Appuntato dei Carabinieri incolpato per avere durante le consultazioni preliminari per il rinnovo della rappresentanza militare svolto propaganda elettorale nei pressi del Palazzo di Giustizia distribuendo volantini raffiguranti la propria effige in uniforme, consegnandone successivamente altri presso la Stazione Carabinieri.
CGARS sentenza nr. 154/2020 Pubblicato il 12/03/2020
N. 00154/2020REG.PROV.COLL.
N. 00192/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino in Palermo, via Libertà, n.171
contro
Ministero della difesa, Capo di Stato Maggiore Comando Legione Carabinieri Sicilia, Comandante Legione Carabinieri Sicilia, in persona del legale Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e di Capo di Stato Maggiore Comando Legione Carabinieri Sicilia e di Comandante Legione Carabinieri Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 febbraio 2020 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe e Giovanni Immordino e l'avv. dello Stato Giacomo Ciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. Parte appellante considera ingiusta la sentenza meglio indicata in epigrafe che respinto il ricorso per l'annullamento
- del provvedimento n. 449/29-D-2012 del 27 febbraio 2013, notificato il 5 marzo 2013, con il quale il Comandante Legione Carabinieri Sicilia ha rigettato il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero;
- del provvedimento prot. n. 479/26 –D-2012 del 19 dicembre 2012, con il quale il Capo di Stato maggiore del Comando ha inflitto la suddetta sanzione.
2. Come ricostruito dal T.a.r., l'allora ricorrente già arruolato nell'Arma dei Carabinieri dal 1973, è Appuntato dall'1 gennaio 1989.
Collocato in congedo a domanda dal 29 ottobre 1997, veniva riammesso in servizio a decorrere dal 5 agosto 2011.
Con provvedimento del 19 dicembre 2012 gli veniva irrogata la sanzione del rimprovero, con la seguente motivazione “in epoca antecedente le consultazioni preliminari del 16.04.2012 per il rinnovo della rappresentanza militare effettuava il 31.03.2012, svolgeva propaganda elettorale nei pressi del Palazzo di Giustizia di -OMISSIS- distribuendo volantini raffiguranti la propria effige in uniforme, consegnandone successivamente altri alla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (mancanza commessa il 31.03.2012 e 02.04.2012-OMISSIS- e -OMISSIS- nel grado di Appuntato)”.
3. Esperito con esito negativo il ricorso gerarchico, l'allora ricorrente impugnava gli atti sopra richiamati, contestandone la legittimità perché,
- il provvedimento disciplinare avrebbe una motivazione insufficiente in quanto non indicherebbe le disposizioni asseritamente violate e si discosterebbe dalla originaria contestazione degli addebiti;
- il difetto di motivazione sarebbe aggravato dal fatto che il ricorrente ha presentato deduzioni scritte che sarebbero state del tutto obliterate dalle autorità disciplinari;
- l'art. 892 del TUROM contiene una precisa definizione di propaganda elettorale e nessuno dei fatti imputatigli potrebbe qualificarsi come propaganda e comunque la norma non si applica per le elezioni preliminari come espressamente stabilito dal comma 4;
- la commissione di disciplina sarebbe stata erroneamente costituita.
4. L'amministrazione si costituiva dinanzi al T.a.r. curando il deposito di documentazione ed affidando ad una successiva memoria l'esposizione delle ragioni per le quali il ricorso sarebbe infondato.
5. Il T.a.r. con la sentenza qui gravata ha precisato che:
- Il motivo sulla composizione della commissione, che va esaminato per primo sfociando in una questione di competenza, è infondato. L'art. 1384 c.m.o. invocato in ricorso riguarda la composizione della commissione di disciplina per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato; risulta invece rispettato l'art. 1400 c.m.o., sulla composizione della commissione di disciplina per i procedimenti disciplinari di corpo;
- Non vi è interesse a contestare la diversa tipologia dei fatti posti a base del provvedimento disciplinare rispetto a quelli riportati nella contestazione degli addebiti, visto che nel provvedimento disciplinare in verità risulta escluso un comportamento (inserimento sul profilo FB di immagine in uniforme) e la sanzione è irrogata per gli altri fatti regolarmente contestati;
- Quanto alla motivazione ritiene il Collegio che il provvedimento finale, così come la decisione sul ricorso gerarchico, indichi con adeguata chiarezza la mancanza commessa dal militare, consistente nell'avere svolto propaganda elettorale in luogo pubblico e non militare, diffondendo volantini raffiguranti la propria effige in uniforme, tenendo anche conto delle osservazioni presentate;
- Più precisamente la questione giuridica essenziale, prospettata in sede procedimentale e poi processuale, riguarda la corretta esegesi dell'art. 892 DPR n. 90 del 15 marzo 2010, che disciplina l'attività di propaganda;
- La lettura complessiva della disposizione lascia agevolmente intendere intanto che la “norma” che, ai sensi del comma 4, “non si applica” è esclusivamente quella espressa nel comma che precede, ossia il comma 3. Solo così si spiega la collocazione di questa eccettuazione nel centro della disposizione, e subito dopo il comma 3 appunto, e non alla fine;
- Ma è altresì ovvio che l'esenzione non riguarda le modalità della propaganda scritta, nel senso che sarebbero consentite tutte le modalità di volantinaggio e non solo quelle indicate nel comma 3, ma in toto la propaganda scritta;
- Se così non fosse la disposizione sarebbe fortemente illogica, consentendo per le c.d. elezioni preliminari quanto non è consentito neppure per la vera e propria propaganda elettorale;
- Ne consegue che in sede di elezioni preliminari è consentita solo la propaganda orale, così come ritenuto in sede di revisione gerarchica del provvedimento sanzionatorio.
6. Il ricorso in appello è affidato ai seguenti motivi:
I - Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1398, comma 6, del Codice dell'ordinamento militare. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l.241/1990, e degli artt. 24 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza, presunzione di non colpevolezza, imparzialità e buon andamento della p.a. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata valutazione delle giustificazioni. Carenza di istruttoria.
Con il primo motivo dell'appello si asserisce l'erroneità della sentenza gravata atteso che il T.a.r. non avrebbe colto la bontà delle censure con le quali l'allora ricorrente deduceva il difetto di motivazione del provvedimento gravato sia perché detto provvedimento si discosta dalla contestazione degli addebiti, sia perché non terrebbe conto delle dettagliate deduzioni fornite dal ricorrente con le quali si evidenziava l'insussistenza dei presupposti di fatto di tutte le infrazioni contestate. Sarebbe stato poi onere dell'Amministrazione chiarire perché, a fronte delle deduzioni fornite, “residuava ancora una responsabilità disciplinare a carico del ricorrente”.
II - Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 892 del T.U.R.O.M. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria. Difetto di motivazione.
Parte appellante richiama l'art. 892 del T.U.R.O.M. ed asserisce che l'odierno appellante in buona fede non avrebbe mai ritenuto di porre in essere una condotta vietata dalla legge. La difesa dell'appellante contesta l'interpretazione fornita dal T.a.r. dell'art. 892 (definita “rigida e formale”) e chiede che la sentenza gravata sia riformata.
7. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione appellata che ha curato il deposito di documenti ed ha poi affidato alla memoria del 20 gennaio 2020 il compito di esporre le ragioni per le quali l'appello sarebbe infondato.
8. Parte appellante ha successivamente replicato insistendo sulle proprie tesi e concludendo perché l'appello sia accolto e la sentenza gravata riformata.
9. Nel corso dell'udienza pubblica di smaltimento del 25 febbraio 2020 la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente il Collegio osserva che parte appellante non ripropone nel presente grado di giudizio le censure di cui al V motivo del ricorso introduttivo (illegittima composizione della Commissione di disciplina). Ne consegue le conseguenti statuizioni del T.a.r. in quanto non avversate in appello sono ormai divenute incontestabili.
10. Passando al merito della controversia, il Collegio ritiene l'appello infondato.
11. Con la prima censura parte appellante contesta i provvedimenti gravati in ragione della motivazione.
12. Il provvedimento del “rimprovero” adottato in data 21 dicembre 2012 è così motivato:
In epoca antecedente le consultazioni preliminari del 16.4.2012 per il rinnovo della rappresentanza militare, svolgeva propaganda elettorale nei pressi del palazzo di giustizia di -OMISSIS-, distribuendo volantini raffiguranti la propria effigie in uniforme> consegnandone successivamente altri alla stazione carabinieri di -OMISSIS-.
12.1. Il provvedimento con cui è stato respinto il ricorso gerarchico risulta adottato in considerazione che
- nell'arco temporale relativo alle elezioni preliminari del COBAR può essere effettuata la sola propaganda orale (art. 892 TUROM);
- la propaganda scritta è consentita, dalla stessa norma, nella fase delle elezioni definitive e con le modalità prescritte;
- volantini prodotti recavano l'effigie in uniforme con l'indicazione della candidatura per la "Rappresentanza Sindacale Militare";
- la motivazione della sanzione irrogata non fa alcun riferimento al nocumento arrecato, alla violazione dell'art. 748 ed all'inserimento di qualsivoglia immagine sui c.d. "social network";
- sussistono gli altri requisiti di legittimità del provvedimento impugnato poiché:
a- la contestazione, così come il provvedimento finale, indica con sufficiente chiarezza e precisione la mancanza commessa; la decisione finale, adottata da autorità competente, è intervenuta nei termini previsti dalla vigente normativa (90 gg. dalla notifica della contestazione);
b - sono state acquisite le giustificazioni dell'interessato.
13. Muovendo da quanto sopra evidenziato il Collegio ritiene le doglianze di cui al primo motivo dell'appello infondate.
Giova in primo luogo precisare, sulla scorta dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, che:
- la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento;
- la rilevanza assunta dal controllo di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria ha posto il problema dei limiti entro i quali tale esame possa esercitarsi; a tal proposito, la Corte ha rilevato che il riscontro di proporzionalità riguardi "solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento" (cfr. Corte giust. 16 dicembre 1999, causa C-101/98,); ciò significa che il sindacato giurisdizionale non può spingersi ad un punto tale da sostituire l'apprezzamento dell'organo competente con quello del giudice, valutando l'opportunità del provvedimento adottato ovvero individuando direttamente le misure ritenute idonee (cfr. Corte giust. 18 gennaio 2001, causa C-361/98); il giudice amministrativo, pertanto, non può sostituirsi agli organi dell'amministrazione nella valutazione dei fatti contestati o nel convincimento cui tali organi sono pervenuti; ne discende che il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, non consentono al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall'autorità disciplinare, che possono essere sindacate esclusivamente ab externo, qualora trasmodino nell'abnormità; altrimenti opinando, si introdurrebbe surrettiziamente una smisurata ed innominata ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo in contrasto con le caratteristiche ontologiche di siffatta giurisdizione, che sono, all'opposto, la tipicità e l'eccezionalità in quanto deroga al principio di separazione dei poteri, cui si ispira la legislazione (in tal senso depone ora la lettura testuale e sistematica dell'art. 134 c.p.a.)" (Cons. di Stato, IV, sent. n. 7383/2010; in termini, da ultimo, Cons. di Stato, IV, sent. n. 5053/2017).
13.1. Passando all'esame dei provvedimenti impugnati, Il Collegio ritiene questi ultimi assistiti da una motivazione che consente di ripercorrere l'iter decisionale seguito dall'Amministrazione non riscontrandosi quei profili di abnormità che giustificherebbero l'accoglimento delle censure di difetto della motivazione per come dedotte dal ricorrente.
Risultano parimenti infondati i profili di doglianza che avversano i provvedimenti gravati asserendo la violazione dei principi di non colpevolezza e di ragionevolezza.
Nel caso di specie le determinazioni assunte dall'Amministrazione risultano adottate nel rispetto delle garanzie procedimentali che hanno consentito al ricorrente di conoscere gli addebiti contestatigli in ragione della specifica disciplina applicabile agli appartenenti al Corpo dei Carabinieri.
A fronte di quanto previsto dalle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare e delle circolari diramate dall'Arma non può essere invocata la buona fede come causa escludente la responsabilità dell'incolpato.
Ne consegue che la sanzione del “rimprovero” è stata adottata dopo un'attenta attività istruttoria che - come emerge dalla documentazione versata in atti - ha accertato fatti precisi, non contestati nel loro svolgersi in sede di controdeduzioni, essendosi il ricorrente impegnato per contestarne solo la qualificazione giuridica.
La sanzione gravata – diversamene da come sostenuto dall'appellante – risulta adottata sulla base di addebiti provati che giustificano la legittimità delle determinazioni assunte nei confronti dell'appellante anche in punto di proporzionalità.
In conclusione sul punto il Collegio ritiene il motivo in esame infondato risultando la sanzione del “rimprovero”
- adeguata e proporzionata alle contestazioni mosse al ricorrente;
- sostenuta da una motivazione convincente.
14. Con il secondo motivo del ricorso l'appellante critica la sentenza gravata contestando l'interpretazione dell'art. 892 del d. P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) che espressamente recita:
1. Ogni eleggibile può rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato.
2. L'attività di propaganda deve essere svolta:
a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel più assoluto rispetto delle norme disciplinari;
b) nei dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni;
c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme previste nei commi successivi.
3. Gli eleggibili hanno la facoltà di esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con criteri di uniformità a cura dell'Amministrazione militare, la quale deve altresì garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture militari interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche.
4. Tale norma non si applica per le elezioni preliminari.
5. Non è consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali, ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, è a cura dei comandanti disporne la eliminazione.
6. Gli eleggibili possono, altresì, manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di un'adunata unica di categoria che è convocata dal comandante in appositi locali.
7. Il comandante, o un suo delegato, apre l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore
15. Il Collegio ritiene che le ragioni prospettate dall'appellante non sono tali da mettere in dubbio la bontà del ragionamento seguito dal T.a.r. (come in precedenza sopra evidenziato). La decisione gravata si sottrare alle critiche rivolte all'interpretazione della disposizione in questione evidenziando che l'inciso di cui al quarto comma, per come inserito nel corpo dell'art. 892, deve intendersi riferito al comma 3.
16. Conclusivamente l'appello è infondato e deve essere respinto. Conseguentemente la sentenza gravata merita di essere confermata.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli artt. 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte appellante interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Nicola Gaviano, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore
Antonino Caleca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Verde Claudio Contessa
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
02-04-2020 12:02
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