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Sentenza

Il trasferimento dei militari costituisce l’espressione di un potere ampiamente ...
Il trasferimento dei militari costituisce l’espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione finalizzato a soddisfare le esigenze organizzative della stessa; a fronte di tale potere la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze personali e professionali, è, senz'altro, recessiva ed il suo interesse a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, sì che la censurabilità, in sede giurisdizionale, delle scelte operate dall’amministrazione può avvenire solo nei ristretti limiti della palese illogicità ed irrazionalità
Pubblicato il 04/05/2020

N. 04607/2020 REG.PROV.COLL.

N. 07883/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7883 del 2013, proposto da
B.M.+ altri, elettivamente domiciliati in Roma, via delle Baleniere n. 98 presso lo studio dell'avv. Sebastiano Russo che li rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante Generale p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;

nei confronti

MORELLO CHRISTIAN e GIUSEPPE CASTELLINO - non costituiti in giudizio

per l'annullamento

della determinazione n. 0136927/13 del 09/05/13, con cui il Comando generale della Guardia di finanza – I Reparto Ufficio Pe.I.S.A.F. ha respinto le domande di trasferimento presentate dai ricorrenti nell'ambito del piano degli impieghi centralizzato del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2013,

e per la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi dell'art. 84 comma 5 d. l. n. 18/2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta l'11/07/13 e depositato il 07/08/13 gli esponenti in epigrafe indicati, tutti appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, hanno impugnato la determinazione n. 0136927/13 del 09/05/13, con cui il Comando generale della Guardia di finanza – I Reparto Ufficio Pe.I.S.A.F. ha respinto le domande di trasferimento da loro presentate nell'ambito del piano degli impieghi centralizzato del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2013, ed hanno chiesto la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.

La Guardia di finanza ed il Ministero dell'economia e delle finanze, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 10/09/13, hanno concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 3971/2013 del 09/10/13 il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 28/04/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Gli esponenti in epigrafe indicati, militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, impugnano la determinazione n. 0136927/13 del 09/05/13, con cui il Comando generale della Guardia di finanza – I Reparto Ufficio Pe.I.S.A.F. ha respinto le domande di trasferimento da loro presentate nell'ambito del piano degli impieghi centralizzato del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2013, e chiedono la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.

Con una serie di censure tra loro connesse i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e l'eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta in quanto il mancato accoglimento delle domande di trasferimento deriverebbe dall'irragionevolezza intrinseca delle scelte della Guardia di finanza che avrebbe omesso di contemperare le esigenze organiche e di servizio con quelle personali dei richiedenti.

Infatti, la Guardia di finanza, dopo avere prospettato, in fase di avvio della procedura di trasferimento, la situazione della forza organica dei propri reparti territoriali, avrebbe assegnato a militari neo-assunti gran parte delle sedi richieste dai ricorrenti i quali sarebbero in possesso di una maggiore anzianità di servizio né tale condotta potrebbe essere giustificata con l'esigenza di uno svecchiamento di determinati reparti, prospettata nella nota prot. n. 138957 del 10/05/12, stante la genericità dei criteri per definire un militare vecchio o giovane e, comunque, l'ingiustificata disparità di trattamento tra militari aventi diversa età anagrafica; per altro, tale modus procedendi si porrebbe in contrasto con gli atti generali che regolano la procedura di trasferimento i quali attribuiscono rilevanza all'anzianità di servizio, ai fini del riconoscimento del beneficio.

I motivi sono infondati.

Il trasferimento dei militari costituisce l'espressione di un potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione finalizzato a soddisfare le esigenze organizzative della stessa; a fronte di tale potere la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze personali e professionali, è, senz'altro, recessiva ed il suo interesse a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, sì che la censurabilità, in sede giurisdizionale, delle scelte operate dall'amministrazione può avvenire solo nei ristretti limiti della palese illogicità ed irrazionalità (in questo senso Cons. Stato n. 5523/19, Cons. Stato n. 2267/19, Cons. Stato n. 3255/18).

Il Tribunale ritiene che nella fattispecie la valutazione dell'amministrazione sia ampiamente giustificata e che non sussista l'ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di appartenenti alla Guardia di finanza prospettata nel gravame.

In proposito, va innanzi tutto, rilevato che la materia del trasferimento dei militari della Guardia di finanza è regolata dalla circolare n. 379389/09 dell'11/11/09 la quale specifica che le sedi indicate come vacanti dall'amministrazione prima dell'inizio della procedura (risalente al mese di novembre di ogni anno) hanno carattere meramente indicativo dal momento che “il dato viene esternato al solo scopo di fornire un approssimativo parametro di orientamento nella scelta delle richieste da parte dei militari interessati in quanto riferibile ad un periodo largamente antecedente rispetto a quello preso in considerazione per l'elaborazione delle istanze…e, pertanto, con altissime probabilità di non coincidenza” (pag. 23); infatti, i dati presi in considerazione ai fini dell'elaborazione informatica del piano degli impieghi centralizzato fanno riferimento alla situazione di organico “aggiornata al 15 aprile e comprensiva dei provvedimenti già disposti a tutto il 31 dicembre successivo” (pag. 40 della circolare).

Da ciò si evince che la comunicazione delle sedi effettuata prima dell'inizio della procedura di trasferimento non è idonea ad ingenerare alcun legittimo affidamento in capo ai militari partecipanti alla procedura stessa proprio in ragione della provvisorietà dei dati comunicati e della necessità di tenere conto della situazione di organico effettiva esistente al momento in cui i trasferimenti divengono operativi.

Inoltre, contrariamente a quanto prospettato nel gravame, l'assegnazione disposta dal Comando Generale con le note prot. n. 0023788/13 del 24/01/13 e n. 0083700/13 del 19/03/13 nei confronti dei neo-finanzieri ha riguardato, per la gran parte, sedi situate al centro-nord e non al sud.

In ogni caso, tale ultima assegnazione legittimamente ha dovuto tenere conto:

- delle vacanze esistenti nel momento in cui è divenuto attuale l'ingresso dei finanzieri non potendosi, ovviamente, attendere l'esito della procedura di mobilità relativa al piano centralizzato degli impieghi i cui trasferimenti sarebbero divenuti operativi solo alcuni mesi dopo;

- del “principio generale di divieto di prima assegnazione nel territorio ricompreso nella giurisdizione del Comando Regionale avente competenza sui luoghi di residenza delle famiglie d'origine proprie o del coniuge con esclusione del personale originario dell'area geografica ove insistono i Comandi Interregionali dell'Italia Nord Occidentale e Nord Orientale” per i quali vige una disciplina particolare (pag. 127 della circolare).

A ciò si aggiunga che la necessità, prospettata dall'amministrazione, di assegnare personale con minore età anagrafica a reparti caratterizzati da un'elevata età media costituisce esigenza apprezzabile a cui legittimamente può ispirarsi l'ampia discrezionalità di cui dispone l'amministrazione militare nell'assegnazione delle sedi al personale.

Nella fattispecie, pertanto, non è configurabile la dedotta ingiustificata disparità di trattamento e ciò sia per la natura di mero fatto degli interessi dei militari ricorrenti a ricoprire determinate sedi sia per la mancanza di omogeneità tra l'assegnazione delle sedi ai militari neo-assunti e il trasferimento dei militari già in servizio.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 84 comma 6 d.l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Michelangelo Francavilla		Pietro Morabito
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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