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Sentenza

Gli artt. 33, comma 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e 981, comma 1, lett. b) ...
Gli artt. 33, comma 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e 981, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) non si applica tout court al personale militare, ma nel limite previsto dall'art. 981, comma 1, lett. b), che richiede l'esistenza di un posto vacante in organico di identica professionalità presso la sede richiesta
T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., (ud. 08-07-2020) 01-09-2020, n. 1627


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Lieggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento datato 27.08.2018 con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha respinto l'istanza del ricorrente tesa all'ottenimento dell'assegnazione temporanea "a domanda", ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, nonché, di ogni altro provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque connesso, prodromico e preordinato, contestuale e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Concetta Plantamura nell'udienza del giorno 8 luglio 2020, tenutasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, per mezzo della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27), e dell'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134, del 22 maggio 2020, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato e depositato il 19.10.2018 l'esponente, Caporal Maggiore Capo Scelto delle Forze Armate in servizio presso il Comando Brigata di Supporto alla NATO Rapid Deployable Corps - ITA (Headquarters) a Solbiate Olona, poi trasferito d'autorità da dicembre 2019 al Reggimento di Supporto Tattico Logistico, sempre a Solbiate Olona, con l'incarico di "Operatore informatico", in data 24 novembre 2017 ha presentato istanza di assegnazione temporanea presso una Unità operativa dislocata nella sede di Lecce, al fine di poter fornire la dovuta assistenza a suo padre, portatore di handicap in condizioni di gravità.

2) In data 15.02.2018 lo Stato Maggiore dell'Esercito ha inviato la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sostenendo che "i reparti dislocati nella sede richiesta sono già alimentati nella posizione organicamente prevista per il ruolo ed il grado corrispondente a quella dell'istante (operatore informatico) ovvero non prevedono tale incarico nell'ambito delle posizioni elencate dalle vigenti tabelle organiche. Inoltre, si precisa che risultano presenti altri familiari (figlio, sorella e 1 affine) non oggettivamente impossibilitati a fornire la dovuta assistenza ... quanto precede, anche in considerazione delle conseguenze, fortemente penalizzanti per l'amministrazione, che comporta ogni concessione operata in tal senso, atteso che:

- l'art. 1506, comma 1, let. h bis del D.Lgs. n. 66 del 2010 statuisce che "in costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi (e della correlata temporanea assegnazione ex L. n. 104 del 1992), il militare interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse";

- l'art. 53 del D.Lgs. n. 151 del 2001 comma 3, prevede che "non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104".

3) Il ricorrente, con memoria datata 27.02.2018, ha rappresentato che:

a) suo padre è affetto da insufficienza renale cronica e necessita di effettuare presso il centro dialisi sedute depurative tre volte alla settimana;

b) data l'età del disabile e le condizioni psicofisiche in progressivo deterioramento, aggravate anche dalla recente perdita della moglie, il medesimo disabile ha necessità di essere opportunamente seguito ed assistito, non solo nella quotidianità, ma anche e soprattutto durante i necessari cicli di terapia;

c) il riferimento alla presenza di altri parenti in grado di prestare assistenza si appalesa quale rinvio, non più consentito, alle nozioni di continuità ed esclusività dell'assistenza, sicché, tali presenze non possono essere poste a base del diniego, anche perché gli "altri familiari (figlio, sorella e 1 affine)", che a detta dello Stato Maggiore sarebbero nelle condizioni di prestare la dovuta assistenza al disabile, sono oggettivamente e soggettivamente impossibilitati.

4) A maggior riprova di quanto sin qui esposto, il ricorrente ha allegato una dichiarazione del padre, con cui lo stesso ha espresso la precisa volontà di essere assistito dal ricorrente, nonché le dichiarazioni dei restanti parenti e affini, circa la propria rispettiva impossibilità a prestare assistenza al disabile.

5) In data 27 agosto 2018 lo Stato Maggiore dell'Esercito ha comunicato il diniego all'accoglimento dell'istanza.

6) In data 5 settembre 2018 l'istante ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento, richiedendo espressamente la produzione delle posizioni organiche dei reparti dislocati nella sede richiesta, con indicazione delle carenze di personale.

7) Con nota datata 10 ottobre 2018 lo SME ha riscontrato la richiesta di accesso "alle carenze organiche relative ruolo e grado dell'istante, rilevate negli Enti di F.A. di stanza in LECCE", comunicando che: "si conferma che trattasi di dati classificati e sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1048 del D.P.R. n. 90 del 2010, co. 1, let. r.. 3. Ad ogni modo, tenuto conto dei recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa che ne consentono la sola visione, si evidenziano di seguito, ai fini della comunicazione all'interessato, i dati complessivi d'interesse, soluzione che si ritiene possa contemperare le esigenze di riservatezza dell'Amministrazione con quelle del Graduato... In particolare, si precisa, confermando quanto già comunicato con lettera a seguito in b., che, presso la sede di auspicata assegnazione (LECCE), le complessive 486 posizioni organicamente previste per il ruolo Graduati presso gli Enti di Forza Armata, sono tutte utilmente occupate. Risultano, altresì, tutte occupate le complessive 74 posizioni (da operatore informatico) previste nella sede appetita. Per quanto attiene la documentazione afferente il procedimento amministrativo originato dall'istanza presentata dal Suo assistito, si inviano, in allegato, gli atti d'interesse, prodotti da questa Amministrazione. 6. Con la presente determinazione si ritiene definitivamente evasa la pratica in argomento".

8) Con un unico motivo l'esponente lamenta l'illegittimità del diniego di trasferimento per eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, carenza di istruttoria, anche in violazione dell'art. 6 della L. n. 241 del 1990 e violazione dell'art. 33, comma 3 L. n. 104 del 1992.

8.1) Lo stesso legislatore, con la L. 4 novembre 2010, n. 183, nel sostituire i commi 3 e 5 dell'art. 33, avrebbe chiarito la non necessità dei requisiti della continuità ed esclusività nell'assistenza, quali presupposti dei benefici ivi previsti.

L'eliminazione della previsione di tali requisiti troverebbe la propria ragione nella necessità di evitare le limitazioni alla concessione dei benefici di cui alla L. n. 104 del 1992, per favorire le misure di politica socioassistenziale consistenti in facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave, in funzione della salvaguardia dei valori di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.

Il riferimento, nella specie, alla presenza di altri parenti in grado di prestare assistenza si appalesa quale esplicito rinvio alle nozioni di continuità ed esclusività dell'assistenza, requisiti non più previsti per questa tipologia di permesso dopo la novella di cui all'art. 24 L. n. 183 del 2010.

8.2) Nulla sarebbe possibile desumere dalla lettura del provvedimento di diniego in merito alla valutazione degli ulteriori elementi forniti dal ricorrente in riscontro alla comunicazione del preavviso di diniego (ovvero: le gravi condizioni di salute del disabile e le esigenze assistenziali dello stesso, nonché, gli oggettivi impedimenti degli altri componenti il nucleo familiare impossibilitati ad assistere il disabile, vedovo e invalido al 100%).

L'amministrazione avrebbe ribadito quanto comunicato nel preavviso di diniego, utilizzando una formula stereotipata e standardizzata senza null'altro aggiungere in merito alle documentate osservazioni del ricorrente e senza, peraltro, specificare quali sarebbero le presunte difficoltà organizzative che non consentirebbero la concessione dei benefici richiesti.

8.3) L'esponente ha, pertanto, richiesto il deposito, ex art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione utile alla decisione della causa e, in particolare, le piante organiche degli Enti dislocati nella sede di Lecce, con indicazione delle carenze e del personale temporaneamente assegnato, anche in extra organico.

9) Si è costituita l'intimata Amministrazione, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

10) Con ordinanza n. 1608, del 12.11.2018, la Sezione, "Ritenuto, ad un sommario esame, che la domanda si presenta sprovvista del prescritto fumus, avendo l'amministrazione sufficientemente evidenziato, da un lato, come il ricorrente non trovi utile collocazione organica nella sede appetita (Lecce), essendo le posizioni di operatore informatico ivi previste tutte utilmente occupate; e, dall'altro, come l'esistenza di altri congiunti (figlio, sorella e affine del disabile), non oggettivamente impossibilitati a prestare l'assistenza, impedisca l'elargizione del beneficio;

Considerato, quanto al primo profilo, che:

- l'art. 981 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) stabilisce che: "Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme: ... articolo 33, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nel limite, per il personale di Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione";

- la disposizione sembra inequivoca nel senso che, ove affiori la mancanza del posto in organico, individuata con riferimento ai soli presupposti del ruolo e del grado ricoperti dall'istante, non grava alcun particolare onere motivazionale sull'amministrazione che vada al di là del mero richiamo a tale carenza (quale circostanza oggettivamente impeditiva: cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II - 24/5/2017 n. 804; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 23/06/2017, n. 844);

Ritenuto, poi, con riguardo all'ulteriore aspetto poco sopra evidenziato, che il provvedimento gravato indica con precisione la presenza di tre prossimi congiunti che non sembrano in condizioni tali da non poter assicurare un supporto assistenziale;

Ritenuto, a tal proposito, che, al fine di impedire un uso strumentale della disposizione, l'amministrazione può altresì valutare se la persona portatrice di handicap abbia parenti in loco con maggiori possibilità di prestare una effettiva assistenza (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 12/6/2017, n. 208; Cons. Stato, IV, 27/9/2018, che al riguardo precisa come, la dimostrazione che i parenti e affini del disabile non siano disponibili a occuparsi dell'assistenza al congiunto "necessita, altresì, di dati ed elementi di carattere oggettivo, idonei ad attestare l'indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza, tali da concretizzare un'effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare, nel contemperamento delle posizioni dei soggetti interessati"; analogamente, cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, 27/7/2018, n. 919, per cui: "...anche se con la novella del 2010 sono stati eliminati i requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza per l'ottenimento delle agevolazioni, ciò non significa che il beneficio debba essere automaticamente riconosciuto in assenza della prova della impossibilità totale o parziale degli altri parenti od affini a prestare assistenza. ... un tale orientamento, oltre che vanificare gli sforzi organizzativi delle amministrazioni pubbliche, vanificherebbe anche il perseguimento dei doveri di solidarietà familiare"); ..." ha respinto la formulata domanda cautelare.

11) In vista dell'udienza di merito il patrocinio resistente ha, in sintesi, rappresentato:

11.1) - di avere accolto l'istanza di accesso formulata dal ricorrente, comunicandogli in data 10 ottobre 2018 i dati complessivi d'interesse, ovvero che, presso la sede richiesta come destinazione (Lecce), le complessive 486 posizioni organicamente previste per il ruolo Graduati presso gli Enti di Forza Armata sono tutte utilmente occupate, come pure risultano occupate le complessive 74 posizioni (da operatore informatico) previste nella sede richiesta;

11.2) - che, nel merito, l'esponente non avrebbe colto la fondamentale differenza fra il requisito della "essenzialità" e quello, oggi non più richiesto, dell'"esclusività".

11.2.1) - Le motivazioni del rigetto, opposto dall'Amministrazione all'istanza del ricorrente, sarebbero da ricondurre, in primo luogo, alla presenza di altri familiari residenti in località più prossime al portatore di disabilità e non oggettivamente impossibilitati a prestargli assistenza - da cui deriverebbe la non essenzialità della presenza del ricorrente; e, in secondo luogo, sulle esigenze di natura organizzativa ed operativa dello strumento militare che spetta all'Amministrazione valutare, anche alla luce del più recente insegnamento del Supremo Consesso Amministrativo, seguito dalla giurisprudenza maggioritaria, per cui gli unici parametri entro i quali l'Amministrazione dovrebbe valutare se concedere o meno i benefici in questione sarebbero, da un lato, le proprie esigenze organizzative ed operative e, dall'altro, l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un uso strumentale. Il venir meno del presupposto della esclusività non implicherebbe, dunque, che la persona inabile abbia il diritto di scegliere il parente o affine da cui essere assistito, né che questi abbia il diritto indeclinabile di fruire del permesso in discorso, in quanto una siffatta conclusione comporterebbe una irragionevole compressione della discrezionalità amministrativa.

11.2.2) - Nel caso in cui l'interessato sia, come nella fattispecie de qua, un militare, dovrebbe essere riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze Armate e considerata la peculiarità dei compiti svolti, tenuto conto che l'art. 981 del D.Lgs. n. 66 del 2010 consente la concessione al personale miliare dei benefici di cui alla L. n. 104 del 1992, solo "ove possibile".

11.2.3) - Nella specie, non sussisterebbe neppure l'essenzialità della presenza dell'odierno ricorrente ai fini assistenziali, non avendo lo stesso provato documentalmente l'impossibilità dei congiunti del disabile - in particolare di un figlio, di una sorella e di un affine - di prestare la prevista assistenza, adducendo solo generiche motivazioni asseritamente impeditive.

11.2.4) - Le esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione militare non dovrebbero essere aprioristicamente e sempre sacrificate rispetto a quelle dei congiunti del dipendente che ha presentato l'istanza che, pur essendo nell'astratta condizione di poter prestare assistenza, invocano, per esentarsene, le proprie esigenze lavorative o familiari.

11.2.5) - Come ricavabile dalle informazioni fornite dall'Amministrazione in riscontro all'istanza di accesso agli atti del ricorrente, vi sarebbero nella specie le ostative esigenze di organizzazione del servizio da ritenersi inderogabili e, dunque, prevalenti su quelle rappresentate dall'istante (tenuto anche conto che la concessione dell'agevolazione richiesta comporta anche l'esonero del militare dal lavoro notturno, dalle operazioni internazionali e dalle attività addestrative alle stesse propedeutiche).

12) Il patrocinio del ricorrente ha, dal canto suo, contestato le controdeduzioni avversarie, ribadendo l'assoluta inconsistenza delle asserite imprescindibili esigenze organizzative, come sarebbe comprovato dalla circostanza che il ricorrente sarebbe stato trasferito nel dicembre del 2019 dal Comando Brigata al Reggimento di Supporto per sovraorganico del reparto di appartenenza, mentre, nelle more del procedimento, almeno altri venti graduati sarebbero stati trasferiti "a domanda" presso la sede di Lecce. A tal proposito, la difesa ricorrente insiste affinché sia disposta la produzione delle piante organiche degli Enti dislocati nella sede di Lecce, con indicazione delle carenze e del personale temporaneamente assegnato, anche in extra organico, nonché, della documentazione relativa ai movimenti del personale in uscita dal Comando di appartenenza del ricorrente, dall'ottobre del 2018, ed in entrata presso i comandi dislocati nella sede di Lecce, nel medesimo periodo.

13) All'udienza del giorno 8 luglio 2020, tenutasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza per mezzo della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) e dell'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134, del 22 maggio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

14) Preliminarmente, il Collegio ritiene utile delimitare il thema decidendum, chiarendo come lo stesso concerna esclusivamente il provvedimento di rigetto della domanda di assegnazione, in epigrafe specificato, e non anche la risposta fornita dall'Amministrazione in data 10 ottobre 2018, all'istanza di accesso agli atti del ricorrente del 5 settembre 2018.

Tale determinazione, espressamente adottata in relazione alla predetta istanza e a "definitiva evasione" della stessa (arg. dal documento allegato sub n. 10 della produzione ricorrente) non è stata formalmente impugnata né col ricorso introduttivo né separatamente, ai sensi dell'art. 116 comma 1 c.p.a., né risulta depositata in pendenza del giudizio in epigrafe l'istanza di cui all'art. 116, comma 2 c.p.a. In siffatte evenienze, quanto ricavabile dalla predetta determinazione, ormai inoppugnabile, verrà utilizzato a fini probatori nel ricorso in epigrafe, mentre risulta inaccoglibile la richiesta dell'ordine di esibizione, di cui all'art. 210 c.p.c., vertente sulle stesse informazioni oggetto della determinazione rimasta inoppugnata e in un ambito eccedente quello delineato dall'art. 65, comma 3 c.p.a., non potendosi aggirare l'onere di specifica contestazione (ex art. 64 c.p.a.), qui mediante impugnazione della risposta all'accesso, gravante sulla parte ricorrente (arg. cfr. Cons. Stato, V, 10.02.2020, n. 1004).

Va, pertanto, ribadito come ogni questione in punto di diritto di accesso ai documenti amministrativi esuli dall'oggetto del presente giudizio.

15) Fermo quanto sopra, il Collegio non può che confermare le conclusioni già raggiunte in sede di cognizione sommaria del gravame.

15.1) Ai sensi degli artt. 33, comma 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e 981, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come interpretati dalla prevalente e condivisibile giurisprudenza, già richiamata nella ordinanza cautelare n. 1608/2018 di questa Sezione, l'art. 33, comma 5, non si applica tout court al personale militare, ma nel limite previsto dall'art. 981, comma 1, lett. b), che richiede l'esistenza di un posto vacante in organico di identica professionalità presso la sede richiesta (cfr., ex multis, da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, Sent. 05-03-2020, n. 312).

In altri termini, il "diritto" del lavoratore a scegliere "ove possibile" la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, di cui all'art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992, nell'ambito delle Forze Armate presuppone la verifica che, presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo "stato" del militare, e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite "delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 16-02-2018, n. 987; id., 20-08-2020, n. 5157; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, Sent. 14-05-2020, n. 1002; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Bolzano, n. 286/2019; per la natura di interesse legittimo del cd. diritto al trasferimento, cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 11-01-2019, n. 274; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, Sent. 16-03-2020, n. 3270; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, Sent. 14-05-2020, n. 1002, per cui: "... il cosiddetto "diritto" a scegliere la sede di lavoro contemplato dall'articolo 33, quinto comma, della L. n. 104 del 1992 non è assoluto, potendo essere esercitato "ove possibile", con la conseguenza che, in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, poiché in questi casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, esso potrebbe determinare un pregiudizio per la collettività (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, I, n. 59/2020). Ne risulta che l'Amministrazione militare, nel vagliare le istanze di trasferimento dei dipendenti per prestare assistenza a un congiunto disabile, conserva un margine di discrezionalità per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative; discrezionalità che trova il proprio addentellato normativo nell'espressione "ove possibile" inserita in via incidentale nella disposizione del citato art. 33, quinto comma, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento di rigetto della domanda di assegnazione temporanea per assistenza al familiare portatore di handicap ove manchino posizioni organiche vacanti, previste per il ruolo e il grado, nella sede richiesta...").

15.2) Nel caso di specie, l'intimata Amministrazione ha indicato, tra le motivazioni alla base del diniego, non soltanto, le esigenze di natura organizzativa ed operativa dello strumento militare, ma, anche l'assenza di posizioni organiche per il ruolo e il grado posseduto dal ricorrente nelle sedi richieste, in quanto non disponibili ovvero non previste (ciò che trova riscontro nella già citata determinazione dello Stato Maggiore del 10.10.2018, di riscontro all'accesso agli atti).

15.3) Tale ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza resiste alle censure genericamente sollevate nel ricorso in epigrafe, basandosi su dati specificatamente addotti dall'Amministrazione e non altrettanto specificatamente contestati da parte ricorrente.

Né l'ostacolo, così frapposto dall'Amministrazione all'accoglimento dell'istanza, può essere superato reclamando una più accurata considerazione della situazione di eccedenza di organico presente nella sede attualmente occupata, atteso che, da un lato, quest'ultima considerazione si aggiunge e non si sostituisce a quella, invero dirimente, della mancanza del posto disponibile nella sede di destinazione anelata e, dall'altro, dal provvedimento di trasferimento d'Autorità del 3.12.2019, depositato in atti da parte ricorrente, non si evince affatto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la suddetta eccedenza, ma solo lo "scopo di soddisfare esigenze organico-funzionali" dell'ambito "di destinazione", peraltro ubicato nel medesimo Comune di Solbiate Olona ove si trova la sede "di partenza" (cfr. d'altronde, sulla valenza non dirimente dei trasferimenti nelle more disposti dall'Amministrazione: T.A.R. Calabria, Catanzaro, 05-03-2020, n. 436, che richiama Consiglio di Stato, Sez. III, 30-10-2019, n.7443, per cui l'Amministrazione "resta l'unica depositaria del potere di valutare le proprie esigenze e, conseguentemente, di ripartire le proprie risorse nel modo che ritiene migliore").

15.4) Per il resto, nel richiamare le considerazioni già ampiamente esposte nell'ordinanza n. 1608/2018, va ribadito come la presenza, come nella specie, di altri familiari del soggetto bisognoso di assistenza, ben possa costituire circostanza di fatto suscettibile di apprezzamento da parte dell'Amministrazione, nella complessiva ponderazione degli interessi da comporre nell'esercizio della discrezionalità ad essa spettante, pur dopo la riforma del 2010 che ha eliminato la previsione dei presupposti della continuità ed esclusività dell'assistenza (cfr., in tal senso, la già citata sentenza n. 3270/2020). A seguito dell'evoluzione normativa, infatti, la L. n. 183 del 2010 ha sì, eliminato detti presupposti, non più necessari per accogliere l'istanza, ma senza con ciò aprioristicamente relegare in subordine e sacrificare le esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione militare rispetto a quelle dei familiari del soggetto bisognoso di assistenza, i quali - pur trovandosi in condizione di poter prestare assistenza - invocano esigenze lavorative o familiari per esentarsene (cfr. la già citata sentenza n. 312/2020; nonché, T.A.R. Friuli-V. Giulia, Trieste, Sez. I, Sent. 03-02-2020, n. 59, per cui: "... nel contesto di tale bilanciamento, l'Amministrazione può, dunque, e deve tenere conto anche "del fatto che sussistono ulteriori congiunti viciniori al disabile, astrattamente non impossibilitati a prestare la dovuta assistenza. Infatti, sebbene l'esclusività dell'assistenza non sia più un requisito necessario per accogliere l'istanza, tuttavia ciò non toglie che le esigenze organizzative ed operative dell'amministrazione non debbano neanche essere aprioristicamente e sempre sacrificate rispetto a quelle, ad esempio, di altri congiunti del dipendente che ha presentato l'istanza e che, pur essendo anch'essi nell'astratta condizione di poter prestare assistenza, invocano, per esentarsene, le proprie esigenze lavorative o familiari o di studio").

A tal riguardo, se da un lato non si ritengono sufficienti le "dichiarazioni sostitutive" depositate dai familiari del ricorrente al fine di dimostrare l'asserita impossibilità a prestare assistenza al genitore disabile del ricorrente medesimo, perché assorbiti da problemi personali e familiari tali da non poter dedicare attenzione e cure al proprio parente e/o affine (cfr. la citata sent. 16-03-2020, n. 3270); dall'altro, e al contempo, si ritiene immune dalle dedotte censure la valutazione di non essenzialità della presenza del ricorrente al fine di garantire l'assistenza al disabile.

Il suesposto motivo risulta, quindi, infondato.

16) Conclusivamente, pertanto, il ricorso in epigrafe specificato va respinto.

17) Nondimeno, la natura della pretesa avanzata e le posizioni giurisprudenziali non del tutto omogenee in questa materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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