Il trasferimento del personale dell'Esercito Italiano disposto per ragioni di servizio ha natura di trasferimento d'autorità e, laddove comporti una dislocazione geografica a distanza superiore ai 10 chilometri e in un Comune diverso da quello in cui ricade il reparto di precedente assegnazione, dà diritto al riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 86/2001.
T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 17/09/2019, n. 383
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2019, proposto da
R.S.D., P.D.C., G.G., A.G., M.R.M., P.P., M.P., A.R., E.S., rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Antonio Cleopazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, legalmente appresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege, con sede in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
previa sospensiva
dei provvedimenti con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha disposto il recupero delle somme precedentemente liquidate ai ricorrenti, nonché di tutti i provvedimenti annessi connessi, presupposto e consequenziali;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo dei ricorrenti a percepire l'indennità di trasferimento di cui all'art. 1 della L. n. 86 del 2001 con consequenziale condanna dell'Amministrazione alla corresponsione di quanto dovuto per detto titolo con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì del saldo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. I ricorrenti, militari dell'Esercito, già impiegati presso il Battaglione logistico "Ariete" di Maniago e attualmente trasferiti presso altri reparti, impugnano il Provv. del 19 giugno 2019 (all. 2 dell'Amministrazione), di cui in epigrafe, con il quale è stata loro revocata la corresponsione dell'indennità, prevista dall'art. 1 della L. n. 86 del 2001, e si è contestualmente disposto il recupero delle relative somme.
Precisano di avere formulato la richiesta di trasferimento, nel 2013, mediante la compilazione di un formulario prestampato (all. 1 dell'Amministrazione) in ragione della preannunciata soppressione della originaria sede di servizio, dove erano inquadrati, e al trasferimento d'autorità che sarebbe stato conseguentemente disposto nei propri confronti.
A fondamento della revoca, qui impugnata, viene evidenziato che il beneficio non spetterebbe nel caso di specie, in quanto il trasferimento sarebbe comunque avvenuto "a domanda" e perché, in ogni modo, l'originaria sede di servizio non sarebbe stata soppressa.
2. Secondo i ricorrenti, la sottoscrizione del modello prestampato contenente la domanda di assegnazione alla sede prescelta, non avrebbe però consentito di riqualificare la fattispecie in termini di trasferimento a domanda, come erroneamente sostenuto dall'Amministrazione, dal momento che il trasferimento in questione era stato comunque disposto non già su iniziativa e nell'interesse dei dipendenti, bensì per le esigenze funzionali dell'apparato militare e per la conseguente soppressione del reparto di appartenenza
Precisano, inoltre, che la successiva decisione dell'Amministrazione di non procedere alla prevista soppressione del reparto non avrebbe inciso sulla natura autoritativa del trasferimento, disposto nei confronti dei ricorrenti, trattandosi pur sempre di una autonoma scelta organizzativa, finalizzata al perseguimento delle sole esigenze della Forza Armata (rispetto alle quali l'interesse dei dipendenti ad indicare la sede di futura assegnazione si collocherebbe in una posizione del tutto recessiva).
Concludono, pertanto, oltreché per l'annullamento del provvedimento di revoca, per l'accertamento del diritto all'indennità di trasferimento e per la condanna al pagamento delle somme a tale titolo spettanti.
3. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione ha insistito per la reiezione del ricorso, sottolineando come, nella fattispecie, l'indennità non sarebbe dovuta in quanto, all'esito del procedimento di riorganizzazione, la sede di appartenenza non è stata comunque soppressa.
4. Il ricorso è manifestamente fondato, sicché sussistono i presupposti per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., eventualità di cui le parti sono state ritualmente informate nel corso dell'udienza, come attestato nel relativo verbale.
5. Il Collegio deve richiamare in proposito il consolidato insegnamento giurisprudenziale, già riaffermato da questo Tribunale (T.A.R. F.V.G. n. 188 del 2019) secondo il quale "in ogni ipotesi di trasferimento disposto per ragioni di servizio ..., e quindi non direttamente e immediatamente ricollegato all'iniziativa del militare interessato nell'ambito dei procedimenti ordinari, non può negarsi la natura di trasferimento 'di autorità', che, ove come nella specie connotato dalla dislocazione geografica a distanza superiore ai 10 chilometri e in comune diverso da quello in cui ricade il reparto di precedente assegnazione, implica il riconoscimento del diritto alle indennità previste per i trasferimenti di autorità ivi compresa quella ex art. 1 comma 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86"; pertanto "tali indennità competono al verificarsi del presupposto a prescindere dai luoghi di residenza e/o dimora dei militari interessati" (così ad es. Cons Stato, Sez. IV, n. 5459 del 2017; vd. inoltre: T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 1553 del 2018)
Alla luce di tale indirizzo, deve essere rilevato, in primo luogo, che il trasferimento di tutti i ricorrenti è avvenuto esclusivamente in ragione della soppressione del reparto di appartenenza, prefigurata dall'Amministrazione, ossia in funzione di preminenti esigenze organizzative generali, rispetto alle quali la richiesta degli interessati non ha esercitato alcuna interferenza causale, configurandosi, a ben vedere, come mera manifestazione (non vincolante) del gradimento per una delle possibili sedi, presso le quali avrebbe potuto essere autoritativamente disposta la prevista riassegnazione.
In secondo luogo, la circostanza che l'Amministrazione abbia in seguito ritenuto di mantenere in essere la sede di servizio non incide, tuttavia, sulla natura autoritativa del trasferimento disposto nei confronti dei ricorrenti, la cui originaria qualificazione non può essere infatti intaccata (se non in violazione di un immanente canone di certezza delle posizioni giuridiche) dalle successive vicende che, anche a distanza di anni, abbiano interessato le determinazioni organizzative della Forza Armata.
6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.
Conseguentemente deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle indennità e degli emolumenti domandati, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 86 del 2001, con la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle residue somme a tale titolo dovute, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data del trasferimento al saldo.
7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della parziale novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:
a) annulla gli atti impugnati;
b) dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle indennità e degli emolumenti richiesti;
c) condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente le residue somme a tale titolo dovute, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, computati dalla data del trasferimento al saldo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 con l'intervento dei Magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
28-06-2020 15:02
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