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Sentenza

In materia di trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambient...
In materia di trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale competono all'Amministrazione militare ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del Giudice Amministrativo unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione (Cons. St. sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 507), rimanendo esclusa ogni indagine del merito dell'effettuata valutazione
Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana sentenza nr, 93/2020 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2019, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Palermo, via V. Villareale n. 6;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Palermo, via V. Villareale n. 6;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia n. 46;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sez. III) n. -OMISSIS-;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appuntato scelto -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il Cons. Maria Immordino e udito per le parti l'avvocato Giovanni Mania e l'avvocato dello Stato Giovanni Nobile;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Visti i fatti di causa e i motivi di appello da intendersi qui integralmente richiamati;

viste le sentenze penali relative all'appuntato scelto -OMISSIS- e al militare -OMISSIS- per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti storici, da cui si evince che sono stati rispettivamente commessi e accertati con chiarezza nelle loro modalità i reati di “disobbedienza aggravata” e “ingiuria militare”, e che i processi penali si sono conclusi non già con assoluzione con formula piena ma con assoluzione per particolare “tenuità” del fatto;

viste le risultanze istruttorie dell'indagine condotta dall'Arma dei carabinieri in ordine alla sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale all'interno dell'ufficio di appartenenza dell'appuntato scelto -OMISSIS- e del carabiniere -OMISSIS-, e in particolare le note in date 13 gennaio 2016, 24 febbraio 2016 e 16 dicembre 2016;

ritenuto in fatto che:

- la situazione di incompatibilità ambientale era oggettivamente sussistente e perdurante fino alla data di adozione dei provvedimenti di trasferimento d'autorità a carico di entrambi i militari, a prescindere dall'avvenuta dichiarata riconciliazione tra i due militari, in quanto l'episodio ha avuto ripercussioni sull'intero contesto lavorativo e dunque sugli altri dipendenti e sul prestigio complessivo dell'ufficio;

- resta smentito dalle risultanze istruttorie che la situazione di incompatibilità fosse stata superata alla data di adozione del provvedimento impugnato;

- resta smentito dalle risultanze istruttorie che fosse sufficiente a far venire meno la situazione il trasferimento non contestato di uno solo dei due militari (il carabiniere -OMISSIS-), atteso che entrambi hanno dato causa alla situazione di oggettivo turbamento della serenità e dell'immagine dell'ufficio;

- è smentito dalle note del 13 gennaio 2016, 24 febbraio 2016 e 16 dicembre 2016 che il provvedimento impugnato e le difese dell'amministrazione facciano riferimento esclusivamente all'episodio intercorso tra i due militari il 17 ottobre 2014, senza ulteriori elementi da cui possa desumersi la situazione di incompatibilità;

- tale situazione di incompatibilità veniva, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, presa in considerazione nella nota del 13 gennaio 2016, in cui si precisava che “l'oggettivo clima di tensione venutosi a determinare nel reparto (…) continua a perdurare come peraltro riscontrato dal Comandante del Gruppo CC.T.S di -OMISSIS- nel corso di recente visita al nucleo”; nella nota del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, che evidenziava come la vicenda avesse determinato una oggettiva “situazione di disagio tra i militari imputati nel procedimento penale e i testimoni, nonostante i buoni propositi espressi nella dichiarazione di riappacificazione di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-”, peraltro redatta prima della proposta di trasferimento effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute il 13 gennaio 2016 e prima della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento; nella nota del dicembre 2016 del Comando del Corpo che confermava la persistenza di una situazione di tensione tra i due militari tale da rendere persistente la situazione di incompatibilità ambientale;

ritenuto in diritto che:

- in materia di trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale competono all'Amministrazione militare ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del Giudice Amministrativo unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione (Cons. St. sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 507), rimanendo esclusa ogni indagine del merito dell'effettuata valutazione (Cons. St. sez. III, nn. 4234 e 3077 del 2015);

-l'Amministrazione ha puntualmente indicato nella memoria del 12 aprile 2017 i presupposti concreti sottesi al provvedimento di trasferimento, idonei a dimostrare l'oggettività della situazione di incompatibilità ambientale;

- nel caso di specie, avuto riguardo alla sussistenza di condotte penalmente rilevanti che, se anche tenui, mal si addicono ai canoni di disciplina e irreprensibilità esigibili da appartenenti all'Arma dei carabinieri, e alla lesione del prestigio dell'ufficio da tali condotte arrecate, appare corretta la determinazione dell'Amministrazione, e immune da vizi di travisamento, illogicità, sproporzione e irragionevolezza, mentre il merito della determinazione medesima resta insindacabile da parte del giudice;

- per tali ragioni l'appello va accolto;

- va a questo punto esaminato il secondo motivo del ricorso di primo grado, assorbito dal Tar e riproposto dall'appellato ai sensi dell'art. 101 c.p.a., con esso si lamenta la violazione degli artt. 3, 7, 10 l. n. 241/1990, ritenendosi insufficiente che vi sia stato un contraddittorio nel procedimento, non essendovi stata in tesi una partecipazione effettiva in quanto l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle memorie della parte; il motivo è infondato in quanto:

(i) l'Amministrazione ha consentito la partecipazione procedimentale,

(ii) l'Amministrazione ha adeguatamente ponderato interesse pubblico e privato, tanto è vero che il militare è stato trasferito d'autorità a un diverso reparto nell'ambito dello stesso Comune (-OMISSIS-), così tenendosi conto anche delle esigenze familiari e personali del militare;

(iii) la motivazione del provvedimento Amministrativo deve essere sufficiente e chiara, ma anche sintetica, e non deve costituire una replica puntuale a tutti gli argomenti contenuti nella memoria della parte, sicché nessuna violazione della partecipazione procedimentale deriva dal non aver l'Amministrazione replicato a tutti gli argomenti di parte, a fronte di una motivazione che appare completa, logica, ragionevole, fondata su una corretta ricostruzione dei fatti;

- le spese del doppio grado vanno compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare delle parti interessate

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Maria Immordino		Rosanna De Nictolis
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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