Perdita del grado per uso di sostanza stupefacente. Uso personale
Cons. Stato Sez. II, 15/10/2019, n. 7037
Pur se la perdita del grado è prevista dall'art. 40, comma 1, n. 6, della legge n. 833/1961 come sanzione unica ed indivisibile, non essendo stata stabilita con la caratteristica di una sua possibile graduazione tra un minimo ed un massimo, entro i quali l'Amministrazione deve esercitare il potere sanzionatorio, quest'ultima deve essere "congrua ai principi di gradualità e ragionevolezza", in relazione alla gravità del comportamento del militare e dell'appartenenza del medesimo al Corpo della Guardia di Finanza. (Conferma T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. II, 4 settembre 2012, numero omissato.)
31-10-2019 19:28
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