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Sentenza

Diniego di autorizzazione all’esportazione di taluni beni verso la società di di...
Diniego di autorizzazione all’esportazione di taluni beni verso la società di diritto iraniano.
Pubblicato il 02/05/2020

N. 04551/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04030/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4030 del 2010, proposto da
Soc Coelme Costruzioni Elettromeccaniche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Chiarelli, Antonio Cimino, Michela Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via degli Scipioni, 288, come da procura in atti;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del diniego autorizzazione di esportazione di n. 39 sezionatori tripolari e n. 5 ricambi alla soc iraniana Saba co. n. 60 Ghobadian Street Valiasiar Ave di Teheran - Iran - risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 aprile 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 19 aprile 2010 e depositato il successivo 6 maggio la società Coelme ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento dirigenziale del 16 febbraio 2010 meglio specificato in epigrafe, recante il diniego di autorizzazione all'esportazione di taluni beni verso la società di diritto iraniano Saba Co. con sede a Teheran, nonché gli atti presupposti, compresi i pareri del competente Comitato consultivo; la ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni che essa avrebbe patito per effetto dei provvedimenti gravati.

2. – La ricorrente espone di avere pattuito con la società iraniana Fulmen la vendita ad altra società iraniana, denominata Mapna Co., di alcuni sezionatori tripolari che avrebbero, in tesi, dovuto essere installati in stazioni elettriche afferenti ad un impianto in corso di costruzione la cui gestione spetterebbe ad altra società iraniana, denominata Saba Power Electricity Co; di avere ricevuto avviso dal MISE che la vendita in Iran dei suddetti prodotti, per la sua potenziale implicazione nella produzione di armi di distruzione di massa, necessitava di apposita autorizzazione all'esportazione; di avere allora prontamente inoltrato l'istanza per ottenere detto titolo al MISE; e che, dopo contraddittorio procedimentale seguito a preavviso di diniego (nel corso del quale la società ha chiesto anche lo smobilizzo delle merci dalla dogana di Genova alla propria sede), con il provvedimento gravato l'Amministrazione ha negato alla società l'autorizzazione all'esportazione, con la motivazione per cui la vendita in Iran dei sezionatori in questione comporterebbe "inaccettabile pericolo di diversione e rischio sotto il profilo della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori", e quindi sussisterebbe "obbligo di dover tenere conto delle sopra menzionate disposizioni di cui all'art. 12, del Regolamento (CE) n. 428/2009 e in particolare -sulla base del par. a)- degli obblighi che il Governo italiano ha assunto nelle competenti sedi internazionali e - sulla base del par. d)- dell'attività svolta dall'utilizzatore finale nonché del rischio di "diversione di uso" delle apparecchiature.

3. – La ricorrente censura tale diniego affermando, con il primo motivo, da un lato, il contrasto con l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1334/2000 (e con l'art. 12 del Regolamento (CE) n. 428/2009), con l'art. 8 del D.Lgs. n. 96/2003 e l'eccesso di potere per carenza di presupposto, atteso che, in tesi, l'esportazione dei prodotti Coelme non potrebbe ritenersi "non conforme alle condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento" (CE) n. 1334/2000 (art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 96/2003), dato che l'esportazione dei "sezionatori" non ne potrebbe comportare l'impiego avversato dalle citate norme comunitarie, nemmeno sotto il profilo di sviamenti di destinazione; d'altro lato, il difetto di motivazione del provvedimento.

Con il secondo mezzo, poi, la società premette che nel corso del procedimento il MISE aveva richiesto ed ottenuto dalla ricorrente una dichiarazione relativa all'utilizzazione finale da parte dell'acquirente i beni, ma che, ciò malgrado, l'autorizzazione è stata comunque denegata.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, la ricorrente assume di avere subito un pregiudizio patrimoniale causato dal provvedimento impugnato dovuto al “fermo” dei beni presso la Dogana e alla perdita definitiva dell'affare, che essa quantifica in euro 400.000, oltre al danno da ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, quantificato in euro 70.000.

4. – Il MISE si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.

5. – In corso di giudizio la ricorrente, a fronte di avviso di perenzione ultraquiquennale ex art. 82 c.p.a., ha depositato tempestiva e rituale istanza di fissazione di udienza.

La ricorrente ha altresì depositato una memoria conclusionale ai sensi dell'art. 73 c.p.a., nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 14211\2019 il Collegio, all'esito della pubblica udienza del 15 novembre 2019, ha chiesto al MISE alcuni chiarimenti in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto di denegare l'autorizzazione all'esportazione dei sezionatori tripolari per cui la ricorrente aveva chiesto titolo ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) 05/05/2009, n. 428/2009 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso).

L'Amministrazione non ha dato seguito all'ordine istruttorio.

Con atto depositato il 20 aprile 2020, ossia nel periodo di vigenza della normativa processuale emergenziale di cui all'art. 84 comma 5 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, la ricorrente ha chiesto che la causa passasse in decisione alla udienza di smaltimento dell'arretrato già fissata per il 24 aprile 2020.

In occasione della pubblica udienza del 24 aprile 2020 il ricorso è stato dunque posto in decisione.

6. – Il ricorso deve essere respinto.

I due motivi di cui esso si compone sono, entrambi, imperniati sull'assunto di fondo per cui i sezionatori tripolari per la cui esportazione in Iran la ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) 05/05/2009, n. 428/2009 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso) non rientrerebbero, in realtà, nel disposto di tale norma, in quanto non soggetti (anche secondo una perizia non giurata di docente del Dipartimento di Ingegneria elettrica dell'Università di Padova, in atti) tra quelli suscettibili di duplice uso.

I due motivi, pertanto, possono essere congiuntamente esaminati, ed il Collegio ritiene di potere prescindere, nella loro analisi, dai chiarimenti richiesti al Ministero ma non resi da quest'ultimo; e ciò in quanto difetta idoneo supporto probatorio alla base delle censure proposte dalla ricorrente.

Il citato articolo 4 prevede, per quanto qui interessa, che: “1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad un'autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi. 2. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad un'autorizzazione anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. (…)”.

7. – Tanto premesso, Il Collegio ritiene che, in caso di indicazione ministeriale della necessità di dotarsi della autorizzazione all'esportazione disciplinata dalla norma su riportata in stralcio per il caso in cui le apparecchiature da esportare non rientrano tra quelle qualificate per loro natura come atte ad usi militari, il soggetto ricorrente debba dimostrare in giudizio (oltre che in ambito procedimentale in contraddittorio con l'Amministrazione procedente) che, anche sotto un profilo meramente potenziale, i beni esportandi non siano soggetti (anche) ad uso militare, oltre che a quello civile dichiarato.

Tale necessità, all'evidenza, è massima nel caso in cui si tratti, come nel caso in esame, di componenti tecnologici di impianti di generazione di energia.

8. - A questo fine ritiene il Collegio che la odierna ricorrente non abbia raggiunto sufficiente prova dell'assenza di un potenziale duplice uso, in quanto essa si affida del tutto ad una mera perizia di parte redatta da un docente universitario che, oltre a non essere giurata, si presenta prevalentemente (solo) descrittiva delle caratteristiche tecniche dei beni venduti.

Invero, secondo la giurisprudenza del Giudice d'appello (Consiglio di Stato , sez. IV , 31/08/2018, n. 5128), la perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e, pertanto, non può essere qualificata come mezzo di prova; e, inoltre, come meglio specificato dalla S.C. (Cassazione civile, Sez. Trib. 27/12/2018, n. 33503), essa non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato; bensì solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.

Rimane, pertanto, non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 64 comma I c.p.a., per cui “Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.”.

9. – Per quanto appena detto, alla luce del principio dispositivo con metodo acquisitivo che governa il regime della prova nel processo amministrativo di legittimità, il Collegio non è tenuto neppure ad operare una ricostruzione tecnica delle caratteristiche e di tutte le possibili utilizzazioni dei sezionatori in questione mediante una verificazione, dal momento che il Giudice Amministrativo non può sostituirsi alla parte onerata.

10. – In ragione dell'infondatezza della parte demolitoria del gravame, deve essere respinta anche la domanda di risarcimento dei danni avanzata da COELME in ricorso, la quale risulta –quindi- priva degli elementi costituitivi della fattispecie dell'illecito aquiliano, ed in primis di un fatto illecito antigiuridico.

11. –In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese possono essere compensate, invece che seguire il criterio della soccombenza, attesa la limitata attività difensiva del MISE, che si è per di più astenuto dal fornire riscontri all'ordine istruttorio impartitogli dal Collegio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2020, in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Achille Sinatra, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Arturo Levato, Referendario

 		
 		
IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
Achille Sinatra		
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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