In ambito militare la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità a meno che non siano rilevabili ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manista irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento.
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 22/07/2020, n. 954
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Associato Tonucci & Partners in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;
contro
Ministero della Difesa e Comando Legione Carabinieri Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento del Comandante Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, -OMISSIS-e notificato in data -OMISSIS-con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione di cui al provvedimento (Foglio prot. nr. -OMISSIS-e notificata il -OMISSIS-), con la quale è stata riformulata "la sanzione di corpo di giorni 1 di "consegna" comminata in data -OMISSIS-nel "rimprovero" e della relativa comunicazione del -OMISSIS-, di cui al Foglio prot. Nr. -OMISSIS-;
di quest'ultima sanzione comminata al ricorrente;
nonché, ove occorrer possa,
del Foglio prot. Nr. -OMISSIS-, del -OMISSIS-e notificato il -OMISSIS-, avente ad oggetto "comportamento tenuto -OMISSIS-(c.i.p. -OMISSIS-) adetto alla stazione carabinieri di -OMISSIS-. istanza di riesame ex art. 1365 com - avvio del procedimento";
del Foglio prot. nr. -OMISSIS-, del -OMISSIS-e notificato il -OMISSIS-, avente ad oggetto "comportamento tenuto -OMISSIS-(c.i.p. -OMISSIS-) adetto alla stazione carabinieri di -OMISSIS-, rinnovazione contestazione degli addebiti a seguito di istanza di riesame ex art. 1365 com";
del Foglio prot. Nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stata irrogata al ricorrente una sanzione disciplinare di corpo di giorni 1 "di consegna";
di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti, ancorché non noti, comunque lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 84, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, convertito in L. n. 27 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 il Consigliere Giovanni Ricchiuto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo
Con il presente ricorso il Sig. -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Comandante Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- del -OMISSIS-con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione di cui al provvedimento, così confermando "la sanzione di corpo di giorni 1 di "consegna" comminata -OMISSIS-in luogo della sanzione (rimprovero) in precedenza erogata.
L'attuale ricorrente, in quanto -OMISSIS-dell'Arma dei Carabinieri e attualmente in servizio presso il Comando -OMISSIS-, riferisce che la sanzione da ultimo irrogata è conseguente alla conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. emessa dalla Procura di Firenze per il reato di cui all'art. 615-ter c.p., per il presunto accesso abusivo ad un sistema informatico, ovverosia, alla banca dati del Servizio D'Indagine in uso alle Forze di Polizia.
Al ricorrente è stato contestato l'abuso dei poteri e la violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e all'Arma dei Carabinieri, essendosi accertato che "accedeva a tale sistema informatico nonostante fosse fuori dal servizio e, comunque, non dovesse svolgere alcuna indagine sul conto delle persone in relazione alle quali effettuava l'accesso, controllando i dati personali relativi alla sua persona, nonché a -OMISSIS-, senza giustificazione investigativa. In -OMISSIS- -OMISSIS-".
In relazione a detti comportamenti veniva attivato il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente che si concludeva con la sanzione della "Consegna".
Tuttavia, con la sentenza Reg. n. -OMISSIS-/2019 del -OMISSIS-, il Giudice dell'Udienza preliminare ha rilevato che il ricorrente aveva giustificato il controllo SDI relativo a -OMISSIS-, circostanza quest'ultima alla base della successiva sentenza di non luogo a procedere ex art. 425, comma 3, c.p.p..
In considerazione di detta pronuncia il ricorrente, in data -OMISSIS-, ha presentato, ai sensi dell'art. 1365 del Codice dell'Ordinamento Militare, istanza di riesame al fine della caducazione della sanzione inflittagli.
Con Foglio prot. Nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-si è disposto il rinnovo della contestazione di cui al Foglio prot. -OMISSIS-, ricalcandone in sostanza la motivazione.
Successivamente, il Comando dei Carabinieri, con provvedimento (prot. Nr. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, ha stabilito che "in riferimento all'istanza di riesame ex art. 1365 presentata dalla S.V. in data -OMISSIS- La informo che lo scrivente responsabile del procedimento, ha proceduto ex art.1372 C.O.M. all'annullamento d'ufficio dell'atto nr. -OMISSIS- datato -OMISSIS-e dei relativi atti conseguenti".
Tuttavia, sempre nella medesima data (e precisamente il -OMISSIS-) al ricorrente è stato notificato il Foglio prot. Nr. -OMISSIS- con il quale, è stato avviato il procedimento sull'istanza di riesame presentata il precedente -OMISSIS-.
Con il foglio Nr. -OMISSIS-il procedimento di riesame è stato concluso, riformulando la sanzione di corpo di giorni 1 di "consegna" nel "rimprovero".
Avverso tale ulteriore provvedimento il ricorrente in data -OMISSIS-ha presentato ricorso gerarchico, poi rigettato con la decisione del -OMISSIS-.
Nell'impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene, con un'unica ma articolata censura, la violazione dell'art. 70, della L. 1 aprile 1981, la violazione dell'art. 3, della L. 7 agosto 1991, n. 241, del principio del ne bis in idem, oltre al venire di vari profili di eccesso di potere; a parere del ricorrente, non solo la riformulazione della sanzione sarebbe non sufficiente motivata, ma il provvedimento successivamente emesso integrerebbe la violazione del principio del ne bis in idem, essendosi in presenza di un nuovo ed ulteriore addebito in aggiunta a quanto già contestatogli con il foglio prot. nr. -OMISSIS-.
Si è costituito il Ministero della Difesa che ha contestato le argomentazioni dedotte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con l'ordinanza n. -OMISSIS-/2020, e a seguito dell'udienza camerale del 10 Giugno 2020, questo Tribunale ha fatto luogo all'avviso di cui all'art. 60 cpa, comunicando l'esistenza dei presupposti per una decisione in forma semplificata.
Alla Camera di Consiglio dell'8 luglio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Non sono condivisibili le argomentazioni contenute nell'unica censura proposta con la quale si sostiene l'esistenza di un difetto di motivazione e l'asserita violazione del principio del ne bis in idem, essendosi in presenza di un nuovo ed ulteriore addebito in aggiunta a quanto già contestatogli con il foglio prot. nr. -OMISSIS-.
1.2 Dal procedimento disciplinare che ha riguardato il Sig. -OMISSIS- risultano evincibili le ragioni alla base dell'addebito disciplinare, fondato com'è sull'accesso al sistema d'indagine per motivi personali, così come emerso nell'indagine coordinata dalla Procura di Firenze, accesso che è stato accertato nel corso delle indagini preliminari e risulta confermato dallo stesso ricorrente.
1.3 E' evidente che detto comportamento, pur non risultando censurabile nell'ambito del procedimento penale, non può che aver provocato un grave nocumento all'immagine dell'Arma dei Carabinieri.
1.4 Il Comando cui appartiene il ricorrente, nel riformulare l'originaria sanzione della "consegna" ha peraltro dimostrato di aver considerato gli esiti del procedimento penale, annullando la precedente sanzione del "Rimprovero", in ragione della sentenza n. -OMISSIS-/2019 dalla quale è stato possibile evincere nuovi elementi suscettibili di far ritenere non suscettibile di integrare gli estremi del reato contestato.
1.5 Si consideri, peraltro, che la motivazione evidenzia in modo chiaro l'incompatibilità della condotta del ricorrente, risultando comunque censurabile l'accesso allo SDI per motivi personali, così come poi emerso e accertato nell'ambito del giudizio penale.
1.6 Ne consegue che detto comportamento non poteva che costituire il presupposto per l'attivazione di un procedimento disciplinare, risultando comunque contrario ai doveri d'ufficio ai quali è tenuto il militare.
1.6 Nel provvedimento del -OMISSIS-, con il quale è stato rigettato il gravame amministrativo ed applicata la sanzione del rimprovero, è peraltro richiamata la circolare n. 1760 del 20 aprile 2019 che disciplina le circostanze e le modalità di accesso al sistema informatico di cui si tratta, circolare quest'ultima che risultava vigente quando è stato adottato il provvedimento di riformulazione della sanzione ora impugnato.
1.7 Altrettanto non condivisibile è l'argomentazione diretta a sostenere la violazione del principio del ne bis in idem.
1.8 Il provvedimento di cui al foglio prot. nr. -OMISSIS-non si configura quale nuovo ed ulteriore addebito, in aggiunta a quanto già contestatogli con il foglio prot. nr. -OMISSIS-, ma costituisce la decisione sull'istanza di riesame presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, integrando un provvedimento di secondo grado, di conclusione di un procedimento attivato dallo stesso ricorrente in relazione ad un procedimento disciplinare già definito con una prima sanzione, poi decurtata.
1.9 Ne consegue che con il provvedimento del -OMISSIS- non si è in presenza di un provvedimento sanzionatorio autonomo e distinto rispetto alla originaria contestazione (foglio prot. nr. -OMISSIS-), ma di una diversa valutazione della gravità di una fattispecie e, ciò, sulla base di nuovi elementi acquisiti per il tramite della sopravvenuta sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare.
2. Ne consegue come non sussistono nemmeno i profili sintomatici dell'eccesso di potere, in quanto la sanzione intervenuta con il foglio prot. nr. -OMISSIS-testimonia la corretta valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto da parte dell'Amministrazione, al punto da condurre quest'ultima ad una riformulazione (con una pena meno grave) dell'originario addebito disciplinare.
2.1 Non sussiste nemmeno la violazione del principio di proporzionalità dell'art. 1355 del Codice dell'Ordinamento Militare, disposizione quest'ultima che si limita a dettare i criteri in base ai quali l'Amministrazione deve conformarsi per individuare la sanzione applicabile.
2.2 Si consideri, infatti, che secondo un costante orientamento giurisprudenziale "la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice
della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manista irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento (Cons. Stato, Sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654; Sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335).
2.2 Anche con riferimento all'asserita violazione del principio di proporzionalità non risultano dimostrate disparità di trattamento e, ciò, peraltro nell'espressione di un potere discrezionale così come sopra evidenziato.
2.3 In conclusione l'infondatezza di tutte le argomentazioni proposte, consente di respingere il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'attuale ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 Luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dall'articolo 84, comma 6, del D.L. n. 18 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
02-11-2020 19:14
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