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Sentenza

Trapani. Ufficiale della Capitaneria di Porto impugna la scheda valutativa....
Trapani. Ufficiale della Capitaneria di Porto impugna la scheda valutativa.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., (ud. 07-03-2019) 25-03-2019, n. 863
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da D.A.I., rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Ambrosetti e Agata Libassi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Coppola in Palermo, via Marchese di Roccaforte, n.66;

contro

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo:

della scheda valutativa n. 4 del 20 novembre 2015, conosciuta il 3 dicembre successivo, relativa al periodo 1 ottobre 2014/30 settembre 2015;

quanto ai motivi aggiunti:

della scheda valutativa n. 4 del del 19 febbraio 2016 relativa al periodo 1 ottobre 2014/30 settembre 2015;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del 7 marzo 2019, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.
Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 20 gennaio 2016 e depositato il 2 febbraio successivo, il signor D.A.I., sottotenente di vascello in servizio presso la Capitaneria di porto di Trapani, ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, della scheda valutativa n. 4 del 20 novembre 2015, conosciuta il 3 dicembre successivo, relativa al periodo 1 ottobre 2014/30 settembre 2015, per il seguente unico motivo:

Eccesso di potere sotto i profili: dell'illogicità; della contraddittorietà e della carenza di motivazione.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il Ministero della difesa - Capitaneria di porto di Trapani si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, che ha depositato vari documenti, tra cui il provvedimento prot. n. (...) del 5 febbraio 2016 di annullamento della scheda oggetto del ricorso introduttivo e il nuovo documento valutativo del 19 febbraio 2016 riportante il medesimo numero d'ordine 04.

Con gravame per motivi aggiunti, notificato l'8 aprile 2016 e depositato il giorno 29 successivo, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della nuova scheda, per i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere sotto i profili: dell'illogicità; della contraddittorietà e della carenza di motivazione.

Non sarebbe stato adeguatamente motivato e apparirebbe illogico il giudizio finale di "superiore alla media" a fronte di quello di "eccellente" espresso nel triennio precedente.

2) Eccesso di potere in relazione alla violazione della circolare del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare prot. n. (...) del 23 dicembre 2008.

I giudizi espressi dai valutatori sarebbero carenti di obiettività e senso di equità con conseguente assenza della stringente coerenza rispetto al giudizio finale.

3) Violazione dell'art. 1136 bis del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010).

La scheda avrebbe dovuto essere redatta ai sensi della lettera i) e non di quella d) dell'art. 691, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 90 del 2010.

In vista dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui, eccepiti preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'improcedibilità del ricorso introduttivo, ha chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, poiché infondato, vinte le spese.

Il ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha insistito nelle proprie domande.

L'Avvocatura dello Stato ha depositato vari documenti.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2019, su concorde richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto la scheda valutativa redatta nei confronti di un soggetto appartenente al ruolo della Capitaneria di porto.

Preliminarmente, in accoglimento della relativa richiesta avanzata dall'Avvocatura dello Stato, va estromesso dal giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto estraneo alla controversia, che ha ad oggetto provvedimenti adottati dal Ministero della difesa.

Sempre in via preliminare va dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, che ha ad oggetto la scheda valutativa n. 4 del 20 novembre 2015, la quale è stata annullata in autotutela e sostituita da quella n. 4 del del 19 febbraio 2016 impugnata con i motivi aggiunti.

2. Ciò premesso in rito, può essere esaminato il primo motivo con cui si deduce l'illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione del giudizio finale di "superiore alla media" rispetto a quello di "eccellente" conseguito nei documenti caratteristici redatti nel periodo 2010/2013.

La censura è infondata.

Come noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, in quanto comportano un'attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare; ne deriva che gli stessi attengono direttamente al merito dell'azione amministrativa e sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare (ex plurimis Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2018, n. 947 con richiamo a sentenze della stessa sezione n. 1776 del 26 marzo 2010, n. 1519 del 9 marzo 2011, n. 2877 del 12 maggio 2011, n. 3439 del 7 giugno 2011, n. 1938 del 2 aprile 2012, n. 1938, ma anche a C.G.A., 13 ottobre 2011, n. 676 e 27 marzo 2012, n. 326).

Ne deriva che vi è una limitata sindacabilità del giudizio espresso e che l'eventuale contraddittorietà o illogicità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente si lamenta esclusivamente della circostanza che nel triennio 2010/2013 il giudizio finale era stato sempre quello di "eccellente", mentre nel periodo 1 ottobre 2014/30 settembre 2015 di "superiore alla media".

Non indica, però, elementi circostanziati e qualificati da cui dedurre l'illogicità della valutazione operata dall'Amministrazione, limitandosi a sostenere che avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata la flessione del giudizio finale, nonché la riduzione di 13 voci interne su 25.

Trattasi, a ben vedere, di un'inversione dell'onus probandi, in quanto il giudizio finale è, comunque, elevato e si basa sulla riscontrata flessione di un consistente numero di voci interne.

La legittimità di tale giudizio, in assenza dell'indicazione di elementi precisi, non può essere sindacata da questo giudice, che non può ritenerlo illogico solo perché lievemente inferiore a quello degli anni precedenti.

A diversa conclusione non può, peraltro, giungersi sulla base della circostanza che negli anni 2011 e 2012 erano stati ottenuti degli elogi, in quanto proprio per quei periodi il ricorrente ha ottenuto il giudizio massimo di "eccellente", cosicchè la mancanza di analoghi riconoscimenti nell'anno in questione potrebbe giustificare la lieve flessione.

3. Per le stesse ragioni è infondato il secondo motivo con cui si deduce che i giudizi espressi dai valutatori sarebbero carenti di obiettività e senso di equità con conseguente assenza della stringente coerenza del giudizio finale.

I singoli giudizi e quello finale sono, infatti, comunque, elevati e strettamente conseguenti alle valutazioni dei singoli parametri, relativamente ai quali non sono stati indicati specifici elementi comprovanti la loro illogicità.

4. Infondato è, infine, l'ultimo motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 1136 bis del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), in quanto la scheda avrebbe dovuto essere redatta ai sensi della lettera i) e non di quella d) dell'art. 691, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 90 del 2010.

Invero, la scheda di valutazione n. 4 del 20 novembre 2015 (oggetto del ricorso introduttivo), relativa al periodo 1 ottobre 2014/30 settembre 2015, è stata annullata in autotutela, in quanto il Ministero della difesa ha rilevato che avrebbe dovuto essere chiusa il precedente 6 settembre per "variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore".

Nella nota del 5 febbraio 2016 in atti, si è, in particolare, evidenziato che il ricorrente aveva svolto le attribuzioni specifiche valide ai fini dell'avanzamento alle dipendenze del primo revisore per almeno 180 giorni senza essere valutato, per cui doveva trovare applicazione l'art. 691, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 90 del 2010.

E' stata, così, adottata la scheda di valutazione n. 4 del 19 febbraio 2016 relativa al periodo 1 ottobre 2014/6 settembre 2015, che riporta quale motivo di compilazione proprio il seguente: "variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore (cambio incarico del 1 revisore)".

Orbene, l'art. 691, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2010 dispone, per quanto d'interesse, che i documenti caratteristici sono compilati al verificarsi di uno dei seguenti casi:

d) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato;

i) compimento del periodo massimo di un anno non documentato.

Nella specie, il primo revisore aveva avuto alle proprie dipendenze il ricorrente per almeno 180 giorni senza averlo valutato ed era variato il rapporto di dipendenza, cosicchè legittimamente la scheda di valutazione è stata redatta ai sensi della lettera d).

Nessun rilievo assume, sotto tale profilo, il successivo art. 1136 bis, comma 1, il quale dispone che i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli della Marina militare sono stabiliti dalla tabella 2, la quale, al quadro VI, statuisce che il periodo minimo di valutazione per i sottotenenti di vascello (qual è il ricorrente) è di 18 mesi.

La cessazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore imponeva, infatti, la redazione della scheda ai sensi della prima richiamata lettera d).

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso introduttivo è improcedibile, mentre quello per motivi aggiunti è infondato e va rigettato.

Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo all'avvenuto ritiro in autotutela del provvedimento oggetto del ricorso introduttivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, previa estromissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta quello per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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