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Sentenza

Giurisdizione sulle controversie del militare di leva obbligatoria...
Giurisdizione sulle controversie del militare di leva obbligatoria
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 30/10/2020) 16-11-2020, n. 11910


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4252 del 2011, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Bonaiuti, Paolo Bonaiuti, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Bonaiuti in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, 16;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

-del decreto n. 3664/N del 21.12.2010 notificato in data 03.03.2011 del Ministero della Difesa - Direzione Generale Della Previdenza Militare Della Leva e Del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati II Reparto - 9" Divisione - 1^ Sezione, con il quale è stata respinta la domanda di concessione dell'equo indennizzo prodotta dal ricorrente per intempestività della stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.Con il presente ricorso la parte in epigrafe indicata ha impugnato il decreto n. 3664/N del 21.12.2010 notificato in data 03.03.2011 del Ministero della Difesa - Direzione Generale Della Previdenza Militare Della Leva e Del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati II Reparto - 9" Divisione - 1^ Sezione, con il quale è stata respinta la domanda di concessione dell'equo indennizzo prodotta dal ricorrente per intempestività della stessa.

2. A sostegno del ricorso il ricorrente deduce in punto di fatto che in seguito ad incidente stradale avvenuto il 22.11.19-OMISSIS--OMISSIS- allorquando era soldato contraeva una serie di infermità, rispetto alle quali lo stesso chiedeva riconoscersi la dipendenza da causa di servizio.

2.1 Il Ministero della Difesa, sulla scorta del parere negativo in ordine alla dipendenza da causa di servizio espresso "in difformità dalla proposta dell'Amministrazione" dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie n. -OMISSIS-811/83 del 09.02.1984, emetteva a sua volta il decreto negativo n. 486 del 30.05.1985.

2.2. Avverso detto provvedimento il ricorrente interponeva ricorso alla competente sezione della Corte dei Conti, che con sentenza n. 1180/03 del 06.03.2003 depositata il 06.06.2003 lo accoglieva riconoscendo il diritto all'assegno rinnovabile di -OMISSIS- per anni cinque con decorrenza dal congedo.

2.3. In applicazione di detta decisione il Ministero della Difesa da un lato emetteva il decreto n. 968 del 28.10.2003, concessivo di trattamento privilegiato tabellare ordinario di -OMISSIS-^ categoria dal 26.01.19-OMISSIS-8 al 25.01.1983 per l'infermità: "esiti di -OMISSIS-ed esiti di -OMISSIS-con lievi note -OMISSIS-", dall'altro con lettera prot. n. 333-OMISSIS-0/08 in data 29.01.2003 disponeva visita di rinnovo presso la C.M.O. di Roma, che con verbale modello BL/B - N. A50324389 del 24.01.2005 formulava il seguente giudizio diagnostico: 1) -OMISSIS- post traumatica con modesto -OMISSIS-. Esiti di -OMISSIS- -OMISSIS-. 2) -OMISSIS-post traumatiche in trattamento farmacologico, giudicando ciascuna infermità ascrivibile alla -OMISSIS-^ ctg. tab. A a vita, nel complesso -OMISSIS-^ ctg. tab. A.

2.4. Il Ministero della Difesa, di conseguenza, emetteva il decreto n. 395 del 06.05.2005 concessivo di trattamento privilegiato tabellare ordinario di -OMISSIS-^ categoria dal 26.01.1983 a vita, questa volta per l'infermità: "1) -OMISSIS- post traumatica con modesto -OMISSIS-Esiti di -OMISSIS- -OMISSIS-. 2) -OMISSIS-posi traumatiche in trattamento farmacologico".

2.5. Il suddetto decreto veniva trasmesso in allegato a nota del 03.0-OMISSIS-.2006 per la notifica all'interessato, il quale, con istanza del 20.09.2006, si rivolgeva all'Amministrazione chiedendo la definizione del procedimento di concessione dell'equo indennizzo.

2.6. A distanza di ben quattro anni, tale domanda veniva riscontrata dal Ministero della Difesa con il provvedimento negativo oggetto di impugnativa, con il quale facendo riferimento solo alla domanda del 20.09.2006, al parere del C.P.P.O. del 1984, al decreto n. 486 del 30.05.1985 e alla sentenza n. 1180/03 della Corte dei Conti, ma omettendo il riferimento agli altri due decreti e ai verbali della C.M.O. di Roma sopra citati, e "TENUTO CONTO che l'art. 51 del D.P.R. 03 maggio 195-OMISSIS-, n. 686, vigente all'epoca della presentazione della domanda, stabilisce che l'impiegato per conseguire l'equo indennizzo, deve presentare domanda all'Amministrazione da cui dipende entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio; ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio" respingeva l'istanza per asserita intempestività della stessa.

3. Ciò posto, il ricorrente ha articolato in un unico motivo di ricorso le seguenti censure: "Errore sul presupposto e travisamento dei fatti, illogicità ed incongruità della motivazione, erronea valutazione della situazione di fatto, violazione di legge e dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione ex art. 9-OMISSIS- della Costituzione"

4. Si è costituita l'Amministrazione resistente con deposito di documenti.

5. All'udienza pubblica del 30 ottobre 2020, fissata per lo smaltimento dell'arretrato, il collegio ha dato avviso al difensore della parte ricorrente presente in udienza, ex art. -OMISSIS-3 comma 3 c.p.a., della sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del G.A. adito.

6. Va vagliata la pregiudiziale questione di giurisdizione, sollevata d'ufficio dal collegio.

6.1.Ed invero, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione (AP n. 4/11 e di recente ribadito da AP n. 9/14), la norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. -OMISSIS-6, co. 4, c.p.a. e 2-OMISSIS-6, co. 2, c.p.c., impone di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito dall'Adunanza plenaria 3 giugno 2011, n. 10).

6.2. Al riguardo occorre evidenziare che dagli atti è desumibile che il ricorrente, soldato successivamente posto in congedo, secondo quanto enunciato in ricorso, non fosse un militare di carriera, ma un militare di leva all'epoca dell'occorso incidente e che successivamente fosse stato posto in congedo.

Tale assunto trova conferma nella circostanza che l'atto gravato è stato adottato dalla Direzione Generale Della Previdenza Militare Della Leva e Del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati II Reparto.

6.3. Ciò posto va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. adito, posto che le Sezioni unite della Corte di Cassazione Civile, con ordinanza del 5 maggio 2014, n. 95-OMISSIS-2, chiamate a risolvere un regolamento preventivo di giurisdizione, hanno espressamente affermato che "il militare di leva obbligatoria non è legato all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio privo del carattere della spontaneità, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione. Ne consegue che la controversia promossa da un militare di leva nei confronti della P.A. per far valere pretese di natura patrimoniale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi ed essendo esclusa l'esistenza di una controversia riconducibile a quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S.U. 8 febbraio 2013, n. 3040; Cass. S.u. 20 maggio 2003, n. -OMISSIS-899)."

In senso analogo si è peraltro espressa la giurisprudenza amministrativa (ex multis sentenza T.A.R. Lazio, sezione prima bis, n. 10826/2018).

-OMISSIS-. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito G.A. in favore del G.O., in funzione di giudice del lavoro, competente per territorio, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).

8. Sussistono eccezionali e gravi ragioni, in considerazione del carattere meramente procedimentale della decisione e della risalenza della causa, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito G.A. in favore del G.O., in funzione di giudice del lavoro, competente per territorio, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a..

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/6-OMISSIS-9 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2-OMISSIS- aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente FF

Laura Marzano, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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