Il periodo di frequenza della Scuola Militare Nunziatella di Napoli non è computabile ai fini della maturazione dell'assegno funzionale ex art. 8, comma 3 del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 52, che costituisce un trattamento accessorio da riconoscersi agli ufficiali dell'Esercito a partire dal diciassettesimo anno di servizio. (rigetto il ricorso)
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 27/05/2020, n. 5575
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12747 del 2016, proposto da
A.B. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Falco, Anna Cuomo, Maria Luisa Simonelli, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Falco in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Centro Unico Stipendiale Esercito, Stato Maggiore Esercito non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. (...) in data 22 febbraio 2016 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, recante parere negativo in merito alla possibilità di riconoscere, agli Ufficiali provenienti da ruoli inferiori, i periodi di servizio svolti presso le scuole militari in qualità di Allievo frequentatore, come utili alla maturazione dell'assegno funzionale ex art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 52 del 2016;
- della circolare prot. n. (...) in data 4 agosto 2016 del Ministero della Difesa - Centro Unico Stipendiale Esercito con il quale è stato pubblicato e reso noto il provvedimento suindicato e ribadito il parere negativo di cui sopra;
- se ed in quanto possa occorrere, della circolare prot. n. (...) in data 4 dicembre 2001 del Ministero della Difesa;
- di ogni altro atto connesso, conseguente o consequenziale;
nonché
per la declaratoria del diritto a percepire l'assegno funzionale ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 e dell'art. 1, comma 8 del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, ivi compresi interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri;
Svolgimento del processo
Le parti ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa n. M_D GMIL REG2016 0098370 del 22.2.2016, comunicato a tutti gli Enti e Distaccamenti della Forza Armata, a mezzo pubblicazione, in data 4.8.2016, con la circolare del Centro Unico Stipendiale Esercito n. M_D E25720 REG2016 0030704, con la quale la Direzione Generale del Ministero ha espresso, in via definitiva, il proprio parere negativo in merito alla possibilità di riconoscere, agli Ufficiali "provenienti dai ruoli inferiori", i periodi di servizio svolti presso le scuole militari in qualità di allievo frequentatore, come utili alla maturazione dell'assegno funzionale ex articolo 8, comma 3 del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 52; nonché la circolare prot. n. (...) in data 4 agosto 2016 del Ministero della Difesa - Centro Unico Stipendiale Esercito con il quale è stato pubblicato e reso noto il provvedimento suindicato e ribadito il parere negativo.
I ricorrenti in sostanza lamentano il mancato riconoscimento del diritto alla maturazione dell'assegno funzionale ex articolo 8, comma 3 del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 52, costituente un trattamento accessorio da riconoscersi agli ufficiali dell'Esercito a partire dal diciassettesimo anno di servizio.
In particolare, i ricorrenti sono tutti Ufficiali dell'Esercito Italiano frequentatori del 206 Corso della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, che sono stati arruolati come volontari con la ferma di anni tre e poi, una volta diplomatisi presso la suddetta scuola militare, ammessi all'Accademia Militare di Modena quali vincitori del concorso per l'ammissione al 178 corso e successivamente sono stati tutti nominati Ufficiali in servizio permanente effettivo con il grado di Sottotenente dell'Esercito.
Si dolgono del fatto che l'Amministrazione non ha riconosciuto, ai fini del raggiungimento del diciassettesimo anno di servizio, anche il periodo di frequenza della Scuola Militare Nunziatella e, di conseguenza, non ha riconosciuto la decorrenza dell'assegno funzionale ex articolo 8, comma 3, del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 52 a partire dal compimento del diciassettesimo anno dall'ingresso presso la suddetta scuola militare (ovverosia a decorrere dal 23 luglio 2010).
Le parti ricorrenti hanno, in sostanza, dedotto la violazione dell' art. 1, comma 8 del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, dell'art. 8, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 e dell'art. 3 delle L. 7 agosto 1990, n. 241.
Nello specifico,il testo dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 379 del 1987, convertito con modificazioni in L. 14 novembre 1987, n. 468 prevede che "Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato è attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire".
L'8 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha ridisciplinato la materia prevedendo, al comma 3, che per gli "ufficiali provenienti dai ruoli inferiori", a decorrere dal 1 dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi indicati nell'apposita tabella.
Parte ricorrente sostiene che il termine "ufficiali provenienti dai ruoli inferiori" si riferisce anche a coloro che hanno frequentato le scuole militari (come La Nunziatella) completando con esito positivo il corso di studi triennale e, pertanto, il predetto corso di studi debba essere valutato ai fini della maturazione dei diciassette anni necessari a percepire l'assegno in questione.
A tal fine, secondo i ricorrenti, sarebbe stata corretta l'interpretazione data alla normativa in esame dalla circolare del Ministero della Difesa del 3.11.2015, conforme alla tesi dei ricorrenti, e non quella data dalla successiva circolare del 22.2.2016 e dalla nota del 4.8.2016, che invece hanno concluso in senso contrario.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa resistendo al ricorso ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito vantato.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 29.4.2020.
Motivi della decisione
1) Il ricorso si palesa infondato.
2) Secondo i ricorrenti l'attuale previsione normativa dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, ai fini dell'assegno funzionale della provenienza "dai ruoli inferiori" comporta, a differenza della precedente previsione inerente agli ufficiali "provenienti da carriere e ruoli diversi" (art. 1, comma 8, del D.L. n. 379 del 1987), la necessità di computare nel periodi di anzianità necessario anche il periodo di frequenza della Scuola Militare Nunziatella, in conformità con quanto indicato dalla circolare del 3.11.2015, successivamente smentita dalla successiva circolare del 22.2.2016 e dalla nota del 4.8.2016.
Al riguardo il Collegio rileva come l'interpretazione dei ricorrenti non può dirsi fondata.
In primo luogo la controversia non verte sulla legittimità o meno delle circolari, trattandosi di circolari interpretative, senza autonoma valenza provvedimentale, bensì è incentrata sull'effettiva spettanza del diritto a percepire l'assegno funzionale, ovvero sull'esistenza dei suoi presupposti di applicazione.
Al riguardo, il Collegio non ritiene che la modifica normativa comporti la conseguenza indicata dai ricorrenti di consentire il computo a del periodo di frequenza della Scuola Militare Nunziatella, in quanto l'espressione "ufficiali provenienti dai ruoli inferiori" non giustifica tale interpretazione.
Come rilevato dall'Avvocatura dello Stato in sede difensiva, infatti, la modifica non ha mutato la ratio della disposizione che è quella di remunerare l'anzianità di servizio al personale non dirigente che proviene da carriere e ruoli aventi carattere sistematico e non transitorio o formativo.
La normativa in questione deve essere interpretata in linea di continuità con quanto indicato nella precedente circolare del 4 dicembre 2001 che, a fronte della diversa ma analoga espressione "provenienti da carriere e ruoli diversi", ha escluso la computabilità del periodo trascorso presso le scuole militari proprio facendo leva sulla necessità di provenienza da un vero e proprio profilo professionale militare, avente carattere sistematico, autonomo, non meramente transitorio o formativo e che avrebbe potuto potenzialmente caratterizzare l'intera vicenda lavorativa del soggetto, ove non fosse transitato nei ruoli ufficiali.
Tale lettura è stata, infatti, sostanzialmente ripesa dalla circolare del 22 febbraio 2016 e dalla nota del 4.8.2016, che hanno superato precedente circolare del 3 novembre 2015, invocata dai ricorrenti.
Né paiono decisivi, in senso contrario, i richiami alle norme del Codice dell'Ordinamento Miliare operate dai ricorrenti e, in particolare, all'art. 790, comma 1, 627, comma 5, 793, comma 2, 788, comma 1, e 2052, comma 1, dai quali secondo i ricorrenti si evincerebbe l'equiparazione tra il personale militare effettivo e gli allievi delle scuole militari e il rientrare di questi ultimi nell'ambito dei ruoli, anche ai fini dell'assegno in esame.
Al riguardo il Collegio evidenzia come dalle richiamate disposizioni non si evinca tale equiparazione ai fini dell'assegno funzionale, non contemplando degli specifici ruoli per gli allievi delle Scuole militari, seppure gli stessi sono in generale equiparati ai militari di truppa.
3) Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La peculiarità delle questioni trattate e l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali costituiscono elementi che rendono applicabile l'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a., con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
14-06-2020 05:00
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