Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo l'azione risarcitoria proposta iure hereditatis dagli eredi di un militare, qualora venga dedotta quale condotta colposa dell'Amministrazione l'aver fatto operare il de cuius in un ambiente irreversibilmente inquinato senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione e perciò sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell'impegno del militare in un "teatro operativo", senza adempiere, secondo l'assunto, all'obbligo di provvedere alla tutela del personale impiegato nelle operazioni. (Dichiara il parziale difetto di giurisdizione.)
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 01/06/2020, n. 5821
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Cardelli, Giovanni Facci, Lorenzo Locatelli, domiciliati in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandra Cardelli in Roma, via Ricci Curbastro n. 40;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria domiciliati in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
accertamento della responsabilità ex art. 2087 c.c. del Ministero della Difesa, in qualità di datore di lavoro, nella causazione delle patologie sviluppate da G. R., già dipendente della Marina Militare, che ne hanno determinato il decesso, e per la condanna del Ministero della Difesa, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, di natura morale e/o esistenziale e/o da lesione del bene dell'integrità del nucleo familiare, patito iure proprio dai ricorrenti in conseguenza del decesso di G.R., -OMISSIS-, nonché per il risarcimento iure hereditatis dei danni subiti dal de cuius nel lasso di tempo trascorso tra l'insorgenza della malattia e il decesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo
Parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l'accertamento e la declaratoria della responsabilità del Ministero della Difesa, nella causazione delle patologie sviluppate dal genitore, dipendente della Marina Militare, che ne avevano determinato il decesso, nonché la condanna del ministero al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il de cuius ha prestato, difatti, servizio su divere imbarcazioni della Marina Militare dal 1950 al 1969, ove deduce di essere stato soggetto a significative esposizioni a fibre di amianto, che determinavano l'insorgenza della correlata-OMISSIS-.
Assume il ricorrente che, pertanto, con provvedimento del 7 febbraio 2013, il Ministero della Difesa "visti gli atti del fascicolo ed in particolare il parere del comitato di verifica per le cause di servizio n. 33820/2012 del 8 gennaio 2013 che ha giudicato decesso per "-OMISSIS-"" ha riconosciuto il decesso del genitore degli odierni ricorrenti, equiparato alle vittime del dovere, come dipendente da causa di servizio e riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione.
In particolare, gli odierni esponenti, in qualità di congiunti del decuius, avanzavano domanda di risarcimento dei danni sia iure proprio che iure hereditatis.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso, limitatamente alla parte in cui i ricorrenti agiscono per il risarcimento dei danni iure proprio, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Difatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9573; id. 6 marzo 2009, n. 5468), "nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di neminem laedere e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. 27 febbraio 2013, n. 4850)".
Solo l'azione proposta dagli attori iure hereditatis appartiene, quindi, alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo stata dedotta quale condotta colposa dell'Amministrazione l'aver fatto operare il decuius in un ambiente irreversibilmente inquinato senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione e perciò sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell'impegno del militare in un "teatro operativo", senza adempiere, secondo l'assunto, all'obbligo di provvedere alla tutela del personale impiegato nelle operazioni.
Al contrario, l'azione proposta dagli attori iure proprio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché, da un lato, i proponenti erano estranei al rapporto di impiego del loro congiunto e, al tempo stesso, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità di tali diritti alle parti del rapporto di impiego.
Il Collegio deve dunque dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni iure proprio per difetto di giurisdizione e indicare, quale giudice munito di giurisdizione, il Giudice ordinario, davanti al quale la causa in parte qua dovrà essere tempestivamente riassunta ai sensi dell'art. 11 c.p.a.;
2) Viene quindi in rilievo, in questa sede, il danno non patrimoniale iure hereditatis, ovverosia quello biologico e morale conseguente alla patologia dalla sua insorgenza e sino alla morte il cui diritto al risarcimento si acquisisce al patrimonio del danneggiato ed è quindi suscettibile di trasmissione agli eredi.
Il Collegio ritiene necessario, ai fini della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale iure hereditatis, disporre una verificazione per accertare le conseguenze in termini di danno biologico e morale, originate nel decuius dall'insorgenza e decorso della patologia dedotta, con valutazione in termini di punteggio o di percentuale dell'incidenza sulla integrità psico-fisica dell'interessato sino alla sua morte, indicando peraltro se, come dedotto dai ricorrenti, il decesso deriva ragionevolmente dallo sviluppo della patologia in esame; nonché per quantificare, in termini monetari, il danno biologico e morale subito del decuius dall'insorgenza della patologia alla morte in base alle specifiche tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nell'ultima edizione del 2018, o una versione aggiornata qualora sopravvenuta nelle more.
Nomina al riguardo, ai sensi dell'art. 66 del cod. proc. amm., il verificatore nella persona del Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità con sede in Roma, con facoltà di delega a dipendente dell'ente avente specifica competenza nella materia de qua, anche con la facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico.
La verificazione dovrà essere eseguita secondo le modalità di seguito esposte:
a) il verificatore acquisirà dall'Amministrazione e dalle parti la documentazione ritenuta necessaria;
b) la verificazione dovrà aver luogo entro 120 giorni dalla notificazione dalla notifica ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
c) a seguito della verificazione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire i punti controversi che sarà depositata con modalità telematiche presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 7 giorni;
d) sia parte ricorrente che l'Amministrazione intimata saranno avvertite con apposita comunicazione almeno cinque giorni prima della data e della sede dell'operazione di verificazione alla quale potranno partecipare avvalendosi di un proprio consulente di fiducia.
La liquidazione delle spese del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, avrà luogo a seguito del deposito della relazione.
3) Il Collegio ritiene altresì necessario, ai fini del decidere, ordinare all'Amministrazione intimata di fornire dettagliati chiarimenti, e la relativa documentazione, sulla vicenda in esame, anche con specifico riferimento all'avvenuto riconoscimento della causa di servizio, nonché di depositare il parere del comitato di verifica per le cause di servizio n. 33820/2012 del 8 gennaio 2013, indicato da parte ricorrente. I chiarimenti e la relativa documentazione dovranno essere depositati entro 120 giorni dalla notifica ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni iure proprio per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il Giudice ordinario;
- quanto alla domanda di risarcimento danni iure hereditatis, ordina gli incombenti istruttori indicati in motivazione;
- rinvia al definitivo ogni decisione sulle spese del presente giudizio;
- fissa per la continuazione l'udienza pubblica del 26 febbraio 2021.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
14-06-2020 04:58
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