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Sentenza

Caporale Maggiore Capo effettivo presso il 2 Reggimento Trasmissioni Alpino di B...
Caporale Maggiore Capo effettivo presso il 2 Reggimento Trasmissioni Alpino di Bolzano condannato alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione militare, con i doppi benefici di legge, per il reato di lesioni personali aggravate.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-12-2019) 30-03-2020, n. 10807

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente -

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere -

Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. UFILUGELLI FRANCESCO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

E' presente l'avvocato BRIONNE GIANLUCA del foro di ROMA in difesa di: T.A. conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28.2.2019, la Corte di Appello Militare confermava la decisione emessa in data 12.6.2018 dal Tribunale Militare di Verona con la quale T.A., Caporale Maggiore Capo effettivo presso il 2 Reggimento Trasmissioni Alpino di Bolzano, era stato condannato alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione militare, con i doppi benefici di legge, per il reato di lesioni personali aggravate commesso il (OMISSIS) in danno del Caporale Maggiore Capo S.A..

Nel confutare i motivi di gravame, la Corte di Appello rilevava che la persona offesa aveva riferito che il teste A. scese proprio nell'attimo in cui l'imputato stava fuggendo, sicchè non influiva sulla credibilità del narrato del S. la circostanza che l' A. avesse dichiarato di non aver visto alcuna persona sulle scale.

Anche la circostanza che la persona offesa si fosse recata prima dai Carabinieri e poi al Pronto Soccorso non si rifletteva sull'attendibilità del suo racconto, in quanto, attesa la modesta entità delle lesioni subite (ecchimosi allo zigomo sinistro con prognosi di 5 giorni), non necessitante un intervento medico d'urgenza, era del tutto normale che la sua prima preoccupazione fosse stata quella di denunciare l'aggressione patita.

Impreciso e ininfluente era il rilievo difensivo per cui il S. avesse cercato di "minimizzare l'entità dei dissapori con il T.", in quanto la sua dichiarazione di non aver avuto "direttamente" motivi di attrito con l'imputato andava letta nel contesto integrale della sua versione, con riferimento all'accenno al diverbio, verificatosi circa due settimane prima dei fatti, tra le rispettive famiglie a motivo del comportamento dei figli del T..

Infondate e/o prive di riscontro probatorio erano le censure attinenti alle caratteristiche della lesione e alle risultanze dei tabulati, considerato che la circostanza del ricovero del S. risultava comprovata dalle attestazioni dei medici che lo avevano visitato e redatto i relativi certificati.

I Giudici dell'appello confermavano, in definitiva, il giudizio di coerenza e credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non smentite da alcuno degli elementi acquisiti in sede istruttoria.

Escludevano l'applicabilità, nella specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., non potendosi considerare di particolare tenuità il comportamento violento di chi colpisca con pugni al viso una persona cagionandogli delle lesioni e occasionato da covato rancore determinato da banali questioni condominiali.

Condivideva, infine, la Corte di secondo grado il diniego opposto dal Tribunale Militare alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, giustificato dalle numerosissime punizioni disciplinari (ben 40) subite dall'imputato.

2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, basato su tre motivi.

2.1. Violazione dei criteri legali di valutazione della prova e vizio di motivazione.

In primo luogo, non era dato comprendere il motivo per cui il teste A., dichiarato presente dalla persona offesa, non venisse creduto quando affermava di non aver visto l'imputato, ma si preferisse ricostruire un'ipotetica versione in cui il teste sarebbe sceso dalle scale proprio nel momento in cui il T. fuggiva.

Non era stata presa in considerazione la circostanza che il S. si fosse recato prima dai Carabinieri e in un secondo tempo al Pronto Soccorso.

I pregressi dissapori fra persona offesa e imputato e l'astio covato dalla prima nei confronti del secondo - evidenziati dalla difesa - avrebbero dovuto indurre a valutare l'attendibilità del suo narrato anche attraverso la ricerca di riscontri.

Non era stata fornita alcuna prova della presenza dell'imputato sul luogo e all'ora dei fatti e, sul punto, si denunciava l'incompletezza dei tabulati telefonici acquisiti circa la cella di aggancio delle chiamate del T..

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p..

La sentenza aveva valutato in modo contraddittorio l'entità delle lesioni, dapprima sottolineandone la modestia per giustificare il carattere non urgente del ricovero ospedaliero della persona offesa e poi enfatizzandola per negare l'applicazione della causa di non punibilità richiesta.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione delle attenuanti generiche.

Valevano le stesse considerazioni svolte a supporto del motivo precedente.
Motivi della decisione

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Secondo la lezione consolidata di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000; Barone, Rv. 216473; CONF: Sez. 5, n. 11933 del 27/1/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 22445 dell'8/5/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; tra le più recenti, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che lo schema dell'atto impugnatorio, come si evince agevolmente dal raffronto della sintesi della motivazione del Giudice di merito con la esposizione dei motivi di ricorso sopra riportate, si risolva nella pedissequa riproposizione delle censure già dedotte dalla difesa in sede di gravame, che sono state disattese dalla Corte di Appello Militare con apparato argomentativo sviluppatosi secondo un iter logico plausibile e immune da contraddizioni: ciò sia con riferimento alla ritenuta attendibilità della versione fornita dalla persona offesa S. anche in relazione alla posposizione dell'accesso al Pronto soccorso rispetto all'adempimento della denuncia-querela, sia con riguardo alla valutazione della testimonianza A., all'apprezzamento della causale della condotta delittuosa nel contesto di attriti condominiali e alle risultanze dei tabulati.

Diversamente da quanto sostenuto dal difensore del ricorrente, la Corte di merito, nel valutare la versione resa dal S., si è correttamente conformata al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte e altri, Rv. 253214 - 01); verifica che, nella specie, seppure in modo essenziale, è stata razionalmente effettuata.

Infine, immune da censure e dai profili di contraddittorietà denunciati si rivela la motivazione giustificante il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, fondata sulle lineari considerazioni più sopra riportate e che qui si richiamano.

4. Il ricorso proposto da T.A. va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che consegue la sua condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2020
Avv. Antonino Sugamele

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