In ambito militare la scheda valutativa non deve contenere un elenco analitico di fatti e delle circostanze relative alla carriera ed ai precedenti del militare, ma esprime un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi con la conseguenza che l'obbligo di motivazione è rispettato anche se nella scheda non siano menzionati fatti, circostanze o elementi specifici in base ai quali verificare la correttezza del giudizio riportato.
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 27/04/2020, n. 240
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2020, proposto da:
M.N., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante 23;
per l'annullamento:
- della scheda valutativa n. 13 compilata dal Comandante di Plotone Servizi Generali del 151 Rgt. Fanteria Sassari 1 Mar. f. sp N.C., comunicata e presa visione il 05/12/2019 relativa al periodo di servizio di M.N. intercorrente tra l'11/10/2018 ed il 08/09/2019, con la quale veniva giudicato "Superiore alla media" (Doc. 1);
- nonché di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con il ricorso in esame, il 1 Cap. Magg. Sc. M.N., dal 2016 in servizio presso il 151 Reggimento Fanteria Sassari, chiede l'annullamento della scheda valutativa relativa al periodo di servizio intercorrente tra l'11 ottobre 2018 e l'8 settembre 2019, con la quale veniva giudicato "Superiore alla media". Giudizio che per il ricorrente implica un abbassamento di qualifica rispetto ai periodi precedenti, pur in assenza di alcun elemento oggettivo di riscontro.
2. - Avverso la predetta scheda valutativa, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1026 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dell'art. 688 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, eccesso di potere per irragionevolezza della motivazione, contraddittorietà intrinseca della scheda valutativa, violazione delle circolari del Ministero della Difesa 20 novembre 2011 e 25 luglio 2015.
In specie, la circolare del 25 luglio 2011, al 2 Lett. g, imporrebbe la necessità di particolare motivazione in caso di "repentini abbassamenti di qualifica" anche "di un livello", dovendosi consentire l'individuazione di "elementi oggettivi di riscontro" al fine di giustificare tale sensibile flessione. L'unica valutazione "Superiore alla media" ha riguardato il periodo intercorrente tra il 10/02/2018 ed il 10/10/2018, motivata dalla "mancanza di esperienza", non era in grado di elidere definitivamente le costanti caratteristiche di preparazione fisica e all'attitudine professionale stabilmente possedute dal N. per tutto l'arco della sua carriera (circa 13 anni) a fronte della breve durata del periodo di valutazione (otto mesi). Sicché, la valutazione per il periodo successivo al 10/10/2018, attribuendo la qualifica di "Superiore alla media", avrebbe dovuto specificare le ragioni di tale abbassamento. In assenza di particolari eventi, fatti e/o circostanze, non è giustificata la diversa valutazione (inferiore) espressa.
3. - Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. - Alla camera di consiglio del 4 marzo 2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare, previo avviso alle parti circa la possibile definizione nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Il ricorso è infondato.
6. - In linea di fatto, occorre precisare che le valutazioni ottenute dal ricorrente nei periodi precedenti quello oggetto della scheda valutativa impugnata non contengono giudizi costantemente ottimi o esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento. Dalle schede in atti, risultano i seguenti giudizi, per ciascuno dei periodi sotto indicati:
- periodo dal 10 febbraio 2016 al 9 febbraio 2017, giudizio: ECCELLENTE;
- periodo dal 10 febbraio 2017 al 9 febbraio 2018, giudizio: ECCELLENTE;
- periodo dal 10 febbraio 2018 al 10 ottobre 2018, giudizio: SUPERIORE ALLA MEDIA.
- 11 ottobre 2018 al 9 settembre 2019, giudizio: SUPERIORE ALLA MEDIA (quest'ultima è la scheda contestata con il ricorso in esame).
7. - Ciò posto, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato è informata al criterio secondo cui ciascuna valutazione caratteristica, per i singoli periodi presi in considerazione nei confronti dei singoli militari, è del tutto autonoma. Si è chiarito, in tal senso, come "la circostanza che le valutazioni relative ai periodi precedenti abbiano dato luogo alla qualifica di eccellente non può costituire garanzia dell'assegnazione di corrispondente qualifica finale per i periodi di valutazione successivi, ossia un vincolo per i giudizi a questi ultimi relativi, e, pertanto, non costituisce, di per sé, sintomo di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà l'attribuzione della diversa valutazione caratteristica finale appena inferiore di "superiore alla media" per il periodo successivo. Ed invero, i giudizi analitici e quello complessivo formulati di anno in anno sono autonomi, in considerazione della potestà discrezionale attribuita all'Amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell'amministrazione stessa, alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare" (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 luglio 2011, n. 4076).
8. - La giurisprudenza non è del tutto concorde, invece, per quanto riguarda l'onere di motivazione incombente sui valutatori nel caso di improvviso abbassamento della valutazione.
Al riguardo, secondo l'indirizzo maggioritario, e del tutto condivisibile, il passaggio a qualifica immediatamente inferiore nella scala di valutazione non richiede un particolare apparato motivazionale data l'esiguità dello scarto. In tal senso è stato affermato che la scheda valutativa di un militare, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma esprime un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti, circostanze o elementi specifici in base ai quali verificare la correttezza del giudizio riportato.
9. - Nel caso di specie, peraltro, nemmeno si può discorrere di un improvviso abbassamento della qualifica, rispetto ai giudizi costantemente ottenuti in precedenza. Come si è già veduto, il ricorrente aveva ottenuto il medesimo giudizio di "superiore alla media" anche nel periodo immediatamente precedente quello oggetto del presente giudizio. Pertanto, tenuto conto che la scheda valutativa è redatta in forma precisa ed esaustiva, anche l'ulteriore onere motivazionale, che in tesi dovrebbe ricollegarsi all'abbassamento improvviso del giudizio, deve ritenersi attenuato.
10. - Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
11. - Le spese del giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:
Dante D'Alessio, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
14-06-2020 05:06
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