Vice brigadiere della Guardia di Finanza Comando Centro Aviazione chiede l'attribuzione dell'indennità di volo di cui alla L. n. 78 del 1983.
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., (ud. 08-01-2019) 20-03-2019, n. 3727
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11072 del 2004, proposto da
S.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cammarota, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pinerolo, 43;
contro
Comando Generale Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Centro di Aviazione Guardia di Finanza non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento ministeriale di diniego della corresponsione dell'indennita' di volo di cui alla L. n. 78 del 1983 e succ. mod.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto (n. 11072/2004) il sig. L.S., dipendente della Guardia di Finanza dal 20 settembre 1991 con il grado di vice brigadiere, in servizio dall'agosto 1995 presso il Comando Centro Aviazione della Guardia di Finanza, ha adito questo Tribunale per l'annullamento del Provv. dell'8 settembre 2004 del Comando Centro Aviazione della Guardia di Finanza, notificato il 28 settembre 2004, che ha respinto la sua istanza di attribuzione dell'indennità di volo di cui alla L. n. 78 del 1983.
Riferisce di essere in possesso della specializzazione denominata "Governo e rifornimento materiale speciale aeronautico" e di esser pertanto ricompreso tra il personale facente parte degli equipaggi fissi di volo di cui alla circolare ministeriale dell'11 maggio 1983, n. 108911 in quanto assegnato al reparto "logistico preposto all'attività aerea del corpo".
Assume che l'Amministrazione ha adottato il provvedimento di reiezione della sua istanza di attribuzione dell'indennità di cui alla L. n. 78 del 1983 avendo ritenuto le attività svolte dal ricorrente "di supporto all'attività di volo" ed in quanto tale non facente parte degli equipaggi fissi di volo "mancando sia il requisito dell'idoneità al volo che l'espressa volontà e necessità di impiegarlo come tale".
Lamenta l'illegittimità del provvedimento, nell'epigrafe indicato, in quanto fondato su elementi e valutazioni non contemplati dalla normativa di riferimento (espressa volontà di impiego da parte dell'Amministrazione), stante la sua appartenenza agli equipaggi fissi di volo.
L'Amministrazione ha espresso tale diniego ritenendo il sig. T. "non facente parte degli equipaggi fissi di volo, mancando sia il requisito dell'idoneità al volo sia l'espressa volontà e necessità da parte di questo Ente di impiegarlo come tale", all'uopo richiamando il combinato disposto di cui agli articoli 6, comma 1 e 17, ultimo comma, della L. n. 78 del 23 marzo 1983 che individuano quale condizione per la corresponsione dell'indennità di volo la appartenenza agli "equipaggi fissi di volo" ed essendo l'incarico da lui svolto di mero supporto all'attività di volo del Corpo, a nulla rilevando in tal senso il possesso della specializzazione di "Governo e rifornimento materiale speciale aeronautico", pur se inserita nell'allegato 3 della circolare n. 123000 del 1.4.2000.
Avverso il provvedimento, in epigrafe indicato, il ricorrente lamenta:
-l'illegittimità del suddetto diniego assumendo il diritto a percepire l'indennità de qua in ragione del grado di sottoufficiale da lui posseduto e della sua appartenenza agli equipaggi fissi di volo sulla base del possesso della specializzazione di "Governo e rifornimento materiale speciale aeronautico" ed in quanto assegnato (e dunque appartenente) al reparto logistico preposto all'attività aerea del Corpo, a prescindere dal possesso dell'idoneità al volo.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il Collegio ritiene di dover richiamare quanto espressamente prescritto dall'art. 6 della succitata L. n. 79 del 1983 che, al comma 1, dispone che "Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III......".
Ai sensi del successivo art. 17, ultimo comma "Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo".
Orbene, ai sensi della richiamata normativa è stata istituita una indennità mensile di volo in favore delle categorie degli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente svolge esclusivamente mansioni logistiche di supporto all'attività di volo del Corpo (non esercita funzioni di manutenzione, né di controllo o ispezione dei mezzi aerei), non operando in modo effettivo a bordo di mezzi aerei e non essendo componente né parte di equipaggi di volo fissi, tanto da non esser stato sottoposto agli accertamenti sanitari periodici concernenti la sussistenza dell'idoneità psico-fisica di navigazione aerea, prevista ai fini dell'impiego del personale degli equipaggi di volo.
Per quanto premesso, il Collegio, al fine del decidere, rileva come l'appartenenza agli equipaggi fissi di volo non possa ritenersi sussistente nei confronti di quel personale che - come il ricorrente - risulti adibito allo svolgimento di mansioni connesse all'attività di volo in senso lato e che non possono essere assimilate alle specifiche attività svolte dal personale del Corpo che, in quanto effettivamente impiegato a bordo di mezzi aerei, fa parte dei predetti equipaggi: principio questo che si pone in sintonia con l'insegnamento giurisprudenziale dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, che ha escluso ogni indebito ampliamento del novero dei soggetti rientranti nella nozione di equipaggio fisso di volo, essendo l'indennità di cui all'art. 6 della L. n. 78 del 1983 contemplata in una norma speciale, interpretabile in senso restrittivo ( in tal senso Cons. St., sez .VI, 06.04.2010, n. 1917).
E ciò ancor più in considerazione del fatto che lo svolgimento di attività a bordo di mezzi aerei, propria di coloro i quali fanno parte degli equipaggi fissi di volo, è subordinato all'accertamento di apposita idoneità, mediante sottoposizione a peculiari accertamenti sanitari periodici concernenti la sussistenza dell'idoneità psico-fisica ai servizi di navigazione aerea, ai quali l'odierno ricorrente non risulta esser stato sottoposto.
Da ciò consegue, che l'attività di servizio prestata dal ricorrente in quanto non sussumibile in quella dei cosiddetti "equipaggi fissi di volo", non costituisce il presupposto per azionare la pretesa dell'indennità di cui al succitato art. 6 della L. n. 78 del 1983.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, non dovendosi disporre alcunchè in merito alle spese di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
23-03-2019 16:04
Richiedi una Consulenza