, "Guida alle procedure del Servizio Matricolare del personale militare dell'Aeronautica mediante l'utilizzo del Sistema Informativo risorse umane" - Edizione 2018).  3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.  Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Ministero della Difesa in Euro 1.000,00. P.Q.M.  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.  Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019 con l'intervento dei Magistrati:  Concetta Anastasi, Presidente  Antonella Mangia, Consigliere, Estensore  Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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