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Sentenza

In ambito militare il giudizio di inidoneità psico-fisica espresso dalla Commiss...
In ambito militare il giudizio di inidoneità psico-fisica espresso dalla Commissione medica ospedaliera che si sia conformata alle norme tecniche di settore non può essere contestato con riferimento al diverso esito degli accertamenti sanitari effettuati presso strutture non militari, quali gli ospedali civili ovvero all'eventuale miglioramento delle condizioni di salute in presenza di patologie suscettibili di evoluzione.
T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 27/07/2020, n. 492


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via XX Settembre, n. 60;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

Comando logistico dell'Esercito, Comando sanità e veterinaria Roma, Commissione interforze di seconda istanza, Roma, Dipartimento Militare di Medicina Legale, Milano non costituiti in giudizio;

per l'annullamento/dichiarazione di nullità previa emanazione di ogni più opportuno provvedimento cautelare

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'accertamento sanitario in data 16 ottobre 2019 del Comando Logistico dell'Esercito, Comando Sanità e Veterinaria, Roma, Commissione Medica Interforze di 2 istanza di Roma, il cui esito e motivazione è stato notificato il successivo 20 novembre 2019, con il quale la Commissione ha espresso un giudizio di permanente inidoneità al servizio di istituto della Guardia di Finanza, nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali nonché quelli citati nel provvedimento medesimo e, per quanto di ragione, nel testo del presente ricorso, ivi compresa, per quanto di ragione ed in relazione a quanto infra il giudizio della Commissione medica di primo grado;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 21 gennaio 2020:

annullamento/dichiarazione di nullità previa emanazione di ogni più opportuno provvedimento cautelare dell'accertamento sanitario in data 16 ottobre 2019 del Comando Logistico dell'Esercito, Comando Sanità e Veterinaria, Roma, Commissione Medica Interforze di 2 istanza di Roma, il cui esito e motivazione è stato notificato il successivo 20 novembre 2019, con il quale la Commissione ha emesso "un provvedimento medico legale di permanente inidoneità al servizio di istituto della Guardia di Finanza" nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali nonché quelli citati nel provvedimento medesimo e, per quanto di ragione, nel testo del presente ricorso, ivi compresa, per quanto di ragione ed in relazione a quanto infra il giudizio della Commissione medica di primo grado;

della determina di congedo del Comandante del Comando Regionale Piemonte in data 3 dicembre 2019 prot. -OMISSIS- notificata al ricorrente il successivo 30 dicembre 2019, nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Flavia Risso;
Svolgimento del processo

Con il gravame indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato l'accertamento sanitario in data 16 ottobre 2019 del Comando Logistico dell'Esercito, Comando Sanità e Veterinaria, Roma, Commissione Medica Interforze di 2 istanza di Roma, con il quale la Commissione ha espresso un giudizio di permanente inidoneità al servizio di istituto della Guardia di Finanza, nonché gli atti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto l'illegittimità per violazione di legge con riferimento all'art. 3 della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria e motivazione, violazione di legge con riferimento all'art. 2 del D.Lgs. n. 68 del 2001, eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e mancata considerazione di circostanze essenziali, eccesso di potere per irragionevolezza, incongruità, insufficienza ed illogicità.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa.

All'udienza camerale del 15 gennaio 2020 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare.

In data 21 gennaio 2020 il ricorrente ha depositato un atto di motivi aggiunti con il quale ha dedotto, in via diretta nei confronti dell'accertamento della Commissione medica di 2 istanza e in via derivata nei confronti dell'atto di congedo notificato il 30 dicembre 2019, le seguenti censure: violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all'art. 3 della L. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione ed istruttoria, incongruità e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nonché dei criteri interpretativi ed applicativi in relazione alla Direttiva del 18 marzo 2009 del Comando Logistico dell'Esercito, violazione di legge con riferimento all'art. 10 della Direttiva del 18 marzo 2009 e con riferimento all'art. 97 della Costituzione e ha esteso nei confronti dell'atto di congedo le censure già dedotto nel ricorso principale avverso l'accertamento della Commissione medica di 2 istanza.

Il giorno 10 giugno 2020, il Collegio si è riunito mediante collegamento da remoto in videoconferenza - secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - dando atto che nessuna delle parti aveva chiesto la discussione orale ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. n. 28 del 2020. La causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 84 comma 5 del D.L. n. 18 del 2020.
Motivi della decisione

1.1. - Con il primo motivo di gravame, il ricorrente sostiene che il giudizio della Commissione medica di 2 istanza sarebbe viziato da difetto di istruttoria e motivazione poiché farebbe proprie sic et simpliciter le conclusioni diagnostiche e prognostiche della commissione di primo grado, i cui errori - quindi - non sarebbero stati emendati e avrebbe aggravato le conclusioni a cui era giunto l'Organismo sanitario di prima istanza senza rafforzare istruttoria e motivazione, limitandosi ad una mera attività burocratica, senza visite specialistiche od esami strumentali dai quali fosse scientificamente possibile dedurre o un errore valutativo della precedente Commissione o un imprevisto aggravamento delle situazione fisica del ricorrente.

Il ricorrente sostiene che la motivazione dei provvedimenti delle due Commissioni sarebbe solo apparente, e così l'istruttoria, essendo basata su presupposti di fatto del tutto diversi da quelli secondo i quali il ricorrente avrebbe dovuto essere valutato.

Il ricorrente afferma che i provvedimenti impugnati sono in aperto contrasto con la lettera della legge nella parte in cui vorrebbero - a sostegno delle determinazioni da essi recate - assegnare alla figura del ricorrente ed al corpo cui appartiene delle prerogative che per legge tale figura e tale corpo non hanno e non possono avere.

Più nello specifico, il ricorrente sostiene che per giustificare il giudizio di inidoneità al servizio, che con il secondo provvedimento è ritenuta permanente, infatti, viene affermato che la figura del Luogotenente della Guardia di Finanza, ovverosia un operatore della Guardia di Finanza, abbia permanenti qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, mentre tale circostanza sarebbe errata.

Secondo il ricorrente, tale configurazione dei compiti di istituto non appartengono minimamente alla Guardia di Finanza e ancor meno alla posizione del ricorrente medesimo, poiché ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 68 del 2001, la Guardia di Finanza avrebbe compiti di "Polizia economica e finanziaria" mentre i compiti di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 2001 sarebbero da esercitarsi "in concorso" ai sensi dell'art. 16 della L. n. 121 del 1981.

A parere del ricorrente la Commissione avrebbe equivocato poiché avrebbe valutato la posizione del ricorrente come se fosse quella di un Carabiniere, mentre al contrario, il ricorrente è un Finanziere, e le possibilità che il suo corpo sia chiamato a mantenere l'ordine e la pubblica sicurezza sarebbe del tutto residuale ed atipica.

Il ricorrente sostiene che la permanente attività di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria sia considerata, erroneamente, centrale nella motivazione della Commissione, che avrebbe elevato tale attività, del tutto atipica e secondaria, a primaria e tipica.

Peraltro, nella parte in fatto del gravame, il ricorrente afferma che il comandante di Tenenza ha il controllo delle tre squadre, nonché la responsabilità delle stesse, che si tratta di un lavoro che viene svolto principalmente nella sede della Tenenza, che si sostanzia nel controllo, coordinamento e direzione delle varie squadre nonché nel riesame degli atti redatti dalle stesse sulla base degli accertamenti compiuti, che caratteristica fondamentale del ruolo del Comandante è il rapporto con i superiori gerarchicamente intesi e con l'autorità giudiziaria, nonché l'attività di rappresentanza esterna (ad esempio le cerimonie pubbliche) e che- di fatto- tali ultime incombenze sono gli unici atti "esterni" all'ufficio che un comandante di tenenza compie, essendo altrimenti "relegato" all'interno dell'ufficio.

Infine, il ricorrente sostiene che siano fuori luogo le definizioni della Commissione medica in ordine alle supposte limitazioni che il ricorrente patirebbe per il solo fatto di essere -OMISSIS-.

1.2. - Il Collegio ritiene di poter valutare congiuntamente a tale motivo di ricorso anche la censura contenuta al punto 2) dei motivi aggiunti, con la quale il ricorrente sostiene che l'esito di non idoneità ed il successivo congedo non abbiano tenuto conto delle direttive del 18 marzo 2009.

Più nello specifico, il ricorrente evidenzia che a pagina 9 la direttiva prevede che "L'idoneità...non va valutata con unico riferimento al tipo di menomazione ma tenendo conto delle residue capacità, delle caratteristiche individuali del lavoratore e delle attività da svolgere concretamente e non ipoteticamente".

Il ricorrente sostiene che la Commissione abbia operato un giudizio solo sulle attività ipoteticamente espletabili e non su quelle concretamente svolte dal ricorrente, tenendo conto dell'età, del grado e della categoria e degli incarichi da svolgere e che nel verbale non vi sarebbe neppure un inciso sul suo reale ed attuale stato di salute, con conseguente vizio di istruttoria e di motivazione.

In via del tutto preliminarmente, il Collegio osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, "nel procedimento di collocamento in congedo assoluto per infermità del personale militare, il giudizio delle Commissioni mediche ha natura vincolante rispetto alla successiva determinazione di competenza dell'Amministrazione di appartenenza del militare, in capo alla quale non residua alcun margine di valutazione per adibire il dipendente a mansioni meno gravose" (T.A.R Roma-Lazio, sez. II, 30 novembre 2012, n. 10009) e "una volta che la Commissione medica ospedaliera ha emanato il referto di inidoneità assoluta dell'appellato, all'Amministrazione non residuava alcun potere diverso da quello dell'adottare il provvedimento di congedo assoluto per infermità, il quale ha alla sua base due ragioni concorrenti: quella di tutelare l'Amministrazione, espungendo un soggetto non più idoneo a svolgere le prestazioni richieste, ma soprattutto quella di tutelare lo stesso dipendente, evitando che la continuazione dell'attività possa procurargli più gravi conseguenze e più profonde patologie" (Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1690).

Inoltre gli accertamenti sanitari effettuati dalle Commissioni mediche sono caratterizzate da discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice amministrativo solo per irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.

Sul punto si richiama quanto evidenziato recentemente dal T.A.R Sicilia-Palermo "Il giudizio della Commissione medica ospedaliere rientra, infatti, nella discrezionalità tecnica di tale organo, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Di conseguenza, il sindacato che il giudizio della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte da tali organi tecnici deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del giudice (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 20 maggio 2020, n. 1008 che richiama Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2019, n. 4126, 2 novembre 2010, n.7732 e 9 aprile 2018, n. 2140).

Ebbene, il Collegio nel giudizio espresso dalla Commissione medica Interforze di 2 istanza non ravvisa elementi di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti e neppure ritiene che sia ravvisabile un difetto di istruttoria e di motivazione.

Invero, la motivazione del giudizio espresso dalla Commissione medica Interforze di 2 istanza risulta articolata e completa.

Più nello specifico, il giudizio della Commissione medica Interforze di 2 istanza "1) Non idoneo permanentemente al servizio d'istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto a decorrere dal 16/10/2019. SI reimpiegabile nelle qualifiche funzionati del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex art. 14, comma 5, L. 28 luglio 1999, n. 266; 2) La permanente inidoneità assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, non risulta dipendente da causa di servizio, né oggetto di accertamento ai fini del riconoscimento della stessa" risulta così motivato: "Questa Commissione Medica di 2 Istanza, in considerazione delle risultanze degli approfondimenti -OMISSIS- effettuati presso il Policlinico Militare "-OMISSIS-" di Roma, emette un provvedimento medico-legale di permanente inidoneità al servizio d'istituto nella Guardia di Finanza, ma SI idoneo al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. 28 Luglio 1999, n. 266, art. 14, comma 5. Il giudizio espresso, tiene conto della valutazione specialistica -OMISSIS- effettuata presso il Policlinico Militare "-OMISSIS-", dalla quale emerge pregresso impianto di -OMISSIS-. Tale condizione risulta non compatibile con l'idoneità al servizio militare incondizionato in quanto soggetta a importanti limitazioni anche nelle ordinarie attività quotidiane. L'utilizzo di armi e le conseguenti vibrazioni, cosi come l'impossibilità di essere sottoposti anche a comuni campi magnetici, risultano elementi incompatibili con l'attività lavorativa di un operatore delle Forze di Polizia, in possesso di un'arma in dotazione individuale, con permanenti qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza a cui non può essere precluso l'utilizzo di apparecchiature elettriche o addirittura di attraversare varchi metal detector o antitaccheggio".

Inoltre, dal verbale emerge che è stata presa visione "della visita di -OMISSIS- effettuata presso il reparto del Policlinico Militare -OMISSIS- il giorno 16/10/2019, a firma del Magg. -OMISSIS-, il quale conclude con diagnosi: "Paziente sottoposto in data 10/06/2019 ad -OMISSIS-".

Alla luce dell'integrale contenuto del verbale il Collegio ritiene che non sia ravvisabile nel caso in esame un difetto di istruttoria e di motivazione, anche rispetto al giudizio espresso dalla Commissione di 1 istanza nel verbale del 29 luglio 2019.

Per quanto riguarda il ruolo di un Comandante di Tenenza, nonché la contestazione circa il fatto che la Commissione avrebbe equivocato poiché avrebbe valutato la posizione del ricorrente come se fosse quella di un Carabiniere, mentre al contrario, il ricorrente è un Finanziere, e le possibilità che il suo corpo sia chiamato a mantenere l'ordine e la pubblica sicurezza sarebbe del tutto residuale ed atipica si osserva quanto segue.

L'art. 263 del Regolamento di servizio per la Guardia di Finanza, disciplinante i "Doveri del Comandante di Tenenza recita, tra l'altro, "Particolarmente egli: a) ordina i servizi da svolgere nel territorio sottoposto alla diretta vigilanza del comando di tenenza; b) partecipa con frequenza all'esecuzione del servizio dei reparti e ne segue con vigile attenzione l'andamento e le necessità, curando la conoscenza sempre più approfondita della circoscrizione e di ogni altra condizione e circostanza che interessino il servizio, per tutte le valutazioni e provvidenze necessarie; c) presenzia con frequenza l'esecuzione dei servizi di riscontro doganale, specialmente nei varchi; d) sia di giorno che di notte, ispeziona i reparti e controlla l'esecuzione del servizio, assicurandosi che gli ordini siano stati ben compresi, e vengano osservati con precisione ed efficacia; e) sorveglia con impegno l'andamento dell'istruzione professionale, che egli stesso impartisce ai militari dei reparti in sede e, in occasione dei giri di ispezione, a quelli dei reparti esterni. Nell'adempimento dei propri compiti, tiene presente che la sua personale e tempestiva partecipazione all'esecuzione del servizio influisce direttamente e decisamente sull'armonia e sull'efficacia dell'azione svolta dai propri dipendenti".

Da tale norma emerge che il ruolo del Comandante di Tenenza è molto più delicato e complesso rispetto a come rappresentato in gravame e, soprattutto, emerge che il Comandante di Tenenza non è relegato negli uffici, ma anzi è previsto che egli debba partecipare personalmente all'esecuzione del servizio dei reparti e che sia di giorno sia di notte debba ispezionare i reparti e controllare l'esecuzione del servizio.

Per quanto riguarda i compiti della Guardia di Finanza, essi sono sanciti dalla L. n. 189 del 1959 "Ordinamento del corpo della Guardia di finanza", la quale all'art. 1 dispone quanto segue "Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di: prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento".

L'art. 16 della L. n. 121 del 1 aprile 1981 "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" inoltre precisa che "Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica" e l'art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 19 marzo 2001 che "Il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi e i regolamenti vigenti e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121. Nell'espletamento di tale attività di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno".

Alla luce delle suddette disposizioni normative, anche il riferimento fatto dalla Commissione medica alle "permanenti qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza" non si ritiene irragionevole o illogico.

Peraltro, il Collegio evidenzia che tale riferimento non esaurisce la motivazione del giudizio espresso dalla Commissione Medica che, come emerge da quanto sopra esposto, risulta essere più articolata e complessa.

Per quanto riguarda l'osservazione secondo la quale sarebbero fuori luogo le definizioni della Commissione medica in ordine alle supposte limitazioni che il ricorrente patirebbe per il solo fatto di essere portatore di -OMISSIS-, il Collegio si limita ad osservare che il ricorrente non ha introdotto in giudizio elementi tali da dimostrare l'irragionevolezza di tale affermazione.

Infine, il Collegio evidenzia che non sono sufficienti a dimostrare l'irragionevolezza o l'illogicità dell'accertamento impugnato la relazione medico legale, nonché i referti di visite mediche presso ospedali pubblici depositati dal ricorrente.

Sul punto, il Collegio richiama quanto affermato dal T.A.R. Lazio-Roma "secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 aprile 2007, n. 1894), il giudizio di inidoneità psico-fisica del militare espresso dalla Commissione medica ospedaliera che si sia conformata alle norme tecniche di settore non può essere contestato con riferimento al diverso esito degli accertamenti sanitari effettuati presso strutture non militari, quali gli ospedali civili ovvero all'eventuale miglioramento delle condizioni di salute in presenza di patologie suscettibili di evoluzione" (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 30 novembre 2012, n. 10009).

Le censure sopra sintetizzate pertanto non colgono nel segno.

2. - L'esito del ricorso principale determina l'infondatezza anche dei motivi aggiunti nella parte in cui si deduce l'illegittimità derivata dell'atto di congedo dall'illegittimità dell'accertamento della Commissione Medica di 2 istanza.

3. - Per quanto riguarda la censura contenuta a pagina 6 dei motivi aggiunti secondo la quale i termini e le modalità di trasmissione definiti perentori dalla direttiva sarebbero stati violati dalla Commissione poiché la Commissione era onerata di trasmettere i verbali il giorno stesso (i verbali...devono essere trasmessi...il medesimo giorno, art. 10 della direttiva) mentre sarebbero stati trasmessi ben 32 giorni dopo e quindi in violazione anche del termine di 15 giorni per la definizione del procedimento, indicati nella lettera di invito alla visita medica avanti alla Commissione di seconda istanza, nonché per aver utilizzato come modalità di trasmissione la posta ordinaria anziché la via telematica o il telefax, il Collegio si limita ad evidenziare quanto segue.

L'aver utilizzato un mezzo di trasmissione diverso da quello contemplato dalla direttiva non costituisce causa di illegittimità dell'atto soprattutto se, come nel caso in esame, il mezzo di trasmissione utilizzato abbia comunque consentito il raggiungimento dello scopo.

Neppure si ritiene costituisca causa di illegittimità dell'atto il mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione del verbale poiché il mancato rispetto dei termini procedurali, secondo giurisprudenza consolidata, non costituisce causa di illegittimità dell'atto.

Sul punto si richiama quanto evidenziato dal Consiglio di Stato "Per costante orientamento di questo Consiglio di Stato, infatti, il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento non vizia l'atto conclusivo sopravvenuto alla scadenza di questo (ex plurimis: Sez. IV, 12 giugno 2012, n. 2264; 10 giugno 2010 n. 3695; Sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 8371; 14 gennaio 2009, n. 140; 25 giugno 2008 n. 3215). 5.1.1 All'indirizzo ora richiamato deve essere data continuità, perché esso si fonda sull'applicazione di consolidate categorie di teoria generale di diritto, in base alla quale vanno tenute distinte le norme di comportamento dalle norme di validità degli atti giuridici e le conseguenze rispettivamente discendenti dalla violazione dell'une o delle altre, nel senso che solo in quest'ultimo caso la sanzione ricade sull'atto medesimo, determinandone a seconda dei casi la nullità o l'annullabilità, laddove nella prima ipotesi sorgono conseguenze esclusivamente di carattere risarcitorio (cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725). Ora, se è vero che per effetto della legislazione di origine europea questa fondamentale distinzione tende ad affievolirsi in alcuni settori dell'ordinamento giuridico, in particolare in quello dei contratti caratterizzati da uno squilibrio economico delle parti, la stessa rimane tuttora valida nel diritto amministrativo, nel quale l'atto amministrativo è annullabile se carente dei requisiti di legittimità per esso previsti" (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2013, n. 4980).

Anche tale ultima censura pertanto è priva di pregio.

4. - - In conclusione, sia il ricorso principale, sia i motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati.

5. - Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio non ritiene necessario disporre una nuova visita medica o una C.T.U. così come richiesto dal ricorrente nella memoria del 7 maggio 2020.

6. - La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Conclusione

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020, celebrata con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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