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Sentenza

Dichiara falsamente in una querela di essere colonnello presso lo Stato Maggiore...
Dichiara falsamente in una querela di essere colonnello presso lo Stato Maggiore dell'Esercito - Servizio Collegamento NATO presso il Ministero della Difesa.E' violazione del'articolo 495 cp.?
Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 05/03/2019, n. 19695 (rv. 275920-01)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -

Dott. BELMONTE Maria Teresa - rel. Consigliere -

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.F.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. MARIA TERESA BELMONTE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott. LIGNOLA FERDINANDO;

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;

udito il difensore.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia riformava solo per il trattamento sanzionatorio la decisione del tribunale di quella città che aveva ritenuto B.F.M. responsabile del reato di cui all'art. 495 c.p. per avere falsamente attestato, nello sporgere denuncia querela presso la stazione c.c. di (OMISSIS), di essere colonnello presso lo Stato Maggiore dell'Esercito - Servizio Collegamento NATO presso il Ministero della Difesa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento con un solo motivo con il quale deduce violazione di legge con riferimento all'art. 495 c.p. lamentando che l'imputato aveva fornito correttamente le proprie generalità e l'indirizzo dell'abitazione, non rilevando la dichiarazione incriminata ai fini dell'integrazione della fattispecie.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di falsità personali, la nozione di "altre qualità della propria e dell'altrui persona, a cui si riferisce la norma di cui all'art. 495 c.p., comprende le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, e servono a individuare il soggetto e a consentire la sua identificazione (Sez. 5 n. 9195 del 19/01/2016, Rv. 266344; Sez. 4 n. 30192 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 257737; Sez. 5, 25/09/1989, n. 12887, Sacconi).

3. Nel caso di specie, l'imputato, come emerge dalla sentenza impugnata, nello sporgere una denuncia, forniva una falsa informazione in ordine a un elemento rilevante della personalità riferendo di ricoprire una pubblica funzione contrariamente al vero. Non v'è dubbio che il titolo di alto ufficiale dell'Esercito rientri nel novero delle informazioni attinenti allo stato e alle qualità personali dell'indagato, in quanto concorre a qualificare e a distinguere un individuo nella sua personalità professionale e rispetto al contesto sociale, più in generale. E tanto in conformità a quanto è stato già chiarito da questo Consesso nomofilattico, secondo cui, nella nozione di qualità personali, a cui fa rifermento l'art. 495 c.p., comma 1, rientrano gli attributi e i modi di essere che servono a integrare l'individualità di un soggetto, e cioè sia le qualità primarie, quali quelle concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono a identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili. (Sez. 5 n. 4426 del 24/02/1998, Rv. 211049). Tra le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, individuandola nella comunità sociale, non può non venire in rilievo la professione, sicchè correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che, l'attribuirsi la qualifica di Ufficiale dell'esercito, in quanto descrittiva di una qualità personale dell'agente, integri il reato di cui all'art. 495 c.p..

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (sez. 2 n. 35443 del 06/07/2007 Rv 237957), al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in Euro 2000,00.

5. Il collegio rileva, altresì, che, nella sentenza impugnata, risulta indicata, nel dispositivo, la pena di otto ani di reclusione, indicazione che è, all'evidenza, frutto di un errore materiale, alla luce dei limiti edittali del reato contestato e per cui vi è stata condanna, e di quanto indicato nella motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, contenuto, infatti, in mesi otto di reclusione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata nel senso che la pena detentiva è otto mesi di reclusione, non otto annidi reclusione.
Conclusione

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019


Nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l'art. 495, comma primo, cod. pen., rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto e, cioè, sia le qualità primarie, concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili. (Fattispecie in cui la falsa informazione di ricoprire il titolo di alto ufficiale dell'esercito è stata ritenuta rientrare nelle qualità secondarie).
Avv. Antonino Sugamele

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