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Sentenza

Causa di servizio. Gli accertamenti svolti dal Comitato di verifica per le cause...
Causa di servizio. Gli accertamenti svolti dal Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) nei riguardi di un pubblico dipendente infermo rientrano nella discrezionalità tecnica dell'organo in questione, con la conseguenza che le relative risultanze sono pertanto insindacabili perché assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica dello stesso
CGARS sentenza  nr. 170/2020
Pubblicato il 17/03/2020

N. 00176/2020REG.PROV.COLL.

N. 00596/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 596 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Faraci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Maria Ilaria Marazzotta in Palermo, piazza Principe di Camporeale, 26/D

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato per legge presso la sede distrettuale in Palermo, via V. Villareale, 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 febbraio 2020 il Cons. Antonino Caleca e udito l'avvocato dello Stato Giacomo Ciani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO

Con istanze del 18 febbraio 2000 e del 22 gennaio 2001 l'odierno appellante chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità sofferte e asseritamente contratte per causa di servizio.

Con verbale mod. ML/AB n. -OMISSIS-, l'Istituto medico legale A.M. di Roma distaccamento straordinario di Napoli giudicava il richiedente affetto dalle seguenti infermità:

a) "-OMISSIS-", ascrivibile alla Tabella B, misura massima;

b) "-OMISSIS-", ascrivibile alla Tabella B, misura minima.

Con verbale mod. ML/AB n. -OMISSIS-l'I.M.L. A.M. di Roma - distaccamento straordinario di Napoli giudicava il sottufficiale affetto dalla seguente infermità "-OMISSIS-", ascrivibile alla Tabella A, SA categoria.

Con parere n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS-, il Comitato di verifica per le cause di servizio giudicava le infermità sopra citate non dipendenti da causa di servizio.

Con nota n. -OMISSIS- del 24 gennaio 2008 l'Amministrazione chiedeva al Comitato il riesame del summenzionato parere, a seguito dell'esame della documentazione e delle osservazioni prodotte dall'interessato ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241 del 1990.

Con parere n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza del 12 novembre2008, il Comitato di verifica per le cause di servizio confermava il precedente parere

"in quanto le deduzioni prodotte dall'interessato non contengono nuovi elementi di prova rispetto a quelli già esaminati dal Comitato e, pertanto, non introducono un "quid novi" od un "quid pluris" che possa far ricondurre la patologia in questione al servizio svolto".

Con D.D. -OMISSIS- del 16 febbraio 2010 l'Amministrazione, pertanto, rigettava le istanze sulla base di pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio.

L'odierno appellante si rivolgeva al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia chiedendo l'annullamento del decreto n.-OMISSIS- del 16 febbraio 2010.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso sulla base di due osservazioni:

- il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, non è sindacabile nel merito e può essere censurato per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva.

- la dipendenza da causa di servizio di un'infermità deve pur sempre essere ancorato alla esistenza di specifici fatti di servizio che, evidentemente, non possono coincidere con il normale svolgimento del servizio stesso, per quanto gravoso e stressante esso sia, e che, comunque, è stato valutato dal Comitato.

Avverso la sentenza ricorre in appello il signor -OMISSIS- adducendo “la violazione del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, eccesso di potere; ed ancora violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza”.

Si sostiene a sostegno dell'interposto appello che:

- il giudizio della Commissione di verifica delle cause di servizio non può sottrarsi alla verifica giurisdizionale poiché, proprio in tale sede, bisogna verificarne la fondatezza e la ragionevolezza;

- sussiste un rapporto di causalità tra le accertate patologie e lo svolgimento del servizio in quanto il militare oggi appellante “ha operato in luoghi comportanti il rischio di esposizioni a posture obbligate e vizi di posizione a carattere statico” ed è stato sottoposto a turni massacranti, anche notturni, ed in condizioni climatiche proibitive.

In subordine parte appellante chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare che le patologie riscontrate siano addebitabili a cause di servizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa il quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

All'udienza straordinaria del 25 febbraio 2020 la causa è stata assunta in decisione.

L'appello non merita accoglimento.

Il Collegio rileva come la costante giurisprudenza amministrativa abbia attribuito un valore del tutto rilevante al giudizio espresso dalla Commissione di valutazione delle cause di servizio relativamente alla sussistenza dell'indispensabile nesso di causalità tra le patologie e la “causa di servizio”.

E' stato condivisibilmente osservato al riguardo che “gli accertamenti svolti dal Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) nei riguardi di un pubblico dipendente infermo rientrano nella discrezionalità tecnica dell'organo in questione, con la conseguenza che le relative risultanze sono pertanto insindacabili perché assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica dello stesso” (Cons. St. sez. III, 20 maggio 2019, n.3223)

Ed ancora ha ribadito recentemente il Consiglio di Stato che questo organo, munito di speciale competenza tecnica derivante dalla variegata composizione professionale, ai sensi degli artt. 10 e 11 del regolamento, accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione, ai fini del riconoscimento della causa di servizio; esprime un parere motivato, in posizione di autonomia rispetto alle valutazioni espresse da altri organi tecnici, compresa la CMO, in quanto momento di sintesi volto all'accertamento definitivo della effettività e fondatezza della richiesta, con conseguente non configurabilità di una contraddizione tra il giudizio della CMO e quello del CVCS; parere cui l'amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi; (in tal senso la giurisprudenza consolidata. ex multis Cons. Stato, sez. IV, n. 6650 del 2018; sez. IV, n. 4160 del 2018; sez. IV n. 5067 del 2018; sez. III, n. 1212 del 2018; sez. III n. 6175 del 2017; sez. IV n. 493 del 2017; sez. IV, n. 4266 del 2017; sez. IV n. 5194 del 2017; sez. IV, n. 4619 del 2017; sez. IV n. 1435 del 2017; sez. III, n. 3878 del 2015).

Ne consegue che il decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento è adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato, che abbia preso in considerazione le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità - o di concausalità determinante - e che la valutazione compiuta dal Comitato, risolvendosi nell'esercizio di discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (cfr. la stessa giurisprudenza appena richiamata) (Cons. St., sent. 142/2020).

Nel caso oggetto del presente procedimento deve evidenziarsi il rigoroso rispetto dell'iter procedimentale indicato nella citata sentenza. La Commissione ha avuto modo di esaminare compiutamente le osservazioni esplicitate dall'odierno appellante avverso un primo giudizio di insussistenza della dipendenza da causa di servizio. Infatti con nota n. -OMISSIS- del 24 gennaio 2008 l'Amministrazione chiedeva al Comitato il riesame del summenzionato parere, a seguito della documentazione e delle osservazioni prodotte dall'interessato ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241 del 1990.

Con parere n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza del 12 novembre 2008, il Comitato confermava il precedente parere “in quanto le deduzioni prodotte dall'interessato non contengono nuovi elementi di prova rispetto a quelli già esaminati dal Comitato e, pertanto, non introducono un "quid novi" od un "quid pluris" che possa far ricondurre la patologia in questione al servizio svolto”.

Nel merito i pareri espressi dal Comitato di valutazione sono particolarmente motivati in quanto esaminano le singole patologie evidenziate, ne spiegano la specifica provenienza e danno atto che le stesse non possono in alcun modo farsi risalire a fatti collegati all'espletamento del servizio.

Gli stessi pareri costituiscono ampia ed esaustiva motivazione del Decreto che ha rigettato la iniziale richiesta di parte appellante impugnato in primo grado.

Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto della completezza del quadro probatorio in atti il Collegio non ritiene necessario disporre la chiesta consulenza tecnica d'ufficio.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Antonino Caleca		Claudio Contessa
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Avv. Antonino Sugamele

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