insubordinazione aggravata, con minaccia, ingiuria e violenza e, con le circostanze attenuanti generiche e quella di essere un militare di ottima condotta, stimate prevalenti sull'aggravante del grado, riconosciuto il vincolo della continuazione infliggeva la pena di mesi cinque giorni venti di reclusione militare.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-02-2020) 09-06-2020, n. 17648
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente -
Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere -
Dott. APRILE Stefano - Consigliere -
Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere -
Dott. CAIRO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.N., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO CAIRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Militare Dr. UFILUGELLI FRANCESCO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore:
L'avvocato DI PONZIO ANGELO chiede il rigetto del ricorso.
L'avvocato NIGRETTI ANGELO chiede l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La Corte militare d'appello, con sentenza in data 11 aprile 2019, confermava la decisione emessa dal Tribunale militare di Napoli l'8 maggio 2018, con cui C.N. era stato dichiarato colpevole dei reati di insubordinazione aggravata, con minaccia, ingiuria e violenza e, con le circostanze attenuanti generiche e quella di essere un militare di ottima condotta, stimate prevalenti sull'aggravante del grado, riconosciuto il vincolo della continuazione infliggeva la pena di mesi cinque giorni venti di reclusione militare.
Osservava la decisione impugnata come l'ipotesi accusatoria si fondasse sulla dichiarazione dell'unico teste presente ai fatti, S.N.. Il Tribunale riteneva che la ricostruzione dell'episodio fosse precisa, particolareggiata e caratterizzata da un buon margine di verosimiglianza.
Nella stessa ottica la Corte militare d'appello confermava il giudizio di attendibilità che aveva espresso il giudice di primo grado e riteneva che le dichiarazioni del Co. e del P. -testi posti nelle immediate vicinanze del luogo in cui si erano svolti i fatti- fossero in sostanza attendibili e sovrapponibili a quanto affermato da S., persona offesa dal delitto ascritto.
Nè sarebbe valsa a incrinare la credibilità del Co. la particolarità che costui non aveva visto, dopo il fatto, che il S. presentasse evidenze dell'aggressione sull'abbigliamento.
Ciò perchè non era affatto detto che un'aggressione di fattura siffatta dovesse produrre segni direttamente visibili per il teste.
Era possibile, poi, che S. quella mattina ((OMISSIS)) si fosse recato prima sul posto di lavoro, giungendovi in anticipo, per il minor traffico veicolare, trattandosi di un giorno festivo e con lo scopo di incontrare C., al fine di avere un incontro di chiarimento con costui.
Lo stesso movente adombrato era persuasivo/secondo i giudici d'appello.
L'imputato nei giorni precedenti aveva saputo di essere stato destinatario di un provvedimento di "sbarco", trasferimento che creava più d'un problema anche in considerazione delle condizioni di salute non buone della madre dell'imputato stesso.
Il Pa. aveva appreso dall'imputato che costui aveva la convinzione che alla base di quanto accaduto vi fosse l'intervento del S..
2. Ricorre per cassazione C.N., a mezzo del difensore di fiducia, e deduce quanto segue.
Eccepisce con il primo motivo il vizio di motivazione sulla ritenuta attendibilità della persona offesa, S., costituita parte civile in relazione alla cui deposizione non erano stati esaminati i punti devoluti con l'appello.
Nella specie e in primo luogo, si censura la parte di motivazione relativa al tono di voce con cui l'imputato stesso avrebbe rivolto le espressioni ingiuriose. Si trattava di un tono basso secondo S., mentre Co. e P. affermavano che il tono di voce fu sostenuto.
Il vizio di motivazione si coglieva anche con riguardo al contrasto tra le dichiarazioni dei testi P. e Co. in relazione alla superficie contro cui fu spinto S.. Vi era un contrasto evidente sul fatto che il Co. affermasse che S. gli aveva riferito di essere stato spinto contro una porta. La Corte militare d'appello aveva ritenuto quel particolare, in definitiva, non decisivo e privo di rilevanza risolutiva.
Ancora, viziata era la motivazione sul carattere dell'imputato e sulle dichiarazioni rese da costui che non si sarebbe integrato nel luogo di lavoro.
Tutti i testimoni avevano descritto i rapporti del C. come ottimi con il resto del personale.
La sentenza risultava viziata anche sulla ritenuta attendibilità del movente riferito dalla parte civile e dal teste Pa.Co..
Costui aveva riferito che la mattina del 17 settembre (il giorno prima dei fatti) aveva contattato C. per comunicargli il provvedimento di "sbarco". Sul punto vi era una discrasia evidente, poichè S. rammentava di aver appreso dei provvedimenti di sbarco dal capitano T. e non da Pa., come da costui riferito.
Tuttavia, era strano che questo particolare e la circostanza che il fatto era derivato dal provvedimento di sbarco, appena comunicato al C., non venissero comunicati da S., subito dopo gli eventi, a P. e a Co..
In questa logica si sarebbe dovuta esaminare la deposizione del teste Si.Ro., sottocapo, che affermò di essere stato contattato la mattina del 17 settembre da C.N. che lo informava del provvedimento assunto e che costui non ebbe parola di disappunto verso S.. Ancora, Si. gli disse che quel provvedimento era pervenuto direttamente dal comando generale.
Ignorando questo dato la Corte militare d'appello era incorsa nel travisamento della prova.
La decisione non teneva conto del profilo professionale del C. e degli ottimi rapporti con i colleghi di servizio.
Inattendibili erano, poi, le dichiarazioni del teste Stipulante.
Non sì comprendeva, secondo il ricorrente, perchè l'imputato dovesse chiedergli di lasciarlo da solo il giorno seguente, visto che egli non avrebbe lavorato. In ogni caso non si era spiegato perchè, se avesse dovuto svolgere il servizio con il M., analoga richiesta non fosse stata rivolta anche a costui che avrebbe, in sostanza, lavorato "in accoppiata".
3. Il ricorso è inammissibile perchè proposto fuori dei casi ammessi.
3.1. Esso non si confronta, in primo luogo, con le articolate osservazioni contenute nella sentenza impugnata.
Sull'affermata inattendibilità della persona offesa il ricorrente non critica specificamente la sentenza impugnata e il punto in cui si è dato conto delle ragioni che avevano indotto a ritenerla credibile. Le parole erano state ascoltate, in particolare, da due testimoni, elemento che secondo la Corte territoriale non si sarebbe conciliato con l'ipotesi che la persona offesa intendesse addebitare al C. una condotta inesistente.
Nè si era avuta contezza dell'esistenza di ragioni di contrasto tra i soggetti. Le motivazioni sviluppate nella sentenza di merito risultano, pertanto, logiche e di intrinseca coerenza. Non residuano, dunque, spazi che possano realmente far ipotizzare l'inattedibilità lamentata.
Anche eventuali discrasie sono state ampiamente spiegate e si è chiarita la ragione per la quale esse fossero di carattere fisiologico e non di consistenza tale da indurre una conclusione di inattendibilità dei dichiaranti.
Nè in ricorso si spiega come e per quale ragione si dovesse addivenire a diversa lettura delle dichiarazioni rese, così enucleando il profilo di decisività della erronea valutazione e la diversa soluzione cui si sarebbe giunti in caso di differente giudizio sull'attendibilità delle fonti e in particolare della persona offesa.
Il ricorso, piuttosto, risulta puramente valutativo e finisce per incidere sull'attendibilità dei dichiaranti essenziali, aspirando ad una diversa valutazione del risultato della prova.
Ciò ne determina l'inammissibilità.
Non ricorre, invero, il vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente, come indicato in maniera sintetica, delle ragioni della propria decisione, che risulta sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benchè prospettati come vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3.
3.2 - Conseguono la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione, al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
L'imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile S.L., spese che si possono quantificare e liquidare in Euro 4.000,00, oltre 15% per spese generali, spese documentate pari ad Euro 352,55, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile S.L. che liquida in Euro 4.000,00, oltre 15% per spese generali, spese documentate pari ad Euro 352,55, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020
08-09-2020 22:33
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