Ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. n. 66 del 2020 gli accertamenti medico-legali finalizzati al riconoscimento della causa di servizio possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici, questi ultimi sono gli unici legittimati ad emettere un provvedimento affinché abbia validità.
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 25/06/2020, n. 791
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, domiciliato presso i registri di giustizia PEC;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui Ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato;
per l'annullamento:
- della nota n. -OMISSIS-prot. -OMISSIS-con cui il Comando Legione Carabinieri Toscana ha determinato "che non era possibile definire quel modello C";
di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente ancorché non conosciuto;
nonché per la declaratoria di nullità della nota -OMISSIS-con cui l'Infermeria Presidiaria della Scuola Marescialli e Brigadieri dei CC di Firenze ha respinto la richiesta di predisposizione del modulo C a favore del ricorrente;"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente premesso: a) di prestare servizio nell'Arma dei carabinieri; b) di essere incorso in incidente stradale in data -OMISSIS-mentre, ultimato il turno, faceva rientro presso la propria abitazione; c) di aver riportato delle lesioni per le quali ha presentato domanda di riconoscimento di causa di servizio; d) che sussistevano gli estremi affinché la sua istanza potesse essere decisa con la procedura semplificata di cui al cd. "modello C"; e) che l'Ufficiale responsabile della infermeria presidiaria avrebbe, invece, ritenuto che la causa dell'incidente sarebbe da riportare al comportamento del militare negando così di definire il modello C; f) che i superiori a cui egli avrebbe presentato le proprie rimostranze gli avrebbero intimato di ripresentare la domanda con la più lunga procedura ordinaria; tutto ciò premesso il Maresciallo -OMISSIS- impugna gli atti di cui in epigrafe.
Fondata ed assorbente è la censura con la quale viene eccepita l'incompetenza del Direttore della Infermeria presidiaria a pronunciarsi sulla istanza di riconoscimento di casa di servizio inoltrata secondo il modello C.
Ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 66 del 2020 strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono: a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario; b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare; c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.
Ai sensi dell'art. 199 del medesimo articolato gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.
Nel caso di specie è pacifico che il Direttore della Infermeria presidiaria autore del provvedimento impugnato rivestiva il grado di capitano e, quindi, non essendo ufficiale superiore non avrebbe in alcun modo potuto definire il procedimento dovendo trasmettere la domanda agli organi competenti ai sensi dell'art. 195 cit.
Sotto tale assorbente profilo il ricorso deve essere accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità competente, alla quale il Comando Legione Carabinieri Toscana dovrà trasmettere la pratica in esecuzione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero intimato alla refusione delle spese che liquida in Euro 2.500 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
01-10-2020 20:56
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