L'adozione del provvedimento di espulsione dall'Accademia Militare e il conseguente proscioglimento dalla ferma contratta ai sensi dell'art. 599, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.P.R. n. 90/2010 non persegue alcuna funzione propria delle sanzioni ma attiene ai compiti istituzionali dell'Amministrazione, che deve verificare l'idoneità alla funzione che verrà assunta dal futuro Ufficiale affinché le selezioni siano univocamente indirizzate alla scelta dei soggetti non solo meritevoli, da un punto di vista culturale, professionale e sanitario, ma soprattutto, particolarmente versati, siccome riconosciuti idonei alla stregua dello speciale profilo da rivestire, nello svolgimento dei delicati ed impegnativi compiti ad esso connessi.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 17/06/2020) 30-07-2020, n. 8890
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Brionne, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Accademia Albertina, 19;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
- del provvedimento n. M_D GMIL 1248025 in data 11/11/2014, notificato il 14/11/2014, mediante il quale il ricorrente veniva espulso dall'Accademia Militare, perché inidoneo in attitudine militare, e prosciolto dalla ferma triennale contratta, ai sensi dell'articolo 599, comma 1, lettera a) e comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", trasmesso e notificato con racc. a/r dell'Accademia Militare - SM - Ufficio Addestramento, Regolamenti e Studi, Prot n. (...) del 12/11/2014, ricevuto in data 14/11/2014;
- del documento Prot. n. (...), in data 8/10/2014, dell'Accademia Militare SM - Ufficio Addestramento, Regolamenti e Studi, con il quale si propone l'adozione del provvedimento di "espulsione dai corsi" ex art. 599, comma 1, lettera a) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
- del "VERBALE DI ESPULSIONE DAL CORSO" in allegato "D" al documento sopracitato e relativi allegati;
- del provvedimento datato 6 ottobre 2014 con cui il ricorrente è stato giudicato "NON IDONEO in Attitudine Militare" (non cognita);
- della "Direttiva per la Valutazione in Attitudine Militare degli Allievi e dei Frequentatori degli Istituti di Formazione dell'Esercito" n. IS/1 del 2011;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, con particolare riguardo alle osservazioni negative ricevute, alla determinazione del profilo disciplinare ed alle sanzioni irrogate, nonché ad eventuali atti e provvedimenti prodromici al provvedimento sopra indicato in all.1, nonché dallo stesso originati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020 la dott.ssa Rosa Perna;
L'udienza si svolge ai sensi dell'art. 84 comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il ricorso introduttivo l'odierno esponente, che nell'anno 2012 vinceva il concorso interno per accedere all'Accademia Militare di Modena, rappresenta di essere incorso nel febbraio 2013, durante la campagna tattica invernale, in un grave infortunio in ragione del quale, avendo maturato un numero di giorni di assenza dai corsi maggiore al massimo previsto dal Regolamento, veniva rimandato al corso successivo (195 "Impeto"); durante tale corso, era oggetto di continui rimproveri da parte dei superiori, anche per comportamenti conformi ai propri doveri di ufficio o irrilevanti, che davano seguito a "un numero assai poco congruo di sanzioni disciplinari apparentemente pretestuose". Stante l'obbligo di sottoscrivere una clausola di "Rinuncia alla presentazione di memoria difensiva scritta e/o documenti" presente in calce ad ogni contestazione di addebiti, al -OMISSIS- era inibita ogni possibilità di discolparsi dai rimproveri mossi.
Per l'effetto, l'Istituto di formazione attribuiva al ricorrente un coefficiente numerico tale da quantificare come inferiore ai 18/30 il giudizio finale in attitudine militare; gli veniva quindi notificato un avviso di avvio del procedimento volto all'espulsione dall'Accademia e al conseguente proscioglimento dalla ferma contratta. Nonostante la presentazione di memoria difensiva ex art. 10 della L. n. 241 del 1990, l'amministrazione adottava il provvedimento finale di espulsione dall'Accademia Militare.
2. Tanto premesso, l'odierno ricorrente si è gravato avverso tale provvedimento, domandandone l'annullamento ed articolando il seguente motivo di ricorso:
- Violazione degli artt. 24, 113 e 97 cost.
- Eccesso di potere. Errore nei presupposti. Difetto di motivazione. Ingiustizia ed illogicità manifeste.
- Violazione di legge in relazione alle diposizioni della L. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.
- Carenza di potere. Incompetenza.
- Vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, irragionevolezza dell'azione amministrativa.
- Violazione di legge in relazione all'art. 21 bis L. n. 241 del 1990 (efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).
- Eccesso di potere per travisamento di fatto, illogicità nell'esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa e carenza motivazionale.
Il ricorrente rivolge plurime censure avverso le statuizioni dell'amministrazione assumendone l'illogicità, la ritenuta compressione dei diritti di difesa del -OMISSIS- attraverso l'utilizzo di moduli recanti come normale la sottoscrizione della rinuncia alla propria difesa, il verbale di espulsione dal corso che sarebbe il provvedimento definitivo di manifestazione della volontà dell'Amministrazione, la mancata partecipazione dell'interessato al procedimento, il ritenuto carattere sanzionatorio del provvedimento impugnato.
3. Nel presente giudizio si è costituita l'intimata Amministrazione per resistere al ricorso e chiederne il rigetto, puntualmente controdeducendo rispetto alle censure attoree.
4. Con ordinanza cautelare n. 4140/2015 dell'1.10.2015, la Sezione ha rigettato l'istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati presentata dal ricorrente, ritenendo che "l'avversato provvedimento di espulsione non appare inficiato dai vizi dedotti, dovendosi di contro rilevare la oggettiva ricorrenza - nella specie - di una pluralità di elementi posti a sostegno del provvedimento adottato in maniera che non risulta illogica né irrazionale".
5. Con memoria del 28.9.2015 il ricorrente ha ulteriormente dettagliato le proprie censure, riportando le osservazioni negative ricevute che ne avevano determinato la destituzione dall'Accademia Militare.
6. Da ultimo, in data 16.4.2020 ha depositato documentazione e, in vista della udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso, ha depositato memoria, ribadendo le sue deduzioni e conclusioni.
7. Alla pubblica udienza del 17 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio, ad una non più sommaria delibazione del ricorso, confermando l'orientamento assunto in sede cautelare, ritiene il gravame infondato per le ragioni di seguito indicate.
9. Osserva preliminarmente il Collegio che le censure attoree rivolte avverso le osservazioni e le sanzioni disciplinari riportate dal ricorrente sono, nella presente sede, inammissibili, in quanto dirette avverso atti ormai consolidatisi nei confronti del -OMISSIS- per mancanza di tempestiva impugnazione degli stessi; d'altro canto, le stesse censure si rivelano inconferenti rispetto all'odierno tema decidendum che più propriamente riguarda il provvedimento di espulsione del ricorrente dall'Accademia militare e di proscioglimento dalla ferma contratta, non essendo esse in ogni caso idonee ad inficiarne la legittimità, come nel prosieguo sarà meglio specificato.
In secondo luogo, neppure ha pregio la censura relativa alla lesione della libertà di autodeterminazione del militare attraverso la predisposizione della rinuncia alla presentazione della memoria difensiva in calce alla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento in esame, in quanto si tratta comunque di un modello che va debitamente compilato dall'interessato, che in tal modo esprime la propria consapevole volontà, prescindendosi dunque da qualunque sorta di automatismo.
10. Venendo al merito delle questioni agitate, osserva il Collegio che l'inidoneità in attitudine militare di cui all'avversato provvedimento non è stata una necessaria conseguenza delle richiamate sanzioni disciplinari. Ciò in quanto il procedimento volto all'accertamento dell'attitudine militare è distinto rispetto al procedimento volto a comminare una sanzione a seguito dell'accertamento di un'infrazione disciplinare.
10.1 Con riferimento al primo procedimento, la "Direttiva per la valutazione in attitudine militare degli allievi e dei frequentatori degli istituti di formazione dell'esercito" IS/1 del 2011, definisce competenze, criteri, strumenti e modalità per la rilevazione e la misurazione dell'attitudine militare degli Allievi e dei Frequentatori degli Istituti di Formazione. La linea di comando deve procedere alle osservazioni e ai rilevamenti, riconducibili a ciascuna delle aree comportamentali e a tutte le attività svolte nel periodo di osservazione e annotare, nell'arco del periodo di riferimento, in modo certo e documentato, almeno nove osservazioni per ogni valutatore.
La determinazione del voto in attitudine militare è fatta al termine del periodo di riferimento (di osservazione) secondo la specifica procedura: si assegnano giudizi positivi o negativi nelle schede per l'osservazione, nelle distinte aree comportamentali-motivazionali. Il numero di osservazioni del Comandante del I livello vengono sommate a quelle del Comandante di II livello e da tale valore, tradotto in percentuale di osservazioni per ciascuna area, scaturisce un punteggio. Il valutando dovrà aver conseguito in ciascuna area comportamentale almeno il punteggio di 3, altrimenti sarà giudicato non idoneo. La somma dei punteggi di ogni area comportamentale-motivazionale dovrà essere rettificata qualora al valutando siano stati inflitti giorni di consegna e/o giorni di consegna di rigore.
Qualora i giorni di consegna di rigore accumulati dal frequentatore siano superiori a 15, lo stesso risulterà inidoneo in attitudine militare.
10.2 Orbene, il ricorrente riportava un'insufficienza con riferimento all'area relativa al "Rispetto dei vincoli e delle risorse"; pertanto, come emerge dalla documentazione del fascicolo personale, l'inidoneità militare, e la conseguente espulsione dall'Accademia Militare, non sono state direttamente causate dalle sanzioni disciplinari inflitte ma, insieme all'inidoneità in un'area comportamentale e al basso rendimento (punteggio pari a 46,5), hanno concorso a determinare una valutazione complessiva di inidoneità.
11. Quanto poi alla contestata natura sanzionatoria del provvedimento di espulsione, osserva il Collegio che con essa non si persegue alcuna funzione propria delle sanzioni ma si svolgono i compiti istituzionali dell'Amministrazione, che deve verificare l'idoneità alla funzione che verrà assunta dal futuro Ufficiale affinché "le selezioni siano univocamente indirizzate alla scelta dei soggetti non solo meritevoli, da un punto di vista culturale, professionale e sanitario, ma soprattutto, particolarmente versati, siccome riconosciuti idonei alla stregua dello speciale profilo da rivestire, nello svolgimento dei delicati ed impegnativi compiti ad esso connessi" (Cons. St., Sez. III, 15 febbraio 2013, n. 1326; T.A.R. del Lazio, Sez. I Bis, 15 maggio 2013, n. 8567).
12. Né meritevoli di adesione si appalesano le censure relative a un deficit di difesa dell'interessato durante il procedimento de quo, atteso che, al contrario, l'esame documentale evidenzia la partecipazione attiva del ricorrente, mediante la presentazione di memorie difensive, oggetto di esame da parte dell'Amministrazione prima dell'adozione del provvedimento finale.
13. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Ministero della Difesa delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto ivi indicato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 - svoltasi con collegamento "da remoto" - con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Consigliere
02-11-2020 19:04
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