Sergente maggiore dell'Esercito, dislocato a Zoppola (PN), chiede l'assegnazione temporanea presso altra sede ai sensi dell'art. 33 della L. n. 104 del 1992.
T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, Sent., (ud. 20-03-2019) 22-03-2019, n. 133
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Donadon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del provvedimento M_D E 24094 REG2019 0004365 di STATESERCITO SOTTUFFICIALI ROMA dd. 17.01.2019 a firma del Vice Capo Dipartimento, con il quale si dispone il non accoglimento dell'istanza tesa ad ottenere l' assegnazione temporanea presso Enti/Reparti dislocati nella sede di O. e P. e successivamente estesa anche alle sedi di Nuoro e Macomer, Teulada ai sensi della L. n. 104 del 1992, provvedimento conosciuto dal ricorrente in data 25 Gennaio 2019 a seguito di notifica effettuata al ricorrente a cura del competente -OMISSIS- in persona del Funzionario addetto al servizio certificativo, oltre a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
e per l'accertamento
- dell'obbligo dell'Amministrazione della Difesa di rideterminarsi in merito al diniego impugnato, disponendo l'assegnazione temporanea del odierno ricorrente presso la sede di Nuoro o Macomer o Perdasdefogu.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Viene impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza, formulata dal ricorrente, sergente maggiore dell'Esercito, attualmente dislocato a Zoppola (PN), presso-OMISSIS-, intesa ad ottenere l'assegnazione temporanea presso la sede di P. (O.) ovvero di O., M. (N.) e N., ai sensi dell'art. 33 della L. n. 104 del 1992.
Il ricorrente precisa che la propria richiesta era motivata dalla necessità -OMISSIS-, residente a Meana Sardo, comune prossimo alle sedi prospettate ai fini del trasferimento.
L'Amministrazione comunicava ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241 del 1990, la sussistenza di gravi motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, con specifico riferimento alla presenza di altri familiari (due figli, di cui uno residente nella medesima regione) in grado di fornire la dovuta assistenza e alle conseguenze sul piano organizzativo, considerata la situazione gravemente deficitaria dell'organico (tre effettivi rispetto ai quattro previsti), in relazione alla posizione ricoperta dal ricorrente presso la sede di provenienza, e la contestuale impossibilità di prevederne l'impiego (sempre in ragione della qualifica posseduta) presso le destinazioni inizialmente richieste (Perdasdefogu e Oristano)
Disattese le osservazioni formulate dal ricorrente, la richiesta era quindi definitivamente rigettata sulla base delle considerazioni esposte in sede di preavviso di rigetto. L'impossibilità di prevedere l'impiego presso le località di destinazione veniva confermata anche rispetto alle sedi di Nuoro e Macomer, che il ricorrente, nel frattempo, aveva aggiunto a quelle oggetto dell'istanza iniziale.
2. Avverso il provvedimento di diniego insorge ora il ricorrente, deducendo, con un unico motivo, le seguenti censure: "violazione dell'art. 5 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità, nonché per sviamento".
Si è costituita l'Amministrazione che ha controdedotto nel merito, insistendo per la reiezione dell'impugnativa.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm., eventualità di cui le parti sono state ritualmente informate nel corso dell'udienza, come attestato nel relativo verbale.
Il ricorso, in relazione all'unico motivo proposto (i cui singoli profili possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi), appare manifestamente infondato.
L'Amministrazione ha respinto la richiesta di trasferimento argomentando sulla base di un triplice ordine di rilievi, ciascuno idoneo a sorreggere il provvedimento oggetto di censura (doc. 4, deposito Amministrazione):
-- (a) è stato evidenziato che "l'ente di appartenenza si trova, al momento, in una situazione deficitaria sia nel complessivo che nella specifica p.o. posseduta dall'istante (4 previsti - 3 effettivi), tale da non consentire ulteriore detrazione di personale", così da delineare le carenze di organico che precludono la diminuzione di una ulteriore unità;
-- (b1) "presso le sedi di Perdasdefogu, Nuoro e Macomer l'interessato, per la specifica p.o. posseduta, non trova ulteriore collocazione organica";
-- (b2) "presso la sede di Oristano non sono presenti E/D/R di F.A." (peraltro "il distaccamento Unità Difesa con sede ad Oristano è un reparto a connotazione interforze e, pertanto, la gestione della relativa alimentazione non è di competenza del DIPE");
-- (c) "possono concorrere a prestare-OMISSIS-, i quali, come si evince dalla documentazione prodotta, non si trovano in situazione di impossibilità materiale di assistenza nei confronti del familiare" e, in particolare, "dal figlio che è domiciliato ed esercita l'attività lavorativa a soli 100 Km di distanza dal genitore".
4. Riguardo al primo capo della motivazione (a), con il quale viene rappresentata la situazione particolarmente deficitaria a carico dell'organico del reparto di appartenenza, si deve evidenziare che la paventata lesione dell'organizzazione del corpo miliare, considerata la prevalente esigenza di assicurare ad essa l'integrità e la piena attitudine ad operare, costituisce ragione autonoma e sufficiente per negare, quanto meno entro i limiti temporali della dichiarata scopertura, il trasferimento oggetto dell'istanza (T.A.R. F.V.G. n. 341 del 2018 e n. 28 del 2019).
5. Rispetto al secondo punto della motivazione (b1 - b2) va rilevato che, nel provvedimento di diniego oggetto del presente giudizio, è stata correttamente posta in evidenza l'impossibilità di impiegare il miliare nelle sedi da questi indicate, non rinvenendosi posizioni organiche disponibili afferenti alla qualifica funzionalmente ricoperta.
Devono essere, infatti, ritenute irrilevanti sia l'individuazione di posizioni retributive analoghe nelle sedi di eventuale trasferimento, non corrispondenti alle mansioni assegnate, sia la disponibilità, manifestata dal ricorrente al fine di agevolare il proprio trasferimento, di essere impiegato per lo svolgimento di compiti estranei alla specializzazione conseguita (riparatori - riparatore di sistema d'arma - meccanico d'armamento), ben potendo l'Amministrazione escludere, nell'ambito della valutazione discrezionale di propria competenza, di adibire l'interessato a mansioni diverse rispetto a quelle affidategli in via prevalente.
Sotto questo profilo, va semmai osservato che l'istanza del singolo dipendente, intesa a vedere soddisfatte le necessità familiari, assume una valenza recessiva rispetto all'esigenza di preservare l'integrità organizzativa e funzionale dell'apparato militare, caratterizzato da una rigida distribuzione dei mezzi e del personale, secondo le qualifiche rivestite, nonché orientato a garantire il bene primario della sicurezza nazionale.
Inoltre, le esigenze di tutela del proprio assetto organizzativo e funzionale, poc'anzi evidenziate, impongono all'Amministrazione di non consentire il trasferimento temporaneo richiesto, allorché il dipendente possa essere adibito, nel reparto di destinazione, a mansioni diverse rispetto a quelle per le quali essa stessa ha provveduto alla specifica formazione del militare, essendo tenuta a garantire il miglior impiego del proprio personale qualificato e ad evitare, contestualmente, il dispendio infruttuoso delle proprie risorse umane, economiche e strumentali (vd. T.A.R. F.V.G. n. 136 del 2018).
6. In relazione al terzo capo della motivazione (c) rinvenibile nel provvedimento censurato, il Collegio intende richiamare e fare propri i principi già espressi da questo Tribunale (sentenza n. 145 del 2017), allorché, in una vicenda del tutto analoga a quella in esame, ha confermato le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, rilevando come quest'ultima sia tenuta ad operare un bilanciamento tra l'interesse rappresentato dal militare istante e l'esigenza, in sé preminente, di assicurare l'integrità organizzativa e funzionale dell'apparato militare, caratterizzato da una rigida distribuzione dei mezzi e del personale, secondo le qualifiche rivestite, nonché orientato a garantire il bene primario della sicurezza nazionale (così, da ultimo, T.A.R. F.V.G., nn. 136 e 319 del 2018).
Nel contesto di tale bilanciamento, l'Amministrazione può e deve tenere "conto del fatto che sussistono ulteriori congiunti viciniori al disabile, astrattamente non impossibilitati a prestare la dovuta assistenza. Infatti, sebbene l'esclusività dell'assistenza non sia più un requisito necessario per accogliere l'istanza, tuttavia ciò non toglie che le esigenze organizzative ed operative dell'amministrazione non debbano neanche essere aprioristicamente e sempre sacrificate rispetto a quelle, ad esempio, di altri congiunti del dipendente che ha presentato l'istanza e che, pur essendo anch'essi nell'astratta condizione di poter prestare assistenza, invocano, per esentarsene, le proprie esigenze lavorative o familiari o di studio. (C. S. n. 3303/2014, C.S. n. 5113/2015; TAR Piemonte n. 1287/2016; T.A.R. Catanzaro, (Calabria), n. 274/2016).
Il Collegio ritiene quindi che, come già affermato dalla giurisprudenza soprarichiamata, l'Amministrazione sia chiamata ad esercitare una valutazione discrezionale, nel corso della quale sia tenuta a conoscere e valutare le circostanze di fatto della specifica situazione, al fine di appurare se effettivamente l'istanza non sia configurabile come strumentale ad ottenere un trasferimento al di fuori dei canali regolamentari e in tale ambito debba quindi valutare se sia necessariamente e unicamente il militare a potere e dover prestare la dovuta assistenza e se quindi sussistono i presupposti che impongano in qualche modo di sacrificare le esigenze operative e organizzative dell'amministrazione.
Non vi è dubbio infatti che l'Amministrazione Militare deve operare con particolare scrupolo e precisione in ordine al riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 104 del 1992, data la necessità di tutelare la piena efficienza ed operatività delle Forze Armate, tenuto conto del fatto che, a differenza di quanto avviene per i dipendenti pubblici civili, la concessione dei benefici in questione al personale militare implica automaticamente una specifica e peculiare limitazione in ordine alla possibilità dell'impiego del personale ..." (T.A.R. F.V.G., n. 145 del 2017).
Alla luce dei rilievi che precedono, la censura proposta dal ricorrente (incentrata sulla affermata preminenza delle esigenze familiari e tesa per tale ragione a contestare, specie sotto l'aspetto motivazionale, un'ingiustificata enfatizzazione delle necessità organizzative della forza armata) si dimostra del tutto infondata.
L'Amministrazione, infatti, ha debitamente considerato la presenza di ulteriori familiari segnalando (specie in riferimento al figlio, il quale esercita la professione di avvocato nell'ambito della Regione in cui risiede il padre) come essi fossero in grado di prestare, almeno in astratto, l'assistenza necessaria al proprio congiunto; nel contempo, ha evidenziato che la concessione del beneficio richiesto avrebbe inevitabilmente ridotto le possibilità di impiego del militare, lasciando la sede di appartenenza in una situazione di gravissima scopertura (senza che peraltro sussistano analoghe posizioni nelle sedi indicate), così da legittimare, alla stregua di una valutazione ampiamente discrezionale (come tale non sindacabile in questa sede), il contestato diniego.
Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.
7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, tenuto anche conto delle condizioni personali e familiari del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
02-04-2019 04:17
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