VFP1 decaduto dalla ferma"in applicazione del disposto di cui all'art. 7, comma 4, del bando, per avere prodotto una dichiarazione mendace "circa il possesso dell'autorizzazione a montare per sport olimpici".
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 06-02-2019) 25-03-2019, n. 3916
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6626 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Scafetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa n. 120;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
1) del Decreto Dirigenziale prot. n. (...) del 20 giugno 2017, adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare - Ministero della Difesa, di decadenza dalla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, notificato in data 29 giugno 2017;
2) di ogni altro atto connesso, presupposto, prodromico o consequenziale, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 luglio 2017 e depositato il successivo 13 luglio 2017, il ricorrente - ammesso alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito in quanto utilmente collocatosi nella graduatoria finale, stilata in esito al concorso indetto dal Ministero della Difesa con bando del 9 settembre 2014 - impugna il decreto con cui, in data 20 giugno 2017, la citata Amministrazione lo ha dichiarato decaduto dalla "ferma" in applicazione del disposto di cui all'art. 7, comma 4, del menzionato bando e, segnatamente, per avere prodotto una dichiarazione mendace "circa il possesso dell'autorizzazione a montare per sport olimpici", chiedendone l'annullamento.
In particolare, il ricorrente espone quanto segue:
- in esito all'indizione del concorso per il reclutamento di 7000 volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito (VFP1), in virtù del decreto dirigenziale del Ministero della Difesa n. 187 del 9 settembre 2014, presentava domanda di partecipazione, riportando - in sede di formulazione di quest'ultima - "il possesso di patente equestre quale merito aggiuntivo";
- utilmente collocato nella graduatoria finale approvata con il decreto n. 84 del 28 aprile 2015, "tenuto conto di un punto di merito attribuitogli per la detenzione del citato brevetto di equitazione", successivamente riceveva il foglio n. (...), datato 14 aprile 2016, di comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza dal reclutamento sulla base della contestazione della produzione di "una dichiarazione mendace in merito al possesso dell'autorizzazione a montare per sport olimpici";
- nonostante la pronta produzione di una memoria, corredata da allegati, volta - in particolare - a rappresentare l'inserimento per mero errore "all'atto della presentazione della domanda" del numero di brevetto "ippico rilasciato dalla SEF-ITALIA di tipo B agonistico e per sport olimpici...., malgrado lo scrivente si trovava contemporaneamente in possesso del brevetto rilasciato dalla F.I.S.E. N. tessera FISE 29498/H", nonché la sopravvenuta adozione del provvedimento di disposizione della rafferma, l'Amministrazione adottava il provvedimento impugnato sulla base del rilievo che la dichiarazione contenuta nella domanda "è mendace" e ciò in quanto il predetto "non ha alcuna patente di equitazione n. 36071 rilasciatagli il 10 settembre 2014 dalla F.I. S.E." né "il brevetto n. (...) rilasciato il 10 settembre 2014, successivamente esibito", riconosciuto falso.
Avverso tale provvedimento il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:
I.VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEL D.P.R. n. 487 del 1994, DEL D.Lgs. n. 66 del 2010, DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELLA D.P.G.M. N. 211/2013 E DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. n. 241 del 909. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA' E PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, atteso che il predetto, in fase di presentazione di memorie, ha dichiarato di possedere un brevetto di equitazione rilasciatogli dalla F.I.S.E. e, dunque, "nessun mendacio... può essergli imputato", sicchè - "lungi dal disporre una decadenza per la grave (ma insussistente) fattispecie del mendacio" - "si sarebbe dovuto .... procedere a rivalutare" la sua posizione, "detraendogli il punto connesso al possesso di brevetto rilasciato dalla F.I.S.E. e rimodulando, in termini conformi, la graduatoria", tanto più ove si consideri che, anche con "l'epurazione" del punto attribuito per il brevetto, "sarebbe stato ugualmente incorporato". A supporto di tali affermazioni depongono - del resto - le difficoltà interpretative ed applicative della disciplina che regolamenta la materia, già positivamente valutate da questo Tribunale in numerose precedenti pronunce, proprio al fine di escludere il mendacio.
II. VIOLAZIONE DELL'ART. 21 NONIES, COMMA 2 BIS, DELLA L. N. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA', tenuto conto che, "sotto la dichiarata forma della decadenza, in realtà, si è al cospetto di un annullamento in autotutela", il quale - contrariamente a quanto avvenuto - avrebbe dovuto essere adottato ai sensi e nei termini prescritti dalla legge.
Con D.P. n. 3640 del 15 luglio 2017 è stata accolta l'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, nel contempo, sono stati disposti incombenti istruttori.
In adempimento a quanto disposto con il su indicato decreto, il successivo 22 agosto 2017 l'Amministrazione ha prodotto il Provv. in data 21 luglio 2017 di riammissione del ricorrente "con riserva, alla ferma prefissata di un anno".
Con atto depositato in data 26 agosto 2017 si è costituito il Ministero della Difesa, il quale - il successivo 12 ottobre 2017 - ha prodotto ulteriori documenti, tra cui copia della domanda di partecipazione al concorso presentata dal ricorrente nonché del provvedimento con il quale il Tribunale Federale della FISE ha sanzionato quest'ultimo per avere posto in essere un comportamento "in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità", formalmente identificato nella consegna "alla sezione reclutamento VFP1 direzione generale del personale militare" di "una tessera FISE B agonistica, poi risultata inesistente".
Con ordinanza n. 6166 del 20 novembre 2017 la Sezione ha accolto la domanda cautelare.
All'udienza pubblica del 6 febbraio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il Collegio ritiene - re melius perpensa - che il ricorso sia infondato e, pertanto, vada respinto.
1.1. Come si trae dalla narrativa che precede, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con cui, in data 20 giugno 2017, il Ministero della Difesa lo ha dichiarato decaduto dalla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, contratta in data 15 settembre 2015, "perché carente del requisito previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del relativo bando" e, segnatamente, per avere prodotto, in fase di domanda di partecipazione, una dichiarazione mendace.
A tali fini il ricorrente denuncia i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, in quanto - in sintesi - contesta di avere reso dichiarazioni non veritiere e, ancora, sostiene che, in verità, il provvedimento gravato concretizza un annullamento in autotutela, il quale - in quanto tale - avrebbe dovuto essere adottato nel rispetto delle previsioni dell'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990.
Le su esposte censure sono immeritevoli di positivo riscontro per le ragioni di seguito indicate.
2. Preso atto che la questione prospettata investe la legittimità di un provvedimento di decadenza dalla "ferma annuale", adottato dal Ministero della Difesa in applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. d), del bando di concorso (il quale - per quanto di rilevanza in questa sede - prevede che "non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande ........ contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai candidati di trarre un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti"), ai fini del decidere appare opportuno ricordare che:
- l'art. 10 del bando di concorso, rubricato "Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria", riportava - sub lett. o) - l'"autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla F.I. S.E.", con attribuzione - in particolare - di punti 1 in caso di "brevetto B ovvero B/DR";
- nella domanda di partecipazione al concorso in data 26 novembre 2015, il ricorrente ha indicato anche il su indicato titolo. In tale domanda è dato, infatti, leggere che - "ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali .... e amministrative" - il sig. -OMISSIS-, "sotto la propria responsabilità, dichiara" di essere in possesso, tra gli altri, del titolo di merito "autorizzazione a montare per sport olimpici n. 36071 rilasciata dalla F.I. S.E. in data 10/09/2014" e, specificamente, di un "brevetto B ovvero B/DR";
- già con nota in data 26 novembre 2015, il Centro Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito ha avuto modo di comunicare alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa che, "a seguito dell'attività di verifica delle autocertificazioni presentate", il -OMISSIS- era risultato - in difformità a quanto dichiarato nella domanda - in "possesso di patente rilasciata da Sef-Italia (Allegato B)" e non, per contro, di patente rilasciata dalla FISE;
- in riscontro alla nota di comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza successivamente inviata, espressamente ricondotta al disposto del su indicato art. 7 del bando, il ricorrente ha prodotto, dunque, una lettera, datata 20 aprile 2016, in cui dichiara "di aver inserito per mero errore all'atto della presentazione della domanda per il bando ... il numero di brevetto ippico rilasciato dalla SEF-ITALIA di tipo B agonistico e per sport olimpici .... malgrado lo scrivente si trovava contemporaneamente in possesso rilasciato dalla F.I.S.E. N. tessera FISE 29498/H", il quale - secondo quanto riportato nella nota dell'Amministrazione del 6 ottobre 2017, prodotta agli atti - risulta essere stato "successivamente esibito in copia dall'interessato";
- come dimostra la documentazione depositata dall'Amministrazione, la su indicata patente è stata riconosciuta "inesistente" e, proprio per il comportamento assunto in sede concorsuale, la FISE ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, sfociato nella decisione del Tribunale Federale del 13 settembre 2016, di "sospensione dell'autorizzazione a montare ovvero di altre forme di tesseramento per la durata di 6 mesi".
Quanto in precedenza riportato conduce a constatare che:
- in sede di predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, il ricorrente non ha indicato esattamente il titolo posseduto;
- la situazione iniziale del predetto è stata, poi, sicuramente aggravata dalle dichiarazioni dal predetto rese in data 20 aprile 2016, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che - in esse - il sig. -OMISSIS- attribuisce espressamente a un suo "errore" l'indicazione nella domanda di partecipazione del brevetto rilasciato dalla SEF-Italia e - a sostanziale modifica della domanda inizialmente presentata - vanta la titolarità di un brevetto rilasciato dalla F.I.S.E., connotato dalla medesima data di rilascio di quello indicato nella domanda de qua, riconosciuto "inesistente" dal Tribunale Federale;
- dallo stesso provvedimento del Tribunale Federale è dato trarre, ancora, che "lo stesso", ossia il ricorrente, "conferma di aver ottenuto" l'autorizzazione dichiarata inesistente "senza aver mai svolto attività propedeutica necessaria all'acquisizione del tipo di patente in parola".
Tutto ciò detto, il Collegio ravvisa validi elementi per affermare che l'Amministrazione ha correttamente operato.
Non vi è chi non veda, infatti, come la vicenda in trattazione si presenti diversa rispetto a numerose altre già oggetto di esame da parte della Sezione e, conseguentemente, non possa essere definita nei medesimi termini.
L'esposizione di cui sopra impone, in particolare, di osservare che:
- la mancata indicazione da parte del ricorrente del "titolo dallo stesso asseritamente posseduto" rende inconfigurabile proprio il presupposto di fatto a cui è ordinariamente ricondotta la "buona fede del candidato", ossia l'elemento soggettivo ritenuto idoneo ad attenuare "le conseguenze negative dell'autocertificazione erronea del possesso dei brevetti di equitazione" costituenti meri "titoli di merito e non requisiti di partecipazione al concorso" (cfr., ex multis, Sez. I bis, nn. 1832, 1833 e 1836 del 2018);
- la disamina dell'evoluzione della vicenda ben si presta, poi, a rivelare un intento "fraudolento" del concorrente, il quale - a fronte della contestazione da parte dell'Amministrazione della mendacità della dichiarazione resa "in merito al possesso dell'autorizzazione a montare per sport olimpici" - si è prontamente attivato per addurre il possesso di un brevetto rilasciato dalla F.I.S.E. "inesistente", nella piena consapevolezza, tra l'altro, dell'inesistenza de qua, come comprovato da quanto riportato della decisione del Tribunale Federale.
Tutto ciò detto, il Collegio ritiene che, in relazione al caso in trattazione, l'Amministrazione abbia fatto corretta applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. d), del bando, avendo il ricorrente reso una dichiarazione non veritiera, atta a consentire di trarre un indebito beneficio, precisando - per completezza - l'inconsistenza del riferimento alla valutazione dei titoli dichiarati e posseduti, il quale si palesa inequivocabilmente estraneo alla controversia in esame (cfr., in termini, C.d.S., Sez. I, Ad. del 30 gennaio 2019, n. 00769/2019).
3. Come in precedenza riportato, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato adducendo, ancora, la violazione dell'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990.
Anche tale doglianza è priva di giuridico pregio.
Al riguardo, riveste sicuro carattere dirimente la constatazione che, alla data di adozione del provvedimento de quo, la fase concorsuale non poteva essere considerata "legittimamente conclusa", tenuto conto delle previsioni del bando, espressamente contemplanti l'espletamento di accertamenti anche in epoca successiva all'incorporamento (cfr. art. 7, n. 4 - vedasi, in termini, C.d.S., Sez. I, n. 769/2019, già cit.).
4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6626/2017, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario
02-04-2019 04:11
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