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Sentenza

Carabinere chiede il riconoscimento dell'infermità di spondiloartrosi diffusa co...
Carabinere chiede il riconoscimento dell'infermità di spondiloartrosi diffusa con discopatia cervicale tra C5-C6 e tra C6-C7.
N. 02218/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01160/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2012, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ticli, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, p.zza V.E.Orlando n.6;

contro

Comando Generale Arma dei Carabinieri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

per l'annullamento

- del Decreto n° -OMISSIS-emesso in data 28.02.2012 dal Direttore di Amministrazione dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n° 461/01, con il quale è stata respinta la domanda tendente ad ottenere: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità di spondilo artrosi diffusa con discopatia cervicale tra C5-C6 e tra C6-C7;

- di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi incluso il parere n° -OMISSIS-emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale Arma dei Carabinieri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

.1. Con il ricorso in epigrafe il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri ha esposto:

- di avere presentato in data 12.7.2010, un'istanza alla propria amministrazione per ottenere il riconoscimento dell'infermità di "spondiloartrosi diffusa con discopatia cervicale tra C5-C6 e tra C6-C7", sostenendo che la stessa si era manifestata nel corso della propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri;

- che nel luglio del 2011, veniva sottoposto a visita medica da parte della Commissione Medico Ospedaliera di Palermo la quale, all'esito delle indagini strumentali specialistiche e dei controlli sanitari eseguiti, concludeva per una piena conferma della suddetta patologia e per la sua ascrivibilità alla Tabella A, 8" Categoria;

- che tuttavia con parere del 02.02.12, il Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) esprimeva il proprio dissenso al riconoscimento della malattia come dipendente da causa di servizio;

- che, con Decreto n° -OMISSIS-emesso in data 28.02.2012 dal Direttore di Amministrazione dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n° 461/01, è stata respinta la domanda tendente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio disponendo in conformità al richiamato parere negativo espresso dal Comitato di Verifica, senza adottare sul piano motivazionale alcuna ulteriore argomentazione idonea a sostenere il rigetto dell'istanza.

1.2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, di tale Decreto e del parere del Comitato di verifica per le Cause di Servizio articolando un unico indistinto motivo di gravame con il quale ha dedotto i vizi di: eccesso di potere e travisamento del fatto, irragionevolezza dell'azione tecnico-amministrativa, palese illogicità del parere sanitario, erroneità dei presupposti - violazione dei principi di imparzialità e trasparenza - difetto di istruttoria.

Ha inoltre chiesto disporsi CTU medico-legale al fine di accertare, sulla base di tutta la documentazione prodotta, il nesso causale tra le patologie lamentate ed il servizio svolto nell'Arma dei Carabinieri.

1.3. Per le amministrazioni resistenti si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato che in data 04/07/2012 ha depositato atto di costituzione di mera forma non contenente difese scritte.

1.4. Successivamente la difesa erariale ha depositato documenti e in data 22/02/2019 ha depositato anche una memoria difensiva.

1.5. In data 04/03/2019 il ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha anche reiterato la richiesta di c.t.u. medico-legale.

1.6. Alla pubblica udienza del 22 marzo 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

2. Il ricorso ha ad oggetto il Decreto n° -OMISSIS-emesso in data 28.02.2012 dal Direttore di Amministrazione dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n° 461/01 - e l'unito parere del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio - con il quale è stata respinta l'istanza di concessione dell'equo indennizzo presentata dal ricorrente in quanto l'infermità: "spondiloartrosi diffusa con discopatia cervicale tra C5-C6 e tra C6-C7" è stata riconosciuta “non dipendente” da causa di servizio.

3. Deve innanzitutto premettersi che ai sensi del D.P.R. n. 461/2001, entrato in vigore il 22/01/2002, soltanto il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio può, con il suo parere riconoscere, o meno, la dipendenza da causa di Servizio di una infermità o lesione, mentre la diagnosi dell'infermità e l'ascrivibilità a categoria della infermità medesima è rimessa alla competenza esclusiva della C.M.O.

Ciò precisato, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio si impone all'Amministrazione come momento di sintesi e di comparazione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento stesso (per tutte Consiglio Stato, III, 20 gennaio 2010, n. 1935). Ne deriva che la p.a. è tenuta a motivare in maniera particolareggiata solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere di tale comitato, ma non quando ritenga, invece, di condividerlo (per tutte Consiglio di Stato, VI, 23 giugno 2008, n. 3146). Nel caso di specie il Decreto impugnato rinvia espressamente al parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio che è stato allegato in copia quale parte integrante del provvedimento e che è stato notificato unitamente al primo in pari data.

Per quanto riguarda quest'ultimo atto, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e come tale non è sindacabile nel merito, potendo essere censurato per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di specifiche circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (ex plurimis Consiglio di Stato, III, 18 dicembre 2009, n. 2164).

4. Nel caso in esame il Comitato di verifica per le cause di servizio ha reso il parere n.37710/2011 in data 02.02.2012, con il quale ha ritenuto che: l'infermità: "spondilo artrosi diffusa con discopatia cervicale tra C5-C6 e tra C6-C7, Non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari.

Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell'interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti. Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti".

In altre parole, mancando nella fattispecie comprovati fatti di servizio che possano avere svolto efficacemente un ruolo, l'affezione obiettivata è stata ritenuta perfettamente compatibile con l'età e le caratteristiche costituzionali del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

Trattasi di una adeguata motivazione, basata sulla indicazione di ragioni circostanziate, che consentono di ritenere infondata anche la censura avente ad oggetto l'eccesso di potere per difetto dei presupposti e l'erroneità del giudizio espresso dal Comitato di Verifica.

Deve infatti rilevarsi che “La circostanza che il comitato di verifica per le cause di servizio abbia formulato il parere di competenza riproducendo espressioni linguistiche adoperate nel contesto di altri pronunciamenti non priva l'atto consultivo dell'indispensabile nucleo motivazionale, né lo riduce a mera formula di stile, essendo necessario solo che il parere venga reso sulla base degli elementi di conoscenza che l'organo tecnico possiede e alla stregua della miglior scienza medico legale del momento; una volta effettuata questa operazione logica è ininfluente che la motivazione riproduca alcune frasi rintracciabili anche all'interno di altri apporti consultivi, se la reiterazione dipende dall'analogia delle situazioni sottoposte a disamina, ma pur sempre con un'attenzione specifica al caso concreto” (T.A.R. , Lecce , sez. II , 20/12/2012 , n. 2137).

Il ricorrente non ha, infatti, indicato fatti causalmente determinanti nell'attività di servizio prestata, né tali elementi emergono dal rapporto informativo prodotti in atti.

Orbene “Nei casi di accertamento della causa di servizio, il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità” (T.A.R. Bari (Puglia) sez. I 08 marzo 2018 n. 305).

In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso.

Nel caso in esame il ricorrente non ha fornito alcun elemento nel senso appena precisato. Ha infatti dedotto quali uniche circostanze di avere svolto, subito dopo l'arruolamento nei ruoli dei carabinieri, le mansioni di motociclista-moviere dal 1990 e di autista di mezzi veloci dal 1996, con il compito di pattugliare le porzioni di territorio sottoposte al controllo del comando di appartenenza, di scortare obiettivi sensibili o colonne di mezzi civili e militari e di svolgere, altresì, tutte le altre attività di istituto connesse al grado rivestito, come i servizi esterni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico.

Sostiene che tale specifica attività di lavoro, a causa del peso dell'equipaggiamento (il casco da motociclista, o il giubbotto antiproiettile a seconda dei servizi prestati) e la prolungata sottoposizione alle intemperie avrebbe determinato un severo sovraccarico sulla colonna vertebrale.

Emerge dunque che il ricorrente ha svolto attività del tutto coerenti con le sue mansioni, pienamente rientranti nell'alveo della normalità.

Si tratta con tutta evidenza di un attività ordinaria che per quanto gravosa è del tutto coerente con lo status di militare rivestito dal ricorrente e che non assume i caratteri dell'eccezionalità, costituente rischio specifico dell'evento morboso.

5. Appare in definitiva opportuno evidenziare:

- che il nesso di dipendenza causale o concausale, sul quale deve soffermarsi la valutazione tecnica del Comitato valutazione cause di servizio, deve essere efficiente e determinante, non solo fra l'infermità e l'invalidità, che si assume essere da essa derivata, ma anche e, innanzi tutto, fra la prima e i fatti ricollegabili alla prestazione lavorativa svolta dal pubblico dipendente, nonché all'ambiente lavorativo nel quale quest'ultimo era tenuto a prestare la propria opera. In mancanza di una prova certa in ordine alla dipendenza di un'infermità da causa di servizio è necessario quanto meno che il richiesto nesso causale o concausale si fondi su un elevato grado di probabilità (cfr. TAR Catania sent. n. 2885/2014, con richiami a Cons. Stato Sez. IV, 07-11-2012, n. 5675);

- che rispetto a quanto previsto in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il riconoscimento della causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo “presuppone che il fatto di servizio abbia causa o concausa efficiente rispetto alla patologia contratta, nel senso che quest'ultima debba risultare non semplicemente contratta dal pubblico dipendente durante il tempo di servizio (in occasione del lavoro) ma, più specificatamente, la patologia deve essere etiologicamente collegata alle finalità del servizio (cfr. TAR Catania sentenza n. 40/2014 con richiami al parere del Cons. di Stato n. 5030 dell'11 ottobre 2011).

Alla luce di quanto fin qui esposto, le censure qui esaminate risultano infondate.

6. Ciò precisato, la richiesta istruttoria finalizzata all'ammissione di CTU medico-legale deve ritenersi inammissibile.

Il giudizio medico-legale circa la dipendenza di infermità da causa di servizio si fonda, infatti, su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tale da poter incidere sulla valutazione medica finale, ovvero il giudizio esuli dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate.

Il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, è dunque necessariamente limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabile, non essendogli consentito, in alcun caso, di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale, giustificata dal possesso di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del giudice.

Per tali ragioni la CTU è ammessa unicamente al fine di vagliare non già la opinabilità tecnico-scientifica del giudizio (il che produrrebbe, del pari, l'inammissibile effetto di sostituire il giudizio espresso dall'organo tecnico con altro proveniente aliunde), ma solo la presenza di gravi elementi di illogicità o di carenze fattuali tali da investire la attendibilità delle ragioni addotte dal Comitato di verifica per negare le dipendenza da causa di servizio (cfr., da ultimo, Cons. di Stato, n. 31/2013).

Nel caso in esame il parere del Comitato è stato adottato dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno - come espressamente affermato nel provvedimento impugnato - tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti, sicché la decisione si palesa legittimamente emanata sulla base del corredo probatorio a disposizione del Comitato al momento della formulazione del giudizio.

Né, peraltro, il ricorrente, ha aggiunto, sul piano fattuale, elementi ulteriori idonei ad inficiare la complessiva attendibilità della decisione assunta.

Non può, pertanto, accogliersi la richiesta istruttoria di CTU, non essendo in contestazione “fatti” da accertare e non potendosi, mediante la CTU, sostituire il giudizio espresso dall'organo tecnico.

7. Concludendo, per quanto fin qui esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.

8. Si ritiene opportuno compensare le spese avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti nella controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana		Calogero Ferlisi
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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