Candidato VFP1 esercito impugna la graduatoria finale del concorso, ma dimentica di notificare il ricorso ai controinteressati.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2020, proposto da
Valentina Tramontano, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Toscana, 1;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore Esercito, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Medica Concorsuale di Appello non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
a) del provvedimento della Commissione Medica Concorsuale di Appello CSRNE Foligno del 24.10.2019 recante giudizio di non idoneità per “tratti di immaturità ed affettività negativa” e relativa esclusione dell'aspirante volontario in ferma prefissata Valentina Tramontano dal concorso di cui al bando di cui al punto d) che segue;
b) dei correlati referti contenenti le risultanze degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti dall'art. 10 del Bando, con particolare riferimento al verbale ed alla valutazione psichiatrica della Commissione Medica Concorsuale di Appello nonché del Test MMPI-2 e del questionario informativo;
c) per quanto possa occorrere, del provvedimento della Commissione medica delegata dalla DGPM dell'8.02.2019 recante giudizio di non idoneità per “tratti di iperattività ed immaturità ideo-affettiva” e relativa esclusione dell'aspirante volontario in ferma prefissata Valentina Tramontano dal concorso di cui al bando di cui al punto d) che segue ;
d) per quanto possa occorrere, del Bando di Reclutamento per l'ammissione di 8.000 Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito M_D GMIL REG2017 0677612 del 21.12.2017 (G.U. n. 2 4^ serie speciale del 05.01.2018);
e) per quanto possa occorrere, del Decreto prot. 174312 della DGPM del 7.03.2019 di approvazione della graduatoria di merito relativa al 4° blocco 2018 dei VFP 1 dell'Esercito;
f) per quanto possa occorrere, del Decreto prot. 403743 della DGPM del 2.07.2019 di ammissione ed incorporamento alla Ferma Prefissata di un anno;
g) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi atti generali presupposti, pareri, proposte o valutazioni.
nonché
per l'accertamento del diritto della ricorrente al collocamento in posizione utile nella graduatoria finale del 4° blocco, previo completamento degli ulteriori accertamenti previsti dal bando di concorso e, per l'effetto, all'ammissione al primo blocco utile vfp1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente è stato escluso dal concorso di cui in epigrafe.
Risulta dagli atti di causa che il predetto ha contestato, oltre al provvedimento escludente e gli atti ad esso presupposti, anche la graduatoria finale.
Lo stesso non ha, però, partecipato il ricorso a nessuno dei controinteressati.
Alla camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 il Collegio, previo avviso di inammissibilità del gravame a mente dell'art. 73 cpa, ha trattenuto il ricorso in decisione.
Osserva il Collegio.
La replica, in merito, svolta in udienza dal difensore non ha pregio.
Preliminarmente non è inoltre prospettabile alcuna rimessione in termini per errore scusabile, non essendovi dubbi sulla configurabilità di soggetti controinteressati e sulla necessità, ex art. 41 comma 2 cpa, della loro necessaria evocazione in giudizio, almeno per uno di essi, cui, pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Ne consegue la inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso introduttivo in quanto la mancata evocazione di almeno un controinteressato, rende inoppugnabile la graduatoria, per cui, anche l'eventuale decisione favorevole, non potrebbe modificare e/o alterare il provvedimento finale della procedura concorsuale e comportare la riammissione del ricorrente alla contestata procedura.
Infatti, per costante e condivisibile giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 23/03/2004, n. 1519) l'impugnabilità degli atti preparatori immediatamente lesivi, quale il provvedimento di esclusione, allo scopo di garantire immediata tutela giurisdizionale, anche cautelare, mediante ammissione con riserva a procedure competitive, non si traduce in un esonero dal dovere di impugnare validamente anche l'atto finale e conclusivo del procedimento.
Per tali ragioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che complessivamente quantifica in euro 500,00 ( cinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
10-04-2020 11:16
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