Traffico illecito di prodotti petroliferi in danno della Marina Militare Italiana.
Corte dei Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 07-06-2018) 28-09-2018, n. 497
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Sigg.ri Magistrati
dott.ssa Piera Maggi - Presidente
dott.ssa Laura D'Ambrosio - Consigliere
dott. Giovanni Guida - I Referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel giudizio n. 75021 promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
- V.A., difeso e rappresentato dagli avv.ti Susanna Carraro e Claudio De Feo e domiciliato presso lo studio dell'avv. Susanna Carraro, sito in Roma, via Flaminia n. 441;
- L.M., difeso e rappresentato dagli avv. Giovanni Randazzo e Rosanna Garufi e domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Magnano San Lio, sito in Roma, via dei Gracchi n. 187;
- D.S., difeso e rappresentato dagli avv. Giovanni Randazzo e Rosanna Garufi e domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Magnano San Lio, sito in Roma, via dei Gracchi n. 187;
- D.P.S., difeso e rappresentato dall'avv. Eduardo Boursier Niutta, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma al Viale Giulio Cesare, n. 23;
- P.M.;
- D.A..
Visti gli atti di causa;
Uditi, nell'udienza pubblica del 7 giugno 2018, il relatore, I ref. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott. Bruno Domenico Tridico e gli avv.ti Claudio De Feo, Susanna Carraro, Eduardo Boursier Niutta e Rosanna Garufi.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione del 19 ottobre 2016, il Pubblico ministero contabile ha contestato ai predetti convenuti di aver solidalmente arrecato un danno all'erario pubblico pari ad Euro 7.401.286,36, oltre interessi e rivalutazione, in quanto presunti autori, nel periodo dal 5 aprile 2012 al 7 aprile 2014, di un traffico illecito di prodotti petroliferi in danno della Marina Militare Italiana. Più nello specifico, nella prospettazione della procura, sarebbe stata realizzata una serie di fittizie forniture di combustibile navale destinate al deposito della Marina Militare di Augusta-San Cusumano (SR).
1.1. In via di estrema sintesi, il danno si sostanzierebbe, dunque, nell'inadempimento dei contratti di fornitura del predetto combustibile, stipulati con lo Stato Maggiore della Marina da una società danese, operante in Italia per il tramite di due società italiane, i cui rappresentanti legali sono due degli odierni convenuti (P. e D.) e il danno sarebbe, come detto, corrispondente a quanto pagato dalla Marina Militare a fronte delle forniture mai avvenute. Oltre ai convenuti - P. e D. - i rimanenti convenuti sono ritenuti responsabili di tale danno, sulla base degli incarichi ricoperti in seno alla Marina Militare, ovvero:
- V.A., nella sua qualità di Ufficiale Addetto al Comando Logistico della Marina Militare di Napoli, con il grado di Capitano di Vascello;
- L.M., nella sua qualità di Capo Deposito della Direzione di Commissariato Militare Marittimo di Augusta della Marina Militare, nonché presidente della Commissione di Collaudo, con il grado di Capitano di Corvetta;
- D.S., nella sua qualità di Capo Reparto Combustibili della Direzione di Commissariato Militare Marittimo di Augusta della Marina Militare nonché membro della Commissione di Collaudo, con il grado di Luogotenente 1 Maresciallo;
- D.P.S., nella sua qualità di membro e segretario della Commissione di Collaudo, con il grado di 1 Maresciallo, nonché di consegnatario, rectius vice consegnatario del suddetto deposito della Marina Militare.
Giova, altresì, rilevare che sui medesimi fatti è in corso giudizio penale, di cui si è svolta in data 16 marzo 2017 l'udienza preliminare.
2. Si sono regolarmente costituiti con deposito di memorie i convenuti V. e D.P.. La difesa del primo eccepisce:
- nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza;
- mancata prova della condotta mediante la quale il convenuto avrebbe concorso alla causazione del danno in esame, nonché della sussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità, essendo l'ufficio da lui diretto competente esclusivamente ad avviare l'iter contrattuale per la fornitura e la verifica delle consistenze patrimoniali necessarie alla copertura di spesa, senza alcuna possibilità di verifica sul reale svolgimento delle procedure;
- la mancata attività di controllo che avrebbe dovuto disporre la struttura MARICOMMI di Roma prima di disporre i pagamenti delle predette forniture di carburante, rilevante quale concorso di colpa della amministrazione ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La difesa ha, con nota di deposito del 20 novembre, depositato ulteriori documenti pervenuti solo successivamente alla costituzione in giudizio a seguito di istanza di accesso agli atti presso la Marina Militare.
2.1. Di contro, la difesa del D.P., oltre ad eccepire anch'essa la nullità della citazione per genericità dell'addebito, evidenzia come dalle indagini svolte dalla Procura penale si ricaverebbe che la documentazione prodotta per giustificare il pagamento delle forniture sarebbe completamente falsa, con la conseguenza che non sarebbe mai esistita alcuna erogazione su cui il sub-consegnatario avrebbe potuto o dovuto effettuare accertamenti; in questo senso militerebbe peraltro la circostanza che, nel predetto procedimento penale in corso, la posizione del convenuto è stata stralciata ed egli è stato anzi riconosciuto quale persona offesa dal reato.
2.2. Tardivamente ed in limine all'udienza del 23 novembre 2017 si è costituita, con il deposito di memoria, la difesa dei convenuti L. e D., che, con argomentazioni sostenute anche nel corso dell'udienza, evidenzia, in particolare, come i predetti convenuti, che avrebbero posto in essere le condotte incriminate per soggezione gerarchica, non avrebbero ottenuto alcun arricchimento, a fronte del depauperamento subito dalla Marina Militare.
In merito a quest'ultimo profilo, si chiede che vengano, altresì, disposti accertamenti istruttori in riferimento all'esatta quantificazione del danno, anche alla luce della possibile escussione, da parte della Marina Militare, di una fideiussione bancaria per Euro 1.800.000,00, prevista nel contratto di fornitura del carburante, proprio a garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e lavorazioni previste in contratto.
3. Non risultano, invece, essersi costituiti e non sono comparsi all'udienza del 23 novembre 2017 i convenuti P. e D., le notifiche delle cui citazioni in giudizio hanno avuto entrambe esito negativo. Per quanto riguarda la notifica della citazione di:
- P., tentata all'indirizzo comunicato dalla Procura e presente anche nell'atto di citazione (R., via R. E., n. 59), l'Ufficiale giudiziale ha annotato "anzi non potuto notificare, ivi non rinvengo il civico 59, da informazioni assunte presso l'ufficio della toponomastica del comune di Roma tale civico in via R. E. non esiste";
- D., tentata all'indirizzo comunicato dalla Procura e presente anche nell'atto di citazione (R., via S. V., n. 32), "anzi non potuto notificare in quanto sul posto non ho rinvenuto l'avv.to destinatario né apparenti indicazioni allo stesso riconducibili. Da informazioni assunte da un inquilino dello stabile indicato, lo stesso risulta, da alcuni anni, trasferito altrove".
4. A seguito della discussione svolta nel corso dell'udienza del 23 novembre 2017, il Collegio, alla luce della documentazione in atti, ha adottato l'Ordinanza n. 134/2017, qui integralmente richiamata, con la quale, fissando l'udienza del 7 giugno 2018 per la prosecuzione del giudizio, ha disposto che la procura regionale:
1) provveda alla rinnovazione della notificazione della citazione nei confronti dei convenuti P. e D., ove ne ricorrano i presupposti nelle forme dell'art. art. 143 c.p.c., ovvero a seguito di ulteriori attività d'indagine nell'attuale residenza;
2) provveda ad un'integrazione dell'atto di citazione, volta ad assicurare il pieno rispetto dell'art. 86, comma 2, lett. f) c.g.c., alla luce di quanto sopra rilevato, in modo da fornire una coerente e specifica indicazione degli elementi di prova a sostegno della propria pretesa;
3) acquisisca, presso la Marina Militare, l'esatta quantificazione del danno patito a seguito delle condotte in esame, nonché degli eventuali atti posti in essere per ridurlo ovvero le ragioni per le quali non si sia agito in tal senso e per le quali si è, di contro, proceduto al regolare pagamento delle fittizie forniture oggetto del presente giudizio;
4) valuti l'opportunità di integrare la documentazione prodotta con gli atti più recenti del procedimento penale in corso, le risultanze della cui attività istruttoria, in sede d'indagine, sono a base della citazione in esame;
4.1. In vista dell'odierna udienza, la procura erariale ha dato seguito alle predette richieste, depositando citazione integrativa, nella quale si ribadiscono e specificano le originarie richieste, nonché si rinuncia agli atti nei confronti del convenuto D.P.; tale rinuncia è stata già formalmente accettata dalla predetta parte; è stata effettuata, altresì, la nuova notifica ai convenuti D. e P., ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; è stata, infine, presentata una relazione della Gdf del 7 marzo 2018 relativa ai nuovi elementi richiesti dal Collegio. Le parti costituite hanno presentato nuove ed articolate memorie e documentazione integrativa, discusse nel corso dell'udienza.
5. All'odierna pubblica udienza sono stati prodotti, dalla procura e dalle parti convenute, nuovi elementi ed il Collegio ha ritenuto, con ordinanza in pari data, di disporre ulteriori incombenti a carico della procura attrice.
Sugli aspetti maturi per la decisione si dirà nella parte in diritto.
Motivi della decisione
1. La presente pronuncia parziale, può, allo stato, totalmente definire la sola posizione del convenuto D.P., nei cui confronti, a seguito degli ulteriori approfondimenti disposti dal Collegio, la procura ha ritenuto di rinunciare agli atti, in quanto dai documenti depositati "risulta la falsità delle sottoscrizioni a lui in un primo tempo ricondotte, in virtù della quale il p.m. penale ha chiesto l'archiviazione e il D.P. è stato riconosciuto quale persona offesa", con dichiarazione già accettata dalla parte convenuta.
1.1. Qualsivoglia decisione da assumersi, peraltro, anche relativamente alla posizione di una sola delle parti convenute, impone di dover affrontare, preliminarmente, il profilo inerente alla verifica della giurisdizione di questa Corte anche perché, comunque, gli ulteriori accertamenti demandati alla Procura, non possono prescindere da tale verifica sulla complessiva prospettazione della Procura, tenuto conto, in particolare, della posizione de due convenuti D. e P., che, a seguito della rinnovazione della citazione effettuata dalla procura, devono ritenersi contumaci.
1.2. Del tutto pacifica appare, invero, la giurisdizione di questa Corte in riferimento agli altri convenuti, in quanto tutti militari prestanti servizio per la Marina militare. Per quanto riguarda, invece, i due ora richiamati convenuti, pur essendo gli stessi gli amministratori unici di due società private, la G.C.B. srl e la A.P. s.r.l. operanti a supporto della società danese O.W. Supply a.s. e convenuti in quanto attraverso le richiamate società si sarebbero realizzate - nella prospettazione della procura - le fittizie forniture in esame, appare radicabile la giurisdizione di questa Corte, in quanto detti soggetti appaiono essersi attivamente ingeriti nell'azione amministrativa (Corte conti, Sez. III Ap., n. 182/2013). Più in generale, questa Sezione, anche di recente (cfr. sentenza n. 23/2017), ha avuto modo di rilevare, fondandosi su principi anche di recente ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 2272/2018), che il baricentro, per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile, si e spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché, ove il privato, per sue scelte, si ingerisca per incidere illecitamente sull'attività della P.A. in modo da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico, di cui può essere chiamato a rispondere dinnanzi a questa Corte.
1.3. Il radicamento della giurisdizione di questa Corte, appare, infine, in linea di coerenza con i principi fissati da questa Sezione nella sentenza n. 346/2018, nella quale si è fornita un'approfondita ricostruzione, a livello sistematico, del perimetro della giurisdizione contabile. Invero, a differenza della fattispecie esaminata nella sentenza ora richiamata ove la giurisdizione è stata denegata, nei confronti di una società privata convenuta, in quanto la domanda di risarcimento è risultata "basata sulla dedotta inosservanza di norme privatistiche da parte di un soggetto privato che opera come controparte contrattuale della pubblica amministrazione" venendo, quindi, in rilievo esclusivamente "il rapporto contrattuale tout court" (cfr. in part. punto 2), nel caso oggetto dell'odierno esame, dalla prospettazione della procura erariale, si evince che le parti private, odierne convenute, si sono fraudolentemente ingerite nell'apparato organizzativo pubblico al solo scopo di arrecare il danno in esame, concorrendo allo sviamento - attraverso condotte dolose come la falsificazione dei documenti attestanti la fornitura di carburante - delle risorse pubbliche destinate all'approvvigionamento di quest'ultimo dalle finalità perseguite.
2. Ciò posto, venendo alla posizione del convenuto D.P., avendo, come detto, la Procura attrice chiesto la rinuncia agli atti del giudizio e avendo la parte convenuta accettato espressamente tale rinuncia, ogni ulteriore statuizione da parte del Collegio è preclusa e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio e il non luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 110 c.g.c. nei confronti del predetto convenuto.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regione Lazio, parzialmente pronunciando,
DICHIARA
- la contumacia dei convenuti A.D. e M.P.;
RICONOSCE
- la giurisdizione di questa Corte nei confronti di tutti i convenuti;
DICHIARA
- l'estinzione del giudizio in epigrafe nei confronti del convenuto S.D.P. per rinuncia agli atti da parte della Procura regionale.
Nulla per le spese nei confronto del D.P. e spese al definitivo per gli altri.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2018.
31-03-2019 14:42
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