Caporal maggiore dell’Esercito Italiano del Reggimento Artiglieria a Cavallo, condannato ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed ad euro 300 di multa subisce la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, viene disposta la cessazione dal servizio permanente.-
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis) sentenza nr. 2480/2020
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 14943 del 2019, proposto da
Antonio Sorrentino, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, via F. Iannaccone, n. 7;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale militare del 12.09.2019 notificato il 20.09.2019 con il quale è stata disposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 861, comma I, lett. “d”, 865, 923, comma I, lett. “i”, 1357 lettera “d” del d.lgs. 15.03.2010 n. 66 – Codice Ordinamento Militare – la perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l'effetto, la cessazione dal servizio permanente, con la seguente motivazione:
“Graduato dell'esercito, in Vercelli:
-in due occasioni (il 15 gennaio 2018 e il 29 gennaio 2018) acquistava e illecitamente deteneva, al fine di cessione a terzi, quantitativi variabili di hashish;
- il 4.5.2018 acquistava ed illecitamente deteneva, al fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish.
Il comportamento tenuto dal Graduato, peraltro penalmente sanzionato, costituisce gravissima violazione dei doveri propri dello stato militare e di quelli attinenti al giuramento prestato e al senso di responsabilità, da risultare del tutto incompatibile con l'ulteriore permanenza in servizio e nel grado rivestito (…)”.
Nonché, di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e comunque lesivo dell'interesse di parte ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore Esercito;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Al ricorrente, caporal maggiore dell'Esercito Italiano, in servizio presso il Reggimento Artiglieria a “Cavallo” di stanza a Vercelli, condannato ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed ad euro 300 di multa, veniva irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l'effetto, veniva disposta la cessazione dal servizio permanente, con la seguente motivazione: “Graduato dell'esercito, in Vercelli:
-in due occasioni (il 15 gennaio 2018 e il 29 gennaio 2018) acquistava e illecitamente deteneva, al fine di cessione a terzi, quantitativi variabili di hashish;
- il 4.5.2018 acquistava ed illecitamente deteneva, al fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish.
Il comportamento tenuto dal Graduato, peraltro penalmente sanzionato, costituisce gravissima violazione dei doveri propri dello stato militare e di quelli attinenti al giuramento prestato e al senso di responsabilità, da risultare del tutto incompatibile con l'ulteriore permanenza in servizio e nel grado rivestito (…)”.
Avverso tale sanzione il ricorrente ha reagito con ricorso giurisdizionale innanzi a questo Tribunale.
Alla Camera di Consiglio del giorno 19 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, in udienza, ha dato preavviso alla parte, ex art. 73 cpa, circa la incompetenza territoriale del giudice adito in ragione della sede di servizio del ricorrente ex art. 13 cpa.
Statuisce l'art. 13, secondo comma del cpa : “Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”.
E' in atti il fatto che il ricorrente prestava servizio, al momento della adozione del provvedimento contestato ed oggetto del presente scrutinio, presso Reggimento Artiglieria a “Cavallo” di stanza a Vercelli, per il cui il Collegio declina la propria competenza a favore del Tar Piemonte, ove il presente ricorso potrà essere riassunto nei termini normativamente previsti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), declina la propria competenza a favore del Tar Piemonte, ove il presente ricorso potrà essere riassunto nei termini normativamente previsti.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
10-04-2020 11:23
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