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Sentenza

Escluso candidato dal Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di comple...
Escluso candidato dal Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di complessivi 42 Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio della Marina, di Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 03-06-2020) 22-06-2020, n. 6912

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6325 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo del provvedimento di non idoneità agli accertamenti dell'efficienza fisica a causa del quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dal Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di complessivi 42 Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio della Marina, di Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto (Concorso indetto con Decreto Interdirigenziale 22/1D del 09.11.2018)

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\10\2019, della graduatoria finale di merito pubblicata in data 1 agosto 2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 28 del 2020;
Svolgimento del processo

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di non idoneità agli accertamenti dell'efficienza fisica "per non aver superato la -OMISSIS-", a causa del quale è stata disposta l'esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di complessivi 42 Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio della Marina, di Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto (Concorso indetto con Decreto Interdirigenziale 22/1D del 9.11.2018 pubblicato nella GU 4 Serie Speciale, del 27.11.2018).

In particolare, parte ricorrente è stata convocata, in data 8.3.2019, presso il Centro di Selezione della MM di Ancona, per l'accertamento dell'efficienza fisica. E' stata, quindi, inizialmente sottoposta alla prova facoltativa dell'apnea dinamica e solo in seguito alle prove obbligatorie, superando la prova di nuoto, ma non quella, successiva nell'ordine, dei-OMISSIS-.

La medesima ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, formulando un unico articolato motivo di ricorso così rubricato: Violazione di legge: violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e succ. modifiche. Motivazione errata e/o ingiusta oltre che carente. Eccesso di potere per giudizio finale manifestamente illogico. Sintetica espressione dell'apparente motivazione. Violazione del Bando di Concorso in particolare violazione dell'art. 13 e dell'Allegato G al Bando stesso, disciplinante le modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica: violazione della necessaria sequenzialità nell'ordine di esecuzione delle prove ginniche obbligatorie. Sviamento logico e grave errore di fatto. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Violazione del principio di collegialità in ambito di valutazioni collegiali.

In sostanza, parte ricorrente ha lamentato che durante lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, la Commissione preposta avrebbe violato l'art. 13 del Bando di Concorso e l'Allegato G, in quanto ha stabilito delle modalità di svolgimento e di esecuzione delle singole prove differenti da quanto previsto dalla lex specialis della selezione, alterando l'ordine di esecuzione delle prove obbligatorie e facoltative.

La medesima ricorrente ha, altresì, lamentato la mancata collegialità della valutazione della prova dei-OMISSIS- da parte della Commissione in quanto i candidati sono stati suddivisi in due file parallele e chiamati a turno ad eseguire le flessioni. La suddivisione in due file avrebbe comportato che i piegamenti effettuati dai concorrenti presenti nella prima fila siano stati osservati e valutati solo da uno dei membri della Commissione, mentre le flessioni eseguite dai candidati presenti nella seconda fila siano osservati e valutati solo dall'altro dei membri della Commissione stessa.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata.

L'adito T.A.R., con ordinanza n. 4022/2020, ha accolto l'istanza cautelare, "rilevato come parte ricorrente sia stata chiamata a sostenere la prova di obbligatoria di-OMISSIS- solo successivamente alla prova facoltativa di apnea dinamica", disponendo la "ripetizione delle prove in contestazione con ammissione con riserva, nelle more, della parte ricorrente al corso in questione, anche in soprannumero".

La ricorrente ha, quindi, superato le prove di efficienza fisica, nonché la successive prova orale ed è stata convocata per il corso applicativo presso l'Accademia Navale di Livorno.

Parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso la graduatoria finale di merito pubblicata in data 1 agosto 2019, nella parte in cui non l'ha contemplata a pieno titolo.

L'adito T.A.R. ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ex art. 49 c.p.a., anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, che è stata regolarmente effettuata.
Motivi della decisione

1) Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti si palesano fondati.

2) La prova di efficienza fisica del concorso consisteva nell'esecuzione di tre esercizi obbligatori e nell'esecuzione di alcuni esercizi facoltativi.

Parte ricorrente ha evidenziato come in sede di svolgimento delle prove efficienza fisica del concorso si sia riscontrata un'alterazione dell'ordine delle prove sportive obbligatorie e facoltative, stabilito dal bando di concorso, che avrebbe inciso sul rendimento della prova fisica dei-OMISSIS-.

In particolare, la ricorrente è stata sottoposta prima alla prova facoltativa di apnea dinamica e solo successivamente alla prova obbligatoria di-OMISSIS-, per la quale è stata esclusa.

Al riguardo l'art. 13 del bando di concorso prescriveva che "le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità, e di esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.

Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti:

a. esercizi obbligatori: - nuoto 25 metri (qualunque stile); --OMISSIS-; - addominali; b. esercizi facoltativi: - corsa piana 2.000 metri; - apnea dinamica....

Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando... Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica, prescindendo dal risultato delle eventuali prove facoltative sostenute".

L'allegato G inerente alle modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica indicava che le modalità di esecuzione delle prove e l'ordine di effettuazione saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla preposta commissione, riportando nell'ordine la prova di nuoto, i-OMISSIS-, gli addominali, la Corsa piana di metri 2.000 e l'apnea dinamica.

La Commissione non ha seguito quest'ordine che vedeva prima l'effettuazione delle prove obbligatorie, necessarie ai fini dell'idoneità al concorso, e solo successivamente le prove facoltative, che invece attribuiscono solo un punteggio incrementale.

Ciò risponde anche a criteri ragionevolezza, in quanto, stante che le diverse prove fisiche si sono svolte tutte lo stesso giorno, è logico che le energie del candidato siano riservate prima alle prove obbligatorie, fondamentali per la stessa idoneità al concorso, e solo successivamente a quelle facoltative, sicuramente meno indicenti nell'ottica finale.

Per tale ragione il mutamento dell'ordine delle prove fisiche, con la postergazione di quelle obbligatorie, è idoneo ad alterare l'esito di queste ultime.

Prova indiretta ne sia che in sede di ripetizione la ricorrente ha superato anche la prova di-OMISSIS-.

In tal senso si è, peraltro, già espressa questa Sezione, sia pure solo in sede cautelare, con l'ordinanza 3.3.3017, n. 1082, che ha ritenuto rilevante l' "alterazione dell'ordine delle prove sportive obbligatorie e facoltative".

3) Infondata risulta, invece, la censura del ricorso introduttivo relativa all'assenza di collegialità della valutazione dei piegamenti da parte della commissione, non fosse altro che per l'assenza di elementi idonei confermare l'asserita circostanza che la prova dei candidati sia stata visibile solo da un membro della commissione.

4) Il ricorso per motivi aggiunti deve essere conseguentemente accolto, risultando la graduatoria viziata per illegittimità derivata nella parte in cui ha inserito la ricorrente solo con riserva.

5) Per le suesposte ragioni il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno accolti e, per l'effetto, vanno annullati gli impugnati provvedimenti, per quanto di interesse.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a., e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla gli impugnati provvedimenti, per quanto di interesse.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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