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Sentenza

Trapani. Finanziere in servizio presso il Porto di Trapani chiede la concessione...
Trapani. Finanziere in servizio presso il Porto di Trapani chiede la concessione dell'equo indennizzo per causa di servizio.-
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., (ud. 07-02-2019) 12-02-2019, n. 390

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2934 del 2004, proposto da D.V.A., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parisi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tullio Fortuna in Palermo, via M. Toselli, n. 2;

contro

Comitato di verifica delle cause di servizio, Ministero dell'economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, sono elettivamente domiciliati;

per l'annullamento

- del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 180 del 4 novembre 2003, notificato il 24 febbraio 2004, con cui è stato dichiarato che l'infermità "cardiopatia ischemica trattata chirurgicamente con triplice by pass coronarico e ipertensione arteriosa" "non può riconoscersi dipendente da causa di servizio";

- della determinazione dirigenziale n. 12 del 21 gennaio 2004, notificata il 24 febbraio successivo, con cui il Dirigente della III divisione del servizio amministrativo del Comando generale della Guardia di Finanza, recependo il succitato parere, ha respinto l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e relativo equo indennizzo;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comitato di verifica delle cause di servizio, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di Finanza;

Vista l'ordinanza presidenziale istruttoria n. 358 del 25 ottobre 2004, eseguita il 10 gennaio 2005;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2019, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 19 aprile 2004 e depositato il 13 maggio successivo, il signor A.D.V., premesso di avere prestato servizio presso il Corpo della Guardia di Finanza dal 1974 al 10 giugno 2003, esponeva che, con istanza del 30 ottobre 2002, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: "cardiopatia ischemica ipertensiva".

La Commissione medica ospedaliera, con il verbale n. 253 del 10 giugno 2003, lo aveva riconosciuto affetto da tale patologia, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere reso nell'adunanza n. 180/2003 del 4 novembre 2003, l'aveva giudicata non dipendente da causa di servizio.

Il dirigente della II sezione della III divisione del Comando generale della Guardia di Finanza, con Det. n. 12 del 21 gennaio 2004, conformandosi al parere da ultimo citato, aveva rigettato l'istanza di riconoscimento dell'equo indennizzo.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, di tale decreto e del presupposto parere per i seguenti motivi:

Eccesso di potere sotto i profili: dell'illogicità manifesta; del travisamento dei fatti; della carenza di motivazione; del difetto d'istruttoria.

Ha allegato una relazione di consulenza medico legale.

Per il Ministero dell'economia e delle finanze si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza presidenziale n. 358 del 25 ottobre 2004 sono stati disposti incombenti istruttori, che sono stati eseguiti il 10 gennaio 2005.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso, che ha ad oggetto il provvedimento con cui non è stata accolta l'istanza di concessione dell'equo indennizzo per causa di servizio presentata dal ricorrente, finanziere in servizio presso il porto di Trapani, per l'infermità "cardiopatia ischemica ipertensiva", va rigettato.

Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, a far data dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per l'Amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza non sussiste alcun obbligo di motivare le ragioni per cui non si recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera, atteso che, con la nuova disciplina, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera deve pronunciare solo sull'esistenza dell'infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi (ex multis Consiglio di Stato, IV, 11 settembre 2017, n. 4266 e III, 24 ottobre 2016, n. 4452).

Deve, pertanto, ritenersi infondata la censura di difetto di motivazione in quanto il decreto dirigenziale impugnato è stato adeguatamente motivato con il riferimento al parere del Comitato di verifica e non sussisteva l'obbligo di indicare le ragioni per le quali non si condivideva la valutazione fatta dalla Commissione medica ospedaliera.

Per quanto riguarda il parere del Comitato di verifica, occorre, invece, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la valutazione compiuta da tale organo, risolvendosi nell'esercizio di pura discrezionalità tecnica, non può costituire oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di elementi sintomatici di un giudizio formulato in maniera del tutto irrazionale o capace di rilevare aspetti di abnormità perché reso in totale dissenso con quanto opinato e descritto da letteratura scientifica o medico legale (per tutte Consiglio di Stato, IV, 29 marzo 2017, n. 1435).

Nella specie, con il parere reso nell'adunanza n. 180/2003 del 4 novembre 2003, il Comitato si è espresso negativamente rilevando che la cardiopatia ischemica e l'ipertensione arteriosa, da cui era affetto il ricorrente, non erano dipendenti da causa di servizio, in quanto si trattava di "patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento del lume vasale per fatti ateromatosi dell'intima della parete arteriosa verosimilmente determinata dalla dislipidemia da cui è affetto, per cui non si ravvisano nel servizio prestato situazioni dirette o concausali efficienti e determinanti che possano aver determinato la patologia".

Trattasi di un'adeguata motivazione, basata sulla indicazione di ragioni circostanziate, che consentono di ritenere infondata anche la censura avente ad oggetto il difetto d'istruttoria e motivazione, nonchè l'erroneità del giudizio espresso dal Comitato di verifica.

In relazione a tale aspetto, va rilevato che il ricorrente non ha indicato nel ricorso specifici fattori di rischio qualificanti nell'attività prestata, né tali elementi emergono dal curriculum militare e dalla perizia depositati in giudizio.

Tale connotato non può, infatti, essere attribuito: agli orari di servizio e alle turnazioni irregolari; all'esposizione agli agenti climatici esterni; al salto dei pasti.

Trattasi, infatti, di "ordinari" sacrifici che un Finanziere deve affrontare nello svolgimento della propria attività che, per definizione, non è meramente d'ufficio e comporta interventi senza orari fissi, in luoghi non predeterminati con possibile salto dei pasti.

Concludendo sul punto, si può osservare che la motivazione del giudizio espresso dalla Commissione si appalesa puntuale e non smentita dalle ulteriori risultanze istruttorie, cosicché non appare necessario svolgere altre attività di scrutinio tecnico quale la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, che il collegio reputa superflua.

Si ritiene opportuno compensare le spese avuto riguardo alla discordanza tra il giudizio della Commissione medica ospedaliera e quello del Comitato di verifica.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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