Ufficiale dell'Esercito con il grado di T. si duole del giudizio della scheda di valutazione (superiore alla media).
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., (ud. 27-02-2019) 22-03-2019, n. 246
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2016, proposto da
A.C., rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Crovetti, Leonardo Bitti, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliato ex lege in Cagliari, via Dante n. 23;
Direzione Generale personale Militare non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della scheda valutativa n. 18 comunicata e presa in visione in data 22.10.2015 e relativa al periodo di servizio di A.C. intercorrente tra il 24.08.2014 ed il 23.08.2015 con la quale veniva giudicato "superiore alla media", nonché di tutti gli atti preordinati, prodromici, connessi e consequenziali all'impugnato atto in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il ricorrente è ufficiale dell'Esercito con il grado di T., specialità T., presso il R.F. "S.". In data 22 dicembre 2015 prendeva visione della propria scheda valutativa relativa al periodo 28.4.2014 - 23.8.2015.
La valutazione del compilatore era di "superiore alla media" con il seguente giudizio: "il T.C. nel periodo oggetto di valutazione ha svolto le mansioni afferenti al proprio incarico con rilevante determinazione e impegno dimostrando di possedere un bagaglio tecnico professionale di assoluto valore che riesce a mantenere costantemente aggiornato. La periodica necessità di assentarsi dall'ufficio, non gli ha talvolta consentito di perseguire direttamente ed in modo attivo lo sviluppo di alcune attività logistiche di settore il cui pieno e completo conseguimento è stato comunque raggiunto grazie al determinante apporto del restante personale della sezione T.. Contraddistinto da un vigore fisico molto buono, assolutamente riservato ha saputo assolvere con scrupolo i compiti assegnati coordinando e orientando il personale del proprio servizio verso gli obiettivi da perseguire. Si tratta in definitiva di ufficiale sul quale poter fare sicuro affidamento e che dimostra di possedere ulteriori margini di miglioramento che invito a perseguire così da poter aspirare alla massima qualifica".
Il giudizio del 1 revisore veniva così formulato:
"Ufficiale in possesso di valide qualità complessive, ha ricoperto l'incarico di assegnazione con motivazione ed impegno gestendo efficacemente le risorse disponibili, coordinando e orientando il personale dipendente verso gli obiettivi da perseguire e fornendo un adeguato contributo a favore del reparto di appartenenza. Spiace dover rilevare che le numerose assenze dal servizio gli abbiano impedito di seguire più costantemente le dinamiche relative al settore di pertinenza, precludendo la possibilità di conseguire risultati più lusinghieri ed una valutazione di eccellenza. Trattasi in sintesi di collaboratore che ha garantito un rendimento molto buono, in possesso di ulteriori margini di miglioramento e delle potenzialità per conseguire valutazioni più lusinghiere".
Il giudizio espresso dal 2 revisore porta la seguente valutazione: "Il T.C. è ufficiale che possiede valide qualità complessive sostenute da una vasta preparazione professionale che mantiene costantemente aggiornata. Impiegato nell'incarico di Capo servizio T./ufficiale addetto ai rifornimenti presso il 152 Rgt. F. S., ha operato con impegno, serietà, efficacia, perseguendo tutti gli obiettivi prefissati e conseguendo risultati aderenti alle esigenze del reparto di appartenenza. Tuttavia nel periodo in esame, le numerose assenze dal servizio dell'ufficiale, non gli hanno consentito di seguire con maggiore costanza l'andamento delle attività del settore di competenza, precludendogli la possibilità di conseguire risultati più lusinghieri. Lo reputo, in sintesi, collaboratore che ha garantito un rendimento molto buono, in possesso di ulteriori margini di miglioramento e delle potenzialità per conseguire valutazioni di eccellenza".
Fino alla valutazione sopra riportata il ricorrente dal 2009 aveva sempre conseguito la valutazione di "eccellente".
Avverso l'atto indicato in epigrafe è insorto deducendo le seguenti censure:
1) violazione di legge come violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e s.m.i., violazione di legge come violazione dell'art. 97 Costituzione, violazione di legge come erronea applicazione della Circolare del 20 novembre 2018 "Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate - Edizione 2008", eccesso di potere come difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di istruttoria, ingiustizia grave e manifesta, sviamento di potere.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituiva l'amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 4 maggio 2016 la domanda cautelare veniva rigettata.
Alla udienza pubblica del 27 febbraio 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La scheda valutativa di un militare, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato. Il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare formulato dai superiori gerarchici con le schede valutative ha natura ampiamente opinabile, in quanto comunque affidato a "giudizi di valore", come tali esclusivamente soggettivi. Le valutazioni circa le capacità e le attitudini dimostrate in concreto da un militare nel periodo considerato sono, quindi, connotate da ampia discrezionalità che può essere sindacata solo quando risulti palese l'esistenza di una chiara figura sintomatica dell'eccesso di potere. La valutazione dei militari è eseguita periodicamente e si riferisce esclusivamente al periodo di tempo considerato; di qui la totale autonomia di ogni giudizio rispetto a quello espresso per i periodi precedenti, senza che possa configurarsi alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento della superiore qualifica conseguita. Un onere di maggiore specificazione della motivazione può essere configurabile nei casi in cui vi siano discordanze nei giudizi espressi dal compilatore e dal revisore ovvero un giudizio meno favorevole rispetto a quelli degli anni precedenti, allorché venga in rilievo una riduzione considerevole, apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche (T.a.r. Campania, Napoli, sez. VI, 28 novembre 2018, n. 6891).
Il caso che qui occupa il Collegio è paradigmatico di una valutazione manifestamente illogica.
Risulta il giudizio ampiamente positivo del ricorrente in cui l'unica perplessità è dettata dalle sue assenze.
Sennonché le assenze sono, in larga parte, dovute alla fruizione dei permessi previsti dalla L. n. 104 del 1992.
In definitiva, l'unica perplessità manifestata nelle valutazioni non è dovuta all'attività del militare ma alle sue assenze. Assenze perfettamente giustificate e dovute in parte a malattia e in parte a fruizione di permessi previsti dalla legge.
Che le valutazioni siano del tutto illogiche è evidente. Il ricorrente deve essere valutato per la sua attività e non per le sue assenze del tutto legittime.
Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'amministrazione alle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro 3.000/00 oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
02-04-2019 04:24
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