Militari della Croce Rossa Italiana chiedono l’accertamento dei rispettivi diritti di credito relativi alle maggiorazioni economiche attribuite al personale mediante le ordinanze commissariali numeri 202\2009, 258\2010 e 648\2010, provvedimenti con cui era stato attribuito al personale militare dell’Ente il trattamento economico dei pari grado delle Forze Armate a quel momento vigente.
Pubblicato il 11/01/2019
N. 00387/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04980/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4980 del 2015, proposto da:
C.R. + altri rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Cardella, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, l.go Messico, 7, come da procure in atti;
contro
Cri - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per ottenere
la corresponsione arretrati contrattuali inerenti agli anni 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 e 2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cri - Croce Rossa Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso spedito per notifica il 7 aprile 2015 e depositato il successivo giorno 17, i militari della Croce Rossa Italiana segnati in epigrafe hanno chiesto l'accertamento dei rispettivi diritti di credito relativi alle maggiorazioni economiche attribuite al personale mediante le ordinanze commissariali numeri 202\2009, 258\2010 e 648\2010, provvedimenti con cui era stato attribuito al personale militare dell'Ente il trattamento economico dei pari grado delle Forze Armate a quel momento vigente.
In particolare, con l'ordinanza commissariale n. 205 del 2009 (che modifica ed integra la ordinanza n. 202 del 2009), l'Ente ha adeguato il trattamento economico del personale militare non dirigente – comunque in attività di servizio- fino al grado di tenente colonnello a quello previsto – alla data della citata ordinanza – per il personale pari grado militare delle Forze Armate…” ed ha esteso il trattamento economico di cui al d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 relativo al quadriennio 2006-2009 ed al biennio 2006-2007 con decorrenza 1° gennaio 2009.
Con l'ordinanza commissariale n. 258 del 26 maggio 2010 l'Ente ha confermato gli adeguamenti economici per il personale già previsti con le indicate ordinanze ed ha esteso tali benefici economici previsti per il personale delle Forze Armate agli ufficiali; si tratta dei benefici sono stati introdotti dal D.P.C.M. 13 aprile 2005 per l'adeguamento del trattamento economico; dal D.P.C.M. 16 dicembre 2005 per l'indennità di posizione; dal D.P.C.M. 2 ottobre 2006 per l'adeguamento del trattamento economico; dal D.P.C.M. 27 aprile 2007 per l'adeguamento del trattamento economico; dal D.P.C.M. 7 maggio 2008 per l'adeguamento del trattamento economico; dal D.P.C.M. 29 aprile 2009 per l'adeguamento del trattamento economico; dal d.P.R. 11 settembre 2007, n.171 (provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) e dal d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 integrativo del precedente d.P.R. 171/2007.
La corresponsione degli adeguamenti economici, per il personale militare in servizio presso la CRI, sarebbe dovuta decorrere dal primo gennaio 2010, mentre gli arretrati avrebbero dovuto essere corrisposti in presenza di effettive disponibilità di bilancio, che comunque erano già state indicate nel bilancio di previsione per l'anno 2011.
Con ordinanza commissariale n. 648 del 22 dicembre 2010 l'Ente ha esteso i benefici economici, nei termini corrispondente ai militare delle Forze Armate non contrattualizzati, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ai militari della C.R.I. anch'essi non contrattualizzati, con corresponsione degli arretrati in presenza di effettive disponibilità di bilancio.
In tal modo la CRI ha adeguato gli stipendi dei propri dipendenti militari a quelli degli appartenenti alle Forze Armate, prevedendo, per tali aumenti contrattuali, una decorrenza diversa da quella prevista dalle normative di riferimento per il personale delle Forze Armate (1 gennaio 2009; 1 gennaio 2010 e 1 dicembre 2010) ed ha statuito che, con riferimento agli arretrati relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ne fosse procrastinata l'erogazione, per mancanza di fondi, sino al momento del reperimento delle risorse finanziarie.
2. – I militari in epigrafe precisano che le somme in questione erano state appostate nel bilancio di previsione 2013-con la loro contestuale destinazione al pagamento di arretrati al personale militare CRI- dalle ordinanze commissariali numero 202\2009 (poi modificata con la n. 209\2009), numero 258\10 e n. 648\10, così che sarebbe sorto nei soggetti destinati alla percezione di tali emolumenti un ragionevole affidamento.
3. – Tuttavia, in ragione della rilevata “grave situazione di cassa dell'Ente”, con ordinanza commissariale n. 247 del 10 settembre 2014, il Presidente della Croce Rossa Italiana ha deciso di procedere allo stralcio complessivo dei residui passivi inerenti gli arretrati di cui era prevista la corresponsione ai componenti del Corpo Militare.
4. – I ricorrenti denunziano, quindi, la violazione del principio dell'affidamento legittimo, che sarebbe insito nella (sola) cancellazione dei residui passivi legati agli arretrati contrattuali destinati ai ricorrenti, senza revoca delle ordinanze commissariali che avevano disposto la relativa corresponsione; la conseguente violazione dell'art. 1757 del d.lgs. n. 66\2010 e la violazione del diritto soggettivo alla corresponsione di tali emolumenti, che sarebbe maturato in caspo ai ricorrenti; la violazione dell'art. 97 Cost. e del “principio della disponibilità di bilancio”, che era presente pochi mesi prima delle delibere di riaccertamento dei residui passivi; il difetto di motivazione degli atti di revoca; ancora la lesione dell'affidamento, questa volta in relazione ai numerosi atti interni di (pretesa) attribuzione del diritto poi negato ai ricorrenti.
3. - La C.R.I. si è costituita in giudizio senza depositare memorie difensive.
4. – In occasione della pubblica udienza del 9 gennaio 2019 il ricorso è passato in decisione.
5. – Esso deve essere respinto, perché infondato.
Le censure proposte possono essere congiuntamente esaminate.
Il Collegio deve prendere atto della posizione assunta dal Giudice d'appello sulla questione delle differenze retributive maturate nel tempo dal personale della Croce Rossa Italiana (si veda in particolare la sentenza pubblicata il 31 agosto 2017 n. 4120), per cui, sebbene l'art. 3 del d.lgs. 178/2012 consente al Presidente nazionale della C.R.I. di utilizzare la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il ripiano immediato di debiti, tuttavia, in assenza di un provvedimento presidenziale che abbia deciso di estendere la disciplina stipendiale delle forze armate.
Tanto deriva dal fatto che l'art. 1757 del d.lgs. n. 66 del 2010 stabilisce una piena equiparazione al trattamento economico dei pari grado dell'esercito solo in tempo di guerra.
Invece, in tempo di pace: il personale della Croce Rossa “riceve le competenze stabilite per ciascun grado dal presente decreto, salvo provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza generale, in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali”.
Tale volontà di estensione del trattamento economico praticato per il personale delle FF.AA. non è stata espressa, in quanto:
- con l'O.C. n. 202 del 1/7/2009 (parzialmente riformulata/integrata con l'O.C. n. 205 del 03/07/2009) venivano estesi al personale di Assistenza - Sottufficiali del Corpo Militare C.R.I. il d.P.R. 221/2006 di “Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle FF.AA., relativo al Biennio 2004-2005”; il d.P.R. 171/2007 di “Recepimento delle provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle FF.AA., relativo al biennio economico 2006-2007”; il d.P.R. 52/2009 di “Recepimento del provvedimento di concertazione, integrativo del d.P.R. 171/2007, relativo al biennio economico 2006-2007”, ma a differenza del personale militare la decorrenza veniva fissata dal 1/1/2009;
- con l'O.C. n. 258 del 26/5/2010 venivano estesi al personale Direttivo – Ufficiali del Corpo Militare C.R.I. una serie di provvedimenti afferenti al trattamento economico previsto per le FF.AA., limitatamente alle competenze fisse, comunque a decorrere dall'1/1/2010;
- con l'O.C. n. 648 del 22/12/2010 veniva esteso al personale militare della C.R.I. il trattamento economico previsto per il personale delle FF.AA. comprensivo sia delle competenze stipendiali fisse sia del trattamento accessorio, con decorrenza 1/12/2010 dal D.P.C.M. 30/4/2010, per quanto attiene al personale Direttivo (Ufficiali), e dal d.P.R. n. 185/2010, per quanto attiene al personale di Assistenza (Sottufficiali);
- con la Determinazione Direttoriale n. 86 del 24/5/2011 il Direttore Generale dava esecuzione all'O.C. n. 648 del 22/12/2010, ma l'applicazione dei suddetti contratti al personale militare della C.R.I. subiva uno slittamento al 1/1/2011, anziché il 1° dicembre 2010, come previsto nella citata O.C. 648 del 22/12/2010;
- con la Determinazione dirigenziale n. 306 del 30 dicembre 2013 si teneva conto che con l'ordinanza commissariale n. 514 del 31 del 31 ottobre 2012 era stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2013 nel quale si registrava la spesa per il pagamento degli arretrati, si considerava che, nelle more di specifica ordinanza presidenziale idonea ad estendere gli effetti delle ordinanze commissariali n. 202/09, n. 258/10 e n. 648/10, era necessario impegnare le somme destinate al pagamento degli arretrati stipendiali relativi agli anni 2005-2010, quindi, si determinava l'assunzione degli impegni di spesa per il pagamento dei detti arretrati;
- con nota prot. CRI/CC18666 del 17/3/2014, si riteneva necessario acquisire il parere del M.E.F. sulla possibilità di estendere al personale militare gli arretrati, ricevendo una risposta (prot. n. 46872 del 27/5/2014) che esprimeva “…perplessità in ordine all'opportunità di procedere alla corresponsione dei suddetti emolumenti. Ciò in ragione della non obbligatorietà degli stessi in base alla normativa vigente, nonché del significativo impatto finanziario che l'operazione avrebbe sul bilancio dell'Ente, tale da richiedere un'attenta valutazione e ponderazione, non limitata alla mera circostanza delle potenziale disponibilità in bilancio delle risorse, ma che tenga conto della complessiva situazione finanziaria, in relazione agli obiettivi che la Croce Rossa deve perseguire, anche a seguito della recente riforma di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178”.
Seguivano le note n. prot. CRI/CC/53493 del 31/7/2014 del il Presidente Nazionale della C.R.I. e la Determinazione Dirigenziale n. 179/2014, il Dirigente del Servizio Trattamento Economico e Giuridico del Personale, con cui veniva disposta la cancellazione dei residui passivi.
- Con Ordinanza Presidenziale n. 247 del 10/9/2014 veniva apportate alla gestione residui del Bilancio del Comitato centrale C.R.I. le variazioni in diminuzione relative agli arretrati contrattuali del personale militare.
Secondo la citata sentenza del Giudice d'appello, tale sequenza provvedimentale non palesa alcun provvedimento presidenziale che, in omaggio alla disciplina di riferimento sopra richiamata ed a quanto statuito dalle ordinanze commissariali adottate tra il 2009 ed il 2010 sopra citate, esprima la volontà dell'Ente di esercitare il potere discrezionale allo stesso assegnato nel senso di riconoscere il diritto agli arretrati stipendiali.
In questo senso non può valere la determinazione dirigenziale del 2013, che si limita ad assicurare una provvista finalizzata al successivo ed eventuale esercizio del detto potere discrezionale.
Pertanto, non è possibile affermare che la cancellazione dei residui abbia potuto incidere sul diritto dei ricorrenti alla percezione delle somme in questione, atteso che il diritto non è mai sorto.
Ne segue il rigetto del ricorso.
6. – In ragione del precedente orientamento di questo TAR, favorevole ai ricorrenti, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Eleonora Monica, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Achille Sinatra Gabriella De Michele
IL SEGRETARIO
13-01-2019 14:50
Richiedi una Consulenza