Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Ten. Colonnello dell'esercito escluso dall’elenco degli ammessi, all’esito di pr...
Ten. Colonnello dell'esercito escluso dall’elenco degli ammessi, all’esito di procedura selettiva, alla frequenza del 13° corso ISSMI (Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze).
Pubblicato il 10/01/2019

N. 00219/2019REG.PROV.COLL.

N. 01188/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2014, proposto dal signor F.P. , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;
contro Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti 
C.O. e P.S., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione I bis, n. 6071 del 18 giugno 2013, resa inter partes, concernente mancata ammissione al 13 ° Corso ISSMI (Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze).


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Vista la memoria difensiva dell'appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2018 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l'avvocato Enrico Soprano e l'Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dall'esclusione del signor F.P. , Tenente Colonnello dell'Esercito italiano, dall'elenco degli ammessi, all'esito di procedura selettiva, alla frequenza del 13° corso ISSMI (Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze).

2. Il signor P., con ricorso integrato da cinque motivi aggiunti, ha lamentato, innanzi al T.a.r. Lazio – Roma, Sezione I bis, l'illegittimità di tale esclusione deducendo il difetto di motivazione, la erronea valutazione dei titoli e la disparità di trattamento.

3. Costituitasi l'Amministrazione erariale, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe (n. 6071 del 18 giugno 2013), dopo aver disposto incombenti istruttori, ha così deciso:

a) ha disatteso le doglianze formulate “in merito al mancato accesso” (capo della sentenza non impugnato e pertanto passato in giudicato);

b) ha rigettato l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale;

c) ha rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti;

d) ha compensato le spese di giudizio.

4. In particolare, il Tribunale, nel respingere le deduzioni sollevate dal ricorrente di primo grado, ha ritenuto che:

- “il calcolo del punteggio operato dall'Amministrazione appare esente da illogicità e incoerenze nei diversi titoli presi a parametro per la valutazione (titoli A, B, C, D)”;

- in ordine al titolo A (durata e qualità del servizio prestato) “per la parte analitica il punteggio è stato calcolato tenendo conto delle singole aggettivazioni riportate nelle schede valutative predisposte annualmente; per la parte descrittiva, sulla base dei documenti caratteristici del ricorrente e del giudizio dell'ultima revisione”;

- in ordine al titolo B (ricompense, medaglie al valor civile e militare, attestati ed altre benemerenze, eventuali altri titoli) “è stato computato tenendo conto del libretto matricolare del ricorrente”;

- in ordine al titolo D (titoli di studio posseduti, lingue estere conosciuti ed altri corsi) il corso di “Global management – Organization behavior”, conseguito presso l'University of Michingan era già stato valutato nel percorso formativo così come non era valutabile il grado di conoscenza della lingua francese perché “non era in corso di validità durante la selezione per cui è causa”;

- “la censura di disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione avrebbe dovuto essere prospettata dimostrando l'assoluta e irragionevole diversità del trattamento riservato agli altri candidati, mediante una prova rigorosa da parte del ricorrente”.

5. Avverso tale pronuncia il signor P. ha interposto appello, ritualmente notificato il 24 gennaio 2014 e depositato il 12 febbraio 2014, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 3-21), quanto segue:

- con riferimento al titolo A, all'appellante spetta il maggiore punteggio di 16,125, rispetto a quello assegnato pari a 16,069, nonché il punteggio di 7 per la scheda valutativa n. 25;

- con riferimento al titolo B, l'appellante, in considerazione dei 27 titoli trascritti nel libro matricola, ha diritto al maggiore punteggio di 0,23 rispetto a quello assegnato di 0,19;

- con riferimento al titolo D, l'appellante ha diritto al maggiore punteggio di 1,9 punti invece di 1,5 per il corso in “Global Management – Organization behavior”, essendo “ben distinto” rispetto al diploma conseguito nell'ambito del Master in Business Administration (MBA) così da risultare meritevole di autonoma valutazione, per il “Course of instruction: Global Terrorism” nonché per il diploma di conoscenza della lingua francese la cui efficacia si è protratta grazie al mantenimento di contatti con l'Africa anglofona e con le delegazioni delle Forze armate africane durante l'espletamento del servizio presso il Comando USARAF – SETAF, quale Vice capo ufficio logistico;

- il Maggiore Z. è stato ammesso alla selezione in mancanza del titolo di conoscenza della lingua inglese ed erroneo è il punteggio attribuito agli ufficiali R. e D.V..

6. In data 17 febbraio 2014 il Ministero della difesa si è costituito con atto di stile.

7. In vista della trattazione nel merito del ricorso parte appellante ha svolto difese scritte, insistendo per l'accoglimento del gravame.

8. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 7 giugno 2018, non merita accoglimento.

8.1. Non convince quanto dedotto a proposito dell'attribuzione del punteggio per il titolo A (durata e qualità del servizio prestato) e la scheda valutativa n. 25, ritenendosi di avere diritto al maggiore punteggio, rispettivamente, di 16,125 (in luogo di 16,069) e di 7 (in luogo di 6).

Il duplice rilievo non può essere condiviso.

8.1.1. In ordine al primo versante della critica sollevata, l'appellante, nel riproporre la relativa censura di primo grado, assume che, sommati i coefficienti relativi alle parti analitiche (punti 167,59) e alle parti descrittive delle schede valutative (punti 108) perviene al ridetto maggiore punteggio di 16,125.

Sostiene invece la difesa resistente che, come emergerebbe dalla documentazione di causa, il punteggio complessivo delle 17 schede valutative – parte analitica sarebbe pari a 167,212 che, frazionato per il numero delle schede, darebbe un risultato pari a 9,836; per la parte descrittiva delle schede valutative il punteggio sarebbe pari a 107 che, aggiunto il punteggio di 80 per i 13 rapporti informativi, comporta il punteggio parziale di 6,233 e quindi quello complessivo di 16,069 così come attribuito dall'Amministrazione. Quindi, secondo le rispettive difese, i coefficienti relativi alle parti analitiche sarebbero pari a punti 167,212, come ritenuto dall'Amministrazione, invece a punti 167,59 a parere dell'appellante.

8.1.2. Orbene, la censura, peraltro riproposta con motivi aggiunti nel corso del giudizio di primo grado riducendo il punteggio preteso (da 171,243 a 167,59), non risulta sorretta dal necessario profilo di interesse secondo il canone della cosiddetta prova di resistenza, verifica che si rende necessaria laddove si contesti la legittimità di operazioni svolte nell'ambito di una procedura selettiva (Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963). Non è dato quindi inferire, secondo le stesse articolazioni difensive dell'appellante, che dal riconoscimento del maggiore punteggio di 167,59 derivi di per sé solo il raggiungimento di una posizione utile ai fini della sospirata ammissione al corso de quo.

8.1.3. Nemmeno può essere condiviso quanto dedotto a proposito dell'attribuzione di punti 6 (invece che 7) in relazione alla scheda valutativa n. 25, licenziata con il giudizio di “eccellente”, in quanto l'espressione di “vivissimo apprezzamento” è riportata nel giudizio del primo revisore e non anche in quello finale, che “esprime un autonomo giudizio di valore, riassuntivo di tutti i giudizi parziali” (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3577) pertanto destinato a prevalere su questi ultimi.

8.2. Infondato è anche quanto articolato con riguardo al titolo B (ricompense medaglie al valor civile e militare, attestati ed altre benemerenze, eventuali altri titoli), ove l'appellante assume di avere diritto al maggiore punteggio di 0,23 (in luogo di 0,19) sulla base dei 27 titoli riportati nel libretto matricolare. Il Collegio ritiene, in proposito, che le considerazioni sviluppate dal ricorrente nella memoria di replica depositata in data 1° ottobre 2011 nel primo grado del giudizio non siano idonee a superare quanto rappresentato dall'Amministrazione nella nota depositata il 6 luglio 2011, prot. n. 11398 Cod. Id. 095 Ind. Cl. 5.3.10/CU del Capo del Dipartimento impiego del Personale dello Stato maggiore dell'Esercito, laddove l'Amministrazione osserva che i 4 corsi svolti dal ricorrente sull'utilizzo di IPERWIN non sono “corsi autonomi ed indipendenti” ma sono “periodi formativi propedeutici per il raggiungimento della qualifica finale di “valutatore di assessment”. Non decisivo al fine di valutare atomisticamente i 4 corsi appare il mero fatto – evidenziato dal ricorrente – secondo cui nel libretto matricolare del ricorrente i suddetti “periodi formativi propedeutici” sono riportati come 4 corsi distinti, essendo ragionevole la scelta dell'Amministrazione di attribuire prevalenza alla effettiva unicità del titolo che le diverse esperienze formative consentivano di conseguire.

8.3. L'appellante ripropone criticamente quanto censurato in primo grado a proposito del punteggio (titolo D) riservato al corso in “Global Management – Organization behavior” ed al “Course of instruction: Global Terrorism” nonché alla mancata attribuzione di punteggio in relazione al diploma di conoscenza della lingua francese.

8.3.1. Tali rilievi sono privi di fondamento per le seguenti ragioni:

1) dalle indicazioni contenute nel libretto matricolare dell'appellante risulta che il corso “Global management – Organization behavior” si è svolto nell'ambito del MASTER in “Business Administration (NBA)” e nel periodo gennaio – marzo 2008, di tal che esso – stando a quanto precisato nel predetto libretto, che non è stato sul punto gravato da tempestiva impugnazione – viene connotato quale parte integrante del predetto MASTER, svoltosi nel periodo marzo 2007 – luglio 2008, già aliunde valutato; secondo i normali canoni ermeneutici l'espressione “nell'ambito” non risulta, infatti, idonea ad indicare una mera sovrapposizione cronologica fra i due corsi, bensì un rapporto di inserimento organico del predetto corso rispetto al Master;

2) l'appellante asserisce, che il “Course of instruction: Global Terrorism”, conseguito presso l'Università Roma TRE, sia da considerare corso post universitario e pertanto meritevole del punteggio 0,100, ma non fornisce adeguata prova di tale assunto;

3) il diploma di conoscenza di lingua francese, siccome conseguito nel giugno 2015, deve ritenersi scaduto all'atto della selezione per il 13° Corso ISSMI per decorrenza del termine triennale, non essendo applicabile la clausola dell'estensione di validità nel caso di impiego presso posizioni che comportino l'uso estensivo di una lingua straniera; l'incarico ricoperto dall'appellante presso il Comando SETAF prevedeva infatti, come requisito linguistico, soltanto la lingua inglese secondo quanto previsto dalla Job Description e dalle relative tabelle. Non può accedersi favorevolmente a quanto lamentato dall'appellante circa la omessa considerazione del suo inserimento nello staff del Comando americano USARAF (United States Army Africa) – che comportava il mantenimento di rapporti con le delegazioni delle Forze armate africane, generalmente francofone – dovendosi ancorare il riconoscimento del punteggio al dato documentale costituito dalle suddette tabelle.

8.4. L'appellante infine rivolge le sue critiche alla posizione in graduatoria assunta dai concorrenti Z.i (collocatosi al 31° posto), R.i (51°) e D.V.e (56°) lamentando, per il primo, il difetto di un titolo di partecipazione, mentre per i secondi una troppo benevola attribuzione di punteggio.

8.4.1 Tali rilievi non sfuggono anche in questo caso alla doverosa indagine circa la ricorrenza delle indeclinabili condizioni dell'azione espletata, non avendo l'appellante preliminarmente chiarito la loro autonoma refluenza, ove fondati, sulla sua posizione in graduatoria in maniera da consentirgli di rientrare nel novero degli ammessi al corso formativo. Questo Consiglio ha infatti evidenziato che “il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569).  Anche in considerazione dell'infondatezza dei motivi di ricorso già innanzi esaminati e del fatto che il ricorrente si era collocato al 77° posto rispetto a 60 candidati ammessi, i rilievi in esame vanno quindi liminarmente dichiarati inammissibili per difetto del necessario profilo d'interesse non avendo l'appellante fornito la necessaria prova di resistenza in ordine alla partecipazione alla selezione dei predetti ufficiali, peraltro non evocati nel presente giudizio.

9. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.

10. Le spese di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate, in favore del Ministero resistente, nella misura stabilita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1188/2014), lo respinge.

Condanna l'appellante al rimborso, in favore del Ministero della difesa, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Giovanni Sabbato		Paolo Troiano
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza