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Sentenza

Capo di I Classe della Marina Militare impugna messaggio con cui la Direzione pe...
Capo di I Classe della Marina Militare impugna messaggio con cui la Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina Militare aveva disposto il suo trasferimento dalla base MARISTAELI di Catania, alla sede di La Spezia. Rigetto.
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., (ud. 24/06/2020) 03-08-2020, n. 1985




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2066 del 2017, proposto da

R.D.M., rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Buscemi, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Nicolò Buscemi in Catania, Piazza Abramo Lincoln 19;

contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Marina Militare, Direzione per l'Impiego del Personale della Marina Militare, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

per l'annullamento

a) del provvedimento di cui al messaggio R20172851912 in data 12 ottobre 2017, con cui la Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina Militare ha disposto il trasferimento del ricorrente dalla base MARISTAELI di Catania, alla sede di La Spezia (Nave Margottini) con decorrenza dal 3 dicembre 2017; b) del provvedimento di cui al messaggio M_MPERS0062610 in data 10 ottobre 2017, con cui la Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina ha rigettato l'istanza del ricorrente in data 21 luglio 2017 intesa ad ottenere il cambiamento della pianificazione di massima relativa al piano trasferimenti e volta alla permanenza nella stessa sede di servizio (Catania), ovvero al suo trasferimento presso le sedi di Balpasso, Sigonella o Lentini; c) ove occorra, del messaggio R 311223Z del maggio 2017, con il quale è stata modificata la pianificazione di massima relativa alla sede di servizio del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 24 giugno 2020 il dott. Daniele Burzichelli;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente, Capo di I Classe della Marina Militare, ha impugnato: a) il provvedimento di cui al messaggio R20172851912 in data 12 ottobre 2017, con cui la Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina Militare ha disposto il suo trasferimento dalla base MARISTAELI di Catania, alla sede di La Spezia (Nave Margottini) con decorrenza dal 3 dicembre 2017; b) il provvedimento di cui al messaggio M_MPERS0062610 in data 10 ottobre 2017, con cui la Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina ha rigettato la sua istanza in data 21 luglio 2017 intesa ad ottenere il cambiamento della pianificazione di massima relativa al piano trasferimenti e volta alla permanenza nella stessa sede di servizio (Catania), ovvero al suo trasferimento presso le sedi di Balpasso, Sigonella o Lentini; c) ove occorra, il messaggio R 311223Z del maggio 2017, con il quale è stata modificata la pianificazione di massima relativa alla sede di servizio del ricorrente.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il ricorrente ha prestato servizio ad Augusta e Catania dal 2001 al 2017, dove risiede attualmente con il proprio nucleo familiare; b) essendo intervenuta una modifica della pianificazione di massima per la movimentazione del personale, egli è stato proposto per il trasferimento nella sede di La Spezia; c) nonostante la sua richiesta di permanere nella sede di Catania, l'Amministrazione ha inteso confermare la nuova destinazione.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) i trasferimenti d'autorità devono avvenire secondo criteri di logica e di buona amministrazione; b) il ricorrente è stato trasferito a fronte di non meglio precisate e non preventivate esigenze di servizio; c) la giurisprudenza ha precisato che i trasferimenti d'autorità, pur consistendo in ordini, sono suscettibili di sindacato giurisdizionale, allorquando emergano ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue o illogiche, dovendo darsi rilievo anche al radicamento dell'interessato nella sede di appartenenza; d) il provvedimento impugnato risulta privo di adeguata motivazione, tanto più a fronte di una precedente pianificazione che prevedeva la permanenza del ricorrente nella sede originaria; e) l'atto impugnato risulta, altresì, manifestamente illogico e ingiusto e viola i principi di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa, comportando ingenti oneri finanziari a carico dell'Amministrazione, anche tenuto conto che risultavano praticabili soluzioni alternative; f) in particolare, occorre osservare che l'Amministrazione ha disposto il trasferimento del Maresciallo infermiere Giuliano Guglielmo da La Spezia a Catania (presso COMPAMARE di Catania) e del Capo di I classe Manna Donato da La Spezia ad Augusta (invece di consentire il trasferimento del ricorrente ad Augusta), nonché del Maresciallo Argentina Vincenzo da Grottaglie a MARISTAELI di Catania; g) per altri due sottufficiali pianificati per la sede di La Spezia (con domanda per essere impiegati ad Augusta) non è pervenuto, inoltre, alcun ordine di trasferimento; h) una razionale gestione del personale implicherebbe, poi, la sua movimentazione all'interno di ogni singolo polo (Taranto-Grottaglie; La Spezia-Luni; Augusta-Catania); i) occorre anche tener conto della pregressa carriera dell'interessato, sovente trasferito d'autorità o, comunque, in sedi non particolarmente desiderate; l) la sede di Augusta risulta, altresì, carente di personale sanitario.

L'Amministrazione ha versato in atti documentazione relativa ai fatti di causa con particolare riferimento a una relazione in cui si precisa, in particolare, quanto segue: a) il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente chiede l'annullamento della variante alla pianificazione di impiego per l'anno 2017, ma tale provvedimento era da egli già conosciuto nel luglio 2017 (ed è stato impugnato solo in data 27 novembre 2017); b) il ricorso non è stato notificato ad alcuno dei controinteressati, risultando evidente che dall'annullamento del trasferimento oggetto di impugnazione conseguirebbero effetti giuridici anche in capo al militare assegnato nella posizione organica occupata a Catania dal ricorrente, ovvero in capo al Maresciallo Argentino, assegnato presso COMPAMARE di Catania in posizione tabellare gradita al ricorrente; c) il ricorrente ha sollevato censure di merito che non possono trovare ingresso in sede giurisdizionale; d) rispetto agli ordini di trasferimento, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, non si configura in capo al militare una situazione giuridica tutelabile, atteso che l'interesse a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; e) le Forze Armate hanno, evidentemente, la facoltà di impiegare al meglio il proprio personale, trasferendolo laddove esso venga ritenuto di maggiore utilità; f) in ogni caso, il trasferimento a bordo della Nave Margottini è dipeso dall'implementazione dell'abilitazione "specialista di aeromobili" anche per i marescialli con conseguente loro assegnazione nelle basi aeronavali; g) il ricorrente, in data 21 novembre 2016, è stato dichiarato permanentemente inidoneo alle attività di volo e, pertanto, non poteva essere più assegnato alle mansioni in precedenza svolte, mentre, per quanto attiene alla posizione tabellare da infermiere presso la Capitaneria di porto di Catania, essa prevede l'impiego di un Primo Maresciallo; h) il ricorrente, a differenza degli altri colleghi menzionati in ricorso (che hanno richiesto il trasferimento ad Augusta), ha formulato istanza per la sua permanenza nella sede di Catania, ovvero per il suo trasferimento in altre sedi (Belpasso, Sigonella, Lentini) dove la presenza della Forza Armata è limitata perché vi insistono piccoli Comandi con ridotte tabelle organiche e per i quali non è prevista l'assegnazione di una posizione tabellare per personale sanitario; i) il maresciallo Argentina è stato trasferito a Catania, presso la Stazione Elicotteri, in quanto in possesso della prescritta idoneità al volo; l) il ricorrente è un infermiere addetto alle unità sanitarie e tali reparti sono ubicati anche a bordo delle unità navali; m) il trasferimento in sede non vicina costituisce una condizione ordinaria per ampia parte del personale militare e, al fine di permettere il ricongiungimento familiare, sono concesse apposite indennità, sia economiche che assistenziali; n) le ragioni a sostegno della decisione assunta sono state adeguatamente esposte, come dimostrato dal fatto che il ricorrente ha percepito perfettamente le relative argomentazioni.

Con ordinanza cautelare n. 22/2018 in data 11 gennaio 2018 il Tribunale ha rigettato l'istanza cautelare del ricorrente, osservando quanto segue:

Ritenuto che l'Amministrazione intimata, anche a prescindere dai limiti del sindacato giurisdizionale sugli ordini di trasferimento e da eventuali profili di rito, abbia fornito puntuali ed adeguate giustificazioni del proprio operato con la relazione dell'Ufficio Generale Affari Legali dello Stato Maggiore della Marina versata in atti;

che, pertanto, la domanda cautelare debba essere rigettata, mentre sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per compensare fra le parti le spese della presente fase;

In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è irricevibile quanto all'impugnazione della pianificazione di massima di cui al messaggio R 311223Z del maggio 2017, in quanto risulta documentalmente che tale atto sia stato notificato al ricorrente, che ha provveduto a rendere apposita sottoscrizione, in data 5 giugno 2017.

Per il resto, il ricorso, anche a prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati, risulta infondato, in quanto: a) i trasferimenti d'autorità, secondo una torrenziale e univoca giurisprudenza (cfr., fra le più recenti, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 16 marzo 2020, n. 170; T.A.R. Torino, Piemonte, I, n. 63/2020; Consiglio di Stato, IV, n. 7673/2019; ,T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 1733/2019; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 588/2018; T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, n. 9564/2019; T.A.R. Lombardia, Milano, III, n. 1513/2018), costituiscono veri e propri ordini, in relazione ai quali, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui alla L. n. 241 del 1990, con particolare riferimento all'onere motivazionale e alla partecipazione procedimentale dell'interessato, e rispetto ai quali la posizione giuridica del dipendente assume la consistenza di un interesse di mero fatto; b) essi, inoltre, costituiscono scelte discrezionali dell'Amministrazione che possono essere sindacate in sede di legittimità solo nell'ipotesi di manifesta irragionevolezza; c) la manifesta irragionevolezza deve essere provata dall'interessato, mente, nel caso in esame, la decisione assunta dall'Amministrazione appare perfettamente comprensibile avuto riguardo ai chiarimenti forniti al riguardo dalla parte resistente mediante il deposito di documentazione relativa ai fatti di causa; d) il trasferimento del ricorrente a bordo della Nave Margottini è, infatti, dipeso dalla speciale abilitazione dell'interessato, il quale risulta impiegabile anche presso le basi aeronavali; e) il ricorrente, invero, è stato dichiarato permanentemente inidoneo al volo in data 21 novembre 2016 e, pertanto, non poteva essere più assegnato alle mansioni in precedenza svolte presso la sede originaria; f) egli, poi, non avrebbe potuto essere utilizzato nella posizione tabellare di infermiere presso la Capitaneria di porto di Catania, in quanto tale posizione prevede l'impiego di un Primo Maresciallo; g) deve aggiungersi che il ricorrente, a differenza dei colleghi menzionati in ricorso, ha formulato istanza solo per la sua permanenza nella sede di Catania, ovvero per il suo trasferimento in sedi - Belpasso, Sigonella, Lentini - dove non è prevista l'assegnazione di una posizione tabellare per personale sanitario; h) per quanto attiene al maresciallo Argentina, egli è stato trasferito a Catania, presso la Stazione Elicotteri, in quanto in possesso della prescritta idoneità al volo.

Le considerazioni che precedono sono sufficienti per confermare la decisione assunta in sede cautelare e respingere, per il resto, il ricorso.

In conclusione il ricorso va in parte dichiarato irricevibile e in parte va rigettato.

Tenuto conto della materia trattata, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo rigetta, nei termini specificati in motivazione; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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