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Sentenza

Sanzione disciplinare. Consegna per n. 7 giorni....
Sanzione disciplinare. Consegna per n. 7 giorni.
T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., (ud. 06/03/2019) 14-03-2019, n. 316
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)

sul ricorso numero di registro generale 116 del 2019, proposto dal sig.

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Crovetti e Leonardo Bitti e con domicilio stabilito presso il seguente indirizzo di P.E.C.: leonardo.bitti@pec.it

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliato presso gli Uffici di quest'ultima, in Venezia, S. Marco, n. 63

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecuzione,

- della Det. del -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS- "-OMISSIS-" del 7 novembre 2018, notificata in data 8 novembre 2018, priva di numero di protocollo, recante rigetto del ricorso gerarchico presentato dal 1 -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Provv. del 23 luglio 2018, con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della consegna per n. 7 giorni;

- del provvedimento a firma del -OMISSIS- della 3^ -OMISSIS- -OMISSIS- "-OMISSIS-" del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- - I -OMISSIS- prot. n. (...) del 23 luglio 2018, notificato in pari data, con il quale è stata inflitta al 1 -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione disciplinare di -OMISSIS- della consegna di n. 7 giorni;

- di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, prodromici, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la documentazione depositata dalla difesa erariale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 60 e 74 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Nominato relatore nella Camera di consiglio del 6 marzo 2019 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in Camera di consiglio con sentenza in forma semplificata e sentite sul punto le parti costituite, ai sensi dell'art. 60 c.p.a
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso in epigrafe il 1 -OMISSIS-ral -OMISSIS-ore -OMISSIS- ha impugnato i seguenti provvedimenti, chiedendone l'annullamento, previa sospensione:

- la Det. del -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS- "-OMISSIS-" del 7 novembre 2018, priva di numero di protocollo, recante rigetto del ricorso gerarchico presentato dal medesimo sig. -OMISSIS- contro il Provv. del 23 luglio 2018, a mezzo del quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare di -OMISSIS- della consegna per n. 7 giorni;

- il predetto provvedimento recante l'irrogazione a suo carico della sanzione della consegna per n. 7 giorno (prot. n. (...) del 23 luglio 2018 a firma del -OMISSIS- della 3^ -OMISSIS- -OMISSIS- "-OMISSIS-" del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- - I -OMISSIS-);

Considerato che a supporto del gravame il sig. -OMISSIS- ha dedotto con un unico motivo le seguenti censure: violazione di legge per violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990, degli artt. 27, 52 e 97 Cost., degli artt. 1046, n. 6, lett. h), 1370, comma 1 e 1397, comma 3, del D.Lgs. n. 66 del 2010, violazione della guida tecnica - pubblicazione prot. n. (...) "Procedure disciplinari" 5^ edizione 2016, eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta, difetto di istruttoria, ingiustizia grave e manifesta, sviamento di potere;

Considerato che il ricorrente lamenta:

- che la contestazione degli addebiti nei suoi confronti sarebbe generica, non essendo indicato quale sia stato l'ordine di un superiore che egli non avrebbe eseguito con prontezza e chi fosse il superiore gerarchico "accentratore" dell'infrazione disciplinare;

- che oltre a non riscontrare l'istanza di accesso agli atti del militare, la P.A. non gli avrebbe garantito termini sufficienti per l'esercizio del diritto di difesa;

- che la P.A. non avrebbe valutato tutta la documentazione da lui prodotta, in violazione del disposto dell'art. 1370 del D.Lgs. n. 66 del 2010;

- che mancherebbe del tutto il rapporto sui fatti accaduti previsto dall'art. 1397, comma 3, del D.Lgs. n. 66 del 2010 (il quale non gli sarebbe stato trasmesso);

- che nel caso che lo riguarda, la prova della violazione disciplinare non sarebbe sufficientemente raggiunta, con il corollario che egli avrebbe dovuto essere prosciolto dall'addebito, in conformità alla presunzione di non colpevolezza prevista dall'art. 27 Cost.;

- che nonostante tutte le descritte illegittimità fossero state elencate nel ricorso gerarchico, questo è stato rigettato e la vicenda ha avuto successivi risvolti negativi per il militare, perché il provvedimento disciplinare avrebbe comportato un abbassamento delle sue note valutative (da "superiore alla media" a "nella media"), tale da cagionargli effetti negativi immediati, sia sul piano economico (la mancata corresponsione del -OMISSIS-), sia sul piano degli sviluppi di carriera;

- che nella fattispecie all'esame i superiori gerarchici avrebbero violato i principi regolanti i rapporti con i subordinati, dalla pari dignità, al rispetto di criteri di obiettività e giustizia nella valutazione dei medesimi, alla promozione dello sviluppo della personalità dei militari;

- che non integrerebbe una motivazione rispettosa dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 neppure il richiamo alla circostanza per cui il militare non avrebbe eseguito con prontezza l'ordine ricevuto, lasciandosi andare a "osservazioni non necessarie alla corretta esecuzione di quanto ordinato";

- che nel caso de quo sarebbero altresì ravvisabili plurime figure sintomatiche dell'eccesso di potere, dal difetto di istruttoria (essendo stato stigmatizzato un comportamento generico del ricorrente senza darne specifico conto negli atti prodotti), allo sviamento di potere, all'ingiustizia grave e manifesta ed all'illogicità manifesta (poiché nella vicenda all'esame il provvedimento assunto avrebbe dovuto essere sviluppato nell'osservanza piena dei principi di cui all'art. 97 Cost.);

Considerato che si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, versando in atti una relazione e documenti sui fatti di causa e resistendo alle domande attoree;

Considerato che, in esito alla Camera di consiglio del 6 marzo 2019 - dato avviso alle parti circa la possibilità della definizione del giudizio con sentenza "semplificata", previa conversione del rito, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. -, la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato, infatti, che il ricorso risulta tale da poter essere deciso con sentenza cd. semplificata, in ragione della sua palese infondatezza, che si ricava dai seguenti elementi:

- la relazione e la documentazione versate in atti dalla P.A. fanno emergere con chiarezza l'episodio che ha portato all'inflizione della sanzione disciplinare al militare;

- in particolare, in seguito ad un controllo disposto dal -OMISSIS- della 3^ -OMISSIS- -OMISSIS- ed eseguito dal Vice -OMISSIS- di -OMISSIS-, il -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- è risultato assente, essendosi egli presentato dopo circa mezz'ora al superiore con motivazioni che quest'ultimo ha ritenuto non valide, cosicché gli ha ordinato di seguirlo dal -OMISSIS- di -OMISSIS-. Il ricorrente ha opposto un rifiuto, esigendo che l'ordine provenisse dal -OMISSIS- di -OMISSIS- (a ciò impossibilitato perché impegnato in altri compiti) e l'ha reiterato nonostante il nuovo ordine del Vice -OMISSIS- di -OMISSIS-: a costui non è perciò rimasto altro da fare che riferire l'accaduto al -OMISSIS- di -OMISSIS-, il quale ha convocato il -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, alla presenza del superiore, per chiedergli conto dell'accaduto e ancora una volta il militare ha addotto, quale giustificazione, che avrebbe eseguito l'ordine solo alla presenza del -OMISSIS- di -OMISSIS-;

- la suesposta descrizione dei fatti, sviluppata compiutamente nella relazione versata in atti dalla P.A. e nell'appunto del -OMISSIS- della -OMISSIS- ad esso allegato, ma sinteticamente già presente sia nell'atto di contestazione degli addebiti (all. 3 al ricorso), sia nei provvedimenti qui impugnati, non è stata specificamente contestata dal ricorrente (art. 64, comma 2, c.p.a.);

- le argomentazioni difensive del militare vertono, innanzitutto, su una pretesa compressione del suo diritto di difesa che trova confutazione dalla documentazione in atti, da cui si evince che egli è stato in grado di predisporre un'assai articolata memoria difensiva in sede di procedimento disciplinare. In aggiunta la P.A. riferisce - e ancora una volta il fatto non è specificamente contestato dal ricorrente (art. 64, comma 2, c.p.a.) - che il -OMISSIS- di -OMISSIS-, visionata la citata memoria difensiva dell'incolpato, lo ha nuovamente convocato (accordandogli, quindi, un'audizione) per chiedergli dei chiarimenti, ma che l'interessato ha risposto di non avere nulla da aggiungere;

- le ulteriori doglianze del ricorrente: o hanno un contenuto meramente formale (rectius formalistico: si pensi alla pretesa a che gli fosse trasmesso il rapporto ex art. 1397 del D.Lgs. n. 66 del 2010); oppure, sono confutate dalla documentazione in atti (la quale dimostra che, nella fattispecie all'esame, non sono rinvenibili né il difetto di istruttoria, né le altre figure sintomatiche dell'eccesso di potere che il ricorrente invo-OMISSIS-ReMiAF; o, ancora, non recano elementi idonei a supportare la tesi del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, per cui, nel caso che lo riguarda, i superiori gerarchici avrebbero violato i principi dell'ordinamento militare regolanti i rapporti con i subordinati;

- in ogni caso, nessuna delle censure dedotte nel ricorso è idonea a togliere peso alla gravità, sul piano disciplinare, della condotta ascritta al militare, il cui rifiuto di eseguire l'ordine ricevuto si manifesta anche in questa sede privo di giustificazioni, non potendosi certo basare sulla pretesa di scegliersi a proprio piacimento il superiore gerarchico (il -OMISSIS-, anziché il Vice -OMISSIS- di -OMISSIS-) al cui ordine avrebbe prestato esecuzione. Il comportamento del ricorrente, come sopra descritto e da lui non contestato, ha infatti determinato - secondo gli addebiti della P.A. - la violazione dei precetti degli artt. 715 e 729 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ("Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare");

- si ricorda che l'art. 715 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 cit. elenca i doveri del militare attinenti alla dipendenza gerarchica, mentre l'art. 729 sancisce il dovere di esecuzione degli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice (il D.Lgs. n. 66 del 2010) e dal regolamento (il medesimo D.P.R. n. 90 del 2010), nonché astenendosi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione dell'ordine;

- in definitiva, la condotta serbata dall'incolpato è stata tale da spiegare pienamente l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare di -OMISSIS- della consegna ex art. 1361 del D.Lgs. n. 66 del 2010 per n. 7 giorni: sanzione - è il caso di aggiungere - rispettosa del principio di proporzionalità rispetto all'infrazione contestata;

Ritenuto, quindi, in ragione di tutto ciò che si è detto, che sussistano le condizioni per la pronuncia di una sentenza in forma cd. semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, poiché il ricorso risulta integralmente infondato e va, pertanto, respinto;

Ritenuto, infine, di dover liquidare le spese sulla base del criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo, tenuto anche conto della ridotta complessità della vicenda
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019, con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

Silvia De Felice, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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