In materia di concorsi per titoli ed esami, indetti dal Ministero della Difesa, per la nomina a Maggiore in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni Maestro Direttore della Banda Musicale dell'Esercito la normativa di cui al D.Lgs. n. 66/2010 non individua il requisito anagrafico come inderogabilmente prescritto per l'accesso al ruolo del Direttore di Banda sotto il profilo funzionale tant'è che per altre formazioni bandistiche è consentito l'accesso ad età più avanzata.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 05/03/2020, n. 2949
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10698 del 2018, proposto da
G.L.C., rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Stella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per superamento dei requisiti di età, reso "in automatico" dal "Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa" on-line in data 17 settembre 2018 - relativamente al "Concorso per titoli ed esami, per la nomina a maggiore in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle armi di fanteria cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni maestro direttore della banda musicale dell'esercito";
del Decreto Dirigenziale, con il quale è stato indetto un concorso ad un posto per la nomina di Maestro Direttore della Banda musicale dell'Esercito, nella parte in cui, all'art. 2 ("Requisiti"), prevede che non possono partecipare coloro che hanno superato il compimento del 40 anno di età alla data di scadenza del termine presentazione delle domande, sebbene in possesso dei requisiti richiesti;
per la disapplicazione
dei requisiti e limitatamente all'età di cui all'art. 944 D.P.R. n. 90 del 2010, inseriti nel bando di concorso, indetto con D.Dirig. n. M_D GMIL REG2018 0442534 del 31 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 68 del 28 agosto 2018 relativamente ai requisiti da possedere di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) : "hanno compiuto il 25 anno di età e non hanno superato il giorno di compimento del 40 anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione. Si prescinde dal limite massimo di età esclusivamente per il Maestro di Banda Musicale in servizio permanente di altra Forza Armata o Corpo di Polizia e per il Vice Direttore della Banda Musicale dell'Esercito";
di ogni altro atto precedente, preliminare, connesso o, comunque, collegato a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2020 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente - in qualità di partecipante al concorso, per titoli ed esami, indetto dal Ministero della Difesa, ad un posto "per la nomina a Maggiore in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni Maestro Direttore della Banda Musicale" dell'Esercito - impugna l'esclusione dal concorso de quo, "generata in automatico dal "Portale dei concorsi on - line"" dell'indicata Amministrazione "perché superava il 40 anno di età" alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, chiedendone l'annullamento.
A tali fini il ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere "sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, di certezza del diritto, di imparzialità, di ragionevolezza, di equità e di eguaglianza nonché sotto il profilo dello sviamento di potere e della disparità di trattamento" e il vizio di "violazione del principio di legalità: violazione dei principi comunitari", richiamando, tra l'altro, precedenti pronunce di questo Tribunale, già statuenti l'illegittimità del requisito del "limite di età ........ se opposto nei confronti delle persone che possiedano" - come il predetto - "i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che sono chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo superiore da salvaguardare ed il carattere operativo di siffatti servizi" (inequivocabilmente rilevabili dai titoli, diplomi, certificati, incarichi, composizioni e pubblicazioni, elencati nel corpo della domanda, riprodotta nell'atto introduttivo del giudizio), e, ancora, evidenziando che la previsione del requisito dell'età massima, per l'accesso ai ruoli militari, "è fissato in linea generale, ma la stessa normativa in materia non individua il requisito anagrafico come inderogabilmente prescritto per l'accesso al ruolo di Direttore di Banda" - "tant'è che per altre formazioni bandistiche è consentito l'accesso ad età avanzata (ad es. 45 anni per quella dei Vigili del Fuoco)" - di modo che il limite "stabilito dalle previsioni regolamentari" e trascritto "nel bando di concorso" deve essere letto e interpretato sulla base della considerazione del fatto che determinate attività possono essere espletate anche in età avanzata, pena - in caso contrario - il contrasto di un tale limite con i principi sanciti anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "con conseguente necessità" di procedere alla disapplicazione delle prescrizioni di fissazione dello stesso.
Con il D.P. n. 5810 del 2 ottobre 2018 è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, il ricorrente è stato ammesso a "presentare domanda ed anche a sostenere le prove" del concorso.
Con lo stesso decreto sono stati disposti incombenti istruttori, a cui l'Amministrazione ha adempiuto in data 19 ottobre 2018, producendo, tra l'altro, una relazione, atta a supportare la legittimità del proprio operato e, segnatamente, ad escludere che possa prescindersi dal limite di età fissato dall'art. 944, comma 2, del D.P.R. n. 90 del 2010 al di fuori dai casi in esso previsti, concernenti esclusivamente "i Vice Direttori della stessa Banda" e i "Maestri Direttori delle altre Bande militari", precisando come tale regola trovi, peraltro, una sua giustificazione nella circostanza che si tratta di "soggetti già inquadrati nelle Forze Armate e quindi muniti di un profilo fisico, psichico e attitudinale idoneo alla vita militare".
Il Ministero della Difesa si è, poi, formalmente costituito mediante il deposito di un atto di mero stile in data 20 ottobre 2018.
Con ordinanza n. 6411 del 24 ottobre 2018 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare.
All'udienza pubblica del 13 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, il Collegio ravvisa la necessità di esaminare la procedibilità del ricorso.
Posto che il tempo trascorso dalla data di instaurazione del presente giudizio ragionevolmente conduce a ritenere che la procedura concorsuale sia stata portata a compimento e che, pertanto, sia stata adottata una graduatoria finale, la mancata impugnazione di quest'ultima impone, infatti, di valutare la persistenza o meno dell'interesse alla definizione della controversia in trattazione (concernente la mera esclusione della procedura de qua).
Al riguardo, si perviene ad un riscontro positivo, atteso che:
- in data 12 febbraio 2019 risulta essere stata approvata la graduatoria finale del concorso;
- in tale graduatoria si dà espressamente atto dell'ammissione "con riserva" del ricorrente alla "partecipazione al concorso" "con lettera M_D GMIL REG2018 0592982 del 9 ottobre 2018" e, pertanto, nella stessa graduatoria figura anche il nominativo di quest'ultimo (seppure in veste di idoneo - e non, quindi, di vincitore del concorso - in ragione del conseguimento della "posizione" n. 2).
Ciò detto, diviene doveroso rilevare:
- l'insussistenza dell'onere per il ricorrente di proporre una specifica impugnativa avverso la graduatoria de qua per l'insussistenza di "alcun interesse concreto ed attuale" all'annullamento di essa (cfr., in termini, C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1981);
- la persistenza dell'interesse del ricorrente alla definizione dell'azione di annullamento proposta avverso il provvedimento di esclusione dal concorso, atteso che l'ammissione a quest'ultimo è stata disposta - appunto - "con riserva", in mera esecuzione dell'ordine impartito con il D.P. n. 5810 del 2018 (di modo che risulta evidente che la mancata definizione del giudizio con una pronuncia di merito non potrebbe che comportare il venir meno delle misure disposte in via interinale e, conseguentemente, il venir meno della stessa ammissione al concorso).
Per mera completezza, si soggiunge che l'interesse alla decisione non si presta ad essere eliso dal posizionamento conseguito dal ricorrente in graduatoria ovvero dal rilievo che quest'ultimo non è stato dichiarato vincitore, tenuto conto che anche la semplice idoneità ad un concorso ben vale a concretizzare un "titolo", spendibile - eventualmente - anche in altre competizioni, senza trascurare, ancora, la configurabilità in capo al ricorrente di un interesse morale, meritevole di positiva considerazione.
In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato procedibile.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1. Come già evidenziato nell'ordinanza cautelare, il Collegio non ravvisa, infatti, motivi per discostarsi dall'orientamento assunto dalla Sezione con la sentenza n. 8166 del 2017, la quale - seppure gravata - è pienamente esecutiva, e, pertanto, ribadisce - in sintesi - che:
- l'art. 635 del D.Lgs. n. 66 del 2010, nel dettare i "requisiti generali per il reclutamento", si limita a stabilire solo il limite minimo di età per l'arruolamento, precisando, al comma 3, che "requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574";
- in particolare, il COM prevede requisiti anagrafici differenziati per gli Ufficiali in servizio permanente (art. 646) stabilendo l'età massima per l'accesso a ciascun ruolo (art. 925 segg.), in particolare per l'ingresso in Accademia (art. 648) e per l'arruolamento dei Sottufficiali Carabinieri (art. 663), dei Marescialli e degli Ispettori (art. 680) e, ancora, dei volontari (artt. 697 e 700);
- si tratta, pertanto, di una disciplina differenziata e diversificata che tiene conto delle diverse modalità di reclutamento, delle specifiche esigenze connesse alle particolari funzioni connesse ai diversi ruolo e figure professionali, distinguendo tra categorie di militari caratterizzate da particolare impiego "operativo" e figure professionali dei diversi ruoli tecnici;
- in relazione all'arruolamento del Maestro Direttore di Banda Musicale, è da rilevare che il predetto D.Lgs. n. 66 del 2010 non stabilisce un preciso requisito anagrafico, limitandosi - all'art. 1518 COM - a dettare norme che consentono il trattenimento in servizio del Maestro Direttore anche oltre il 61 anno di età, fino a 65. È l'art. 944 co. 2 del D.P.R. n. 90 del 2010 a stabilire in 40 anni il limite massimo di età, precisando, tuttavia, al successivo comma, che si prescinde dal limite di età per Maestro già in servizio presso altre bande musicali delle diverse FA o di Polizia, oppure sia Vice Direttore della stessa banda;
- in sintesi, la disamina delle previsioni del D.Lgs. n. 66 del 2010 ragionevolmente conduce ad affermare che la normativa in materia non individua il requisito anagrafico come inderogabilmente prescritto per l'accesso al ruolo del Direttore di Banda sotto il profilo funzionale (tant'è che per altre formazioni bandistiche è consentito l'accesso ad età più avanzata - ad es., 45 anni per quella dei Vigili del Fuoco);
- non vi è chi non veda - del resto - come, ove soggetto a diversa interpretazione, il limite stabilito dalle previsioni soprarichiamate, riprodotto dalle clausole del bando, si porrebbe in contrasto con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia, con conseguente necessità di disapplicazione delle stesse in virtù del principio del primato del diritto comunitario.
3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va accolto.
Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2020 con l'intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario
28-06-2020 14:26
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