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Sentenza

L'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, applicabile al personale militare ...
L'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, applicabile al personale militare e alle forze di polizia, prevede un istituto a carattere prettamente temporaneo, che non incide in maniera definitiva sulla sede di assegnazione di chi ne beneficia, poiché cessa automaticamente con il superamento dell'età indicata dalla legge, e il cui scopo evidente è quello di agevolare l'espletamento delle responsabilità genitoriali nell'arco temporale in cui il minore è appena nato e di fruire, al contempo, del relativo status.
T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 24/09/2020, n. 165


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2019, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del Provv. n. 0021438 del 27 agosto 2019, con cui la Divisione II del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane - Servizio Sov.ti, Ass.ti ed Agenti - ha disposto il rigetto della richiesta di trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, presentata in data 15 maggio 2019 dall'odierno ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. Massimo Baraldi;
Svolgimento del processo

L'Agente scelto della Polizia di Stato -OMISSIS-, odierno ricorrente, presta servizio presso la Questura di Piacenza ed è coniugato con la Sig.ra -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-- -OMISSIS-, con contratto a tempo indeterminato.

-OMISSIS-, figlio dell'odierno ricorrente, che, in seguito a tale evento, beneficiava di un trasferimento temporaneo per un periodo complessivo di 120 giorni presso la Sottosezione Autostradale di Sala Consilina (SA) - dal 10 dicembre 2017 al 10 aprile 2018.

In data 15 maggio 2019, l'Agente scelto -OMISSIS-presentava istanza di trasferimento temporaneo, ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla propria sede di servizio indicando, quali sedi auspicabili, la Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina (SA) quale ufficio più vicino alla sede di lavoro della moglie ed al domicilio della propria famiglia.

In data 22 luglio 2019 al signor -OMISSIS-veniva notificato preavviso di rigetto, in esito al quale egli produceva osservazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990.

Preso atto di tali osservazioni, il Ministero dell'Interno emanava, in data 27 agosto 2019, provvedimento finale di rigetto, notificato all'Agente scelto -OMISSIS-in pari data, con cui respingeva la proposta domanda di trasferimento temporaneo per le ragioni ivi puntualmente indicate.

Avverso il sopra menzionato provvedimento, nonché nei confronti di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, il signor -OMISSIS- ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 17 ottobre 2019, chiedendo l'annullamento dello stesso, previa sospensione dell'efficacia, deducendo i seguenti motivi:

1) Sull'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 42-bis, D.Lgs. n. 151 del 2001 agli appartenenti alla Polizia di Stato. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 42-bis D.Lgs. n. 151 del 2001);

2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 42-bis, D.Lgs. n. 151 del 2001). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e di ponderazione dei contrapposti interessi. Genericità, contraddittorietà irrazionalità manifeste. Violazione artt. 30, 31 e 32 Costituzione. Violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;

3) Violazione di legge (art. 42-bis D.Lgs. n. 151 del 2001 e art. 3 della L. n. 241 del 1990) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti. Violazione art. 97 Costituzione;

4) Violazione di legge (artt. 9, 10 e 10-bis della L. n. 241 del 1990) - Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - Manifesta ingiustizia - Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione art. 97 Costituzione.

Inoltre, col sopra menzionato ricorso, il signor -OMISSIS-ha chiesto la condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento del danno esistenziale e patrimoniale "in ragione del mancato tempestivo trasferimento".

Si è costituito in giudizio, in data 5 novembre 2019, il Ministero dell'Interno che ha depositato agli atti, in data 14 novembre 2019, la documentazione relativa al caso de quo, chiedendo la reiezione del ricorso.

All'esito dell'udienza in Camera di Consiglio del 20 novembre 2019, è stata emessa l'ordinanza cautelare n. 191/2019 del 21 novembre 2019, con cui questo Tribunale ha sospeso gli atti gravati, rilevando che "riservato al merito l'esame della questione giuridica controversa - sulla quale si registrano orientamenti contrapposti, tra cui, naturalmente, anche un orientamento favorevole al ricorrente -, sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela, sotto il profilo del pregiudizio grave ed irreparabile che subirebbero alle loro prerogative padre e minore, in conseguenza di una decisione non tempestiva; che l'amministrazione è dunque obbligata, seppure interinalmente, a consentire all'interessato di godere del beneficio di legge richiesto, qualora non risultino ulteriori esigenze eccezionali impeditive, allo stato non rappresentate".

Avverso la sopra menzionata ordinanza, il Ministero dell'Interno ha proposto appello al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 660/2020 del 10 febbraio 2020 della Sezione IV, ha respinto il proposto appello cautelare, rilevando che "l'appello non risulta assistito da adeguato fumus boni iuris, in quanto: - la giurisprudenza più recente ritiene applicabile l'istituto del trasferimento temporaneo di cui all'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 anche al personale militare e alle forze di polizia; - la detta norma prevede che il dissenso debba essere limitato a casi o esigenze eccezionali; - tali casi o esigenze eccezionali non sono percepibili nella fattispecie in esame, atteso che, dallo stesso provvedimento di diniego impugnato, emerge come, per la Questura di Piacenza, sia previsto un prossimo potenziamento di 25 unità e che l'organico effettivo del personale appartenente al ruolo assistenti e agenti di polizia, in forza alla sottosezione autostradale di Sala Consilina (Sa), presenta una carenza di 9 dipendenti;".

Parte ricorrente ha, poi, depositato memoria in data 5 giugno 2020, dando atto dell'avvenuta emanazione del Provv. n. 0008970 dell'8 maggio 2020, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto il trasferimento dell'odierno ricorrente presso la sede di Sala Consilina riservandosi la valutazione definitiva in esito alla conclusione del contenzioso amministrativo, ed ha confermato le richieste già svolte col ricorso introduttivo del presente giudizio, ivi inclusa la condanna del predetto Ministero dell'Interno al risarcimento del danno esistenziale asseritamente patito dall'odierno ricorrente.

Infine, all'udienza pubblica del 10 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. - Il ricorso è parzialmente fondato nel merito e va accolto nei sensi e nei limiti di cui in appresso.

2.1. - Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso nega l'applicabilità dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 al personale di Polizia, fra cui vi è l'odierno ricorrente.

2.2. - Il motivo è fondato.

Il Ministero dell'Interno resistente ha dato atto, nella propria relazione, di pronunce giurisprudenziali, fra cui la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1896/2019, che hanno stabilito la non applicabilità dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 al personale di Polizia in quanto "L'inapplicabilità del beneficio del trasferimento temporaneo al personale della Polizia di Stato trova fondamento nel particolare stato giuridico di quel personale, le cui specifiche funzioni giustificano un regime differenziato, che, per questa ragione, non incorre in vizi di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza ed irragionevole disparità di trattamento (sicché risultano manifestamente infondate le relative questioni).". (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 21 marzo 2019, n. 1896).

Il Collegio non ignora quanto sopra statuito ma non lo condivide, preferendo aderire all'opposto orientamento giurisprudenziale, ritenuto più coerente con la previsione normativa dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 secondo cui "La norma in esame prescrive che "1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione". 3.1 Si tratta, dunque, di un istituto a carattere prettamente temporaneo, che non incide in maniera definitiva sulla sede di assegnazione di chi ne beneficia, poiché cessa automaticamente con il superamento dell'età indicata dalla legge, e il cui scopo evidente è quello di agevolare l'espletamento delle responsabilità genitoriali nell'arco temporale in cui il minore è appena nato e di fruire, al contempo, del relativo status. 3.2 La sua finalità si iscrive, quindi, nel solco della tutela costituzionale (art. 30 e 31 Cost.) e sovranazionale (art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991) della genitorialità e del correlato interesse del minore a beneficiarne. 4. La norma individua il suo ambito soggettivo di applicazione, attraverso il richiamo effettuato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, a "tutte le amministrazioni dello Stato", essendo altresì pacificamente assodata la sua operatività anche nei casi di mobilità interna ad una stessa amministrazione. 4.1 L'ampiezza di questo richiamo è in grado di dissipare ogni dubbio circa la latitudine applicativa della misura prevista a tutela della genitorialità, in ragione del canone ermeneutico sancito dall'art. 12 disp. prel. c.c. che richiama quale regola cardinale dell'interpretazione giuridica il "senso... fatto palese dal significato proprio dalle parole secondo la connessione di esse...", che, nel caso in esame è obiettivamente univoco. 4.2 Tale approdo ermeneutico, invero, si impone con ancora più evidenza, operando un'interpretazione orientata dalle norme costituzionali e sovranazionali sopra richiamate e in base ad un'interpretazione teleologica del disposto normativo, che devono indurre l'interprete ad estenderne la portata applicativa e non a restringerla. 4.3 Peraltro, si profilerebbe più di un sospetto di incostituzionalità (per disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza, ex art. 3 Cost.), laddove si accogliesse un'interpretazione restrittiva del novero delle amministrazioni i cui dipendenti possono invocare la misura ivi indicata, ciò in precipua considerazione della circostanza che, a fronte di alcune norme riferite a settori speciali - quale, ad es., l'ordinamento militare, in cui la tutela, risulta espressamente invocabile per il combinato disposto dell'art. 42 bis cit. e dell'art. 1493 cod. ord. mil. (d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66) - ve ne sarebbe altre, connotate da una minore peculiarità e specialità, eppure escluse dalla sua applicazione. 4.4 Può dunque considerarsi oramai superato, l'orientamento più risalente di questo Consiglio (a far data da Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2007 n. 2007; Sez. VI, 25 maggio 2010 n. 3278; Sez. VI, 14 ottobre 2010 n. 7506; Sez. III, 26 ottobre 2011 n. 5730; ma, da ultimo, anche le decisioni in verità isolate e motivate solo ob relationem ai su menzionati precedenti, di cui alle sentenze Sez. III, 29 agosto 2018 n. 5068 e Sez. III, 21 marzo 2019 n. 1896), che ha escluso dall'applicazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea quelle Amministrazioni che svolgono compiti nei settori della pubblica sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico, non soltanto in virtù delle superiori considerazioni, ma anche in ragione delle ulteriori meditate argomentazioni esposte da questo Consiglio (si vedano, Cons. Stato, Sez. VI, 1 ottobre 2019, n. 6577; Sez. II, 26 agosto 2019 n. 5872; Sez. IV, 30 ottobre 2017 n. 4993; Sez. IV, 14 ottobre 2016 n. 4257; Sez. IV, 23 maggio 2016 n. 2113; Sez. IV, 14 maggio 2015 n. 2426; Sez. III, 16 dicembre 2013 n. 6016; Sez. III, 16 ottobre 2013 n. 5036; Sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3683; Sez. VI, 21 maggio 2013 n. 2730).". (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 7 febbraio 2020, n. 961).

Il Collegio evidenzia, inoltre, che il provvedimento impugnato ammette, esso stesso, l'applicabilità dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 alla richiesta di trasferimento formulata dall'odierno ricorrente, atteso che solo nell'ultima pagina del predetto provvedimento viene dato conto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 5068/2018 e 1896/2019, ai fini della giustificazione della mancata applicazione della predetta normativa al caso de quo, dopo, però, avere per tre pagine spiegato perché il trasferimento non sia concedibile proprio in applicazione della medesima norma in quanto "la concessione del beneficio di cui all'art. 42-bis determinerebbe una vacanza nell'organico dell'ufficio di appartenenza non ripianabile, come previsto dal comma 2 dell'articolo in parola" (p. 2 provvedimento), così dimostrando di agire in stretta applicazione del più volte menzionato articolo 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, ritenuto evidentemente applicabile dallo stesso Ministero dell'Interno al presente caso.

Infine, sul punto, il Collegio osserva che tale conclusione è stata condivisa anche dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, in cui è stato ribadito che "la giurisprudenza più recente ritiene applicabile l'istituto del trasferimento temporaneo di cui all'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 anche al personale militare e alle forze di polizia" (Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza 10 febbraio 2020, n. 660).

3.1. - Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto lo stesso conterrebbe "una valutazione basata esclusivamente sulle preminenti esigenze organizzative senza tenere minimamente in considerazione gli interessi del fanciullo soprattutto nella considerazione che gli orari lavorativi della madre.".

3.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato dà per acquisita, come presupposto essenziale dello stesso, l'avvenuta nascita del figlio dell'odierno ricorrente e, dunque, partendo da tale incontestato dato di fatto, articola la propria motivazione chiarendo perché la tutela della genitorialità (perseguita mediante la convivenza del padre col figlio per i primi tre anni di quest'ultimo) sarebbe, nel presente caso, recessiva rispetto alle esigenze di servizio della Questura di Piacenza e, quindi, risulta, sul punto, legittimo, atteso che ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, nel caso l'Amministrazione voglia negare il trasferimento deve spiegare quali sono le (prevalenti) ragioni di servizio ("casi o esigenze eccezionali") perché esso non può essere concesso, essendo chiaro che, in caso contrario, l'interesse del minore alla presenza del genitore risulta già valutato dalla medesima norma, che lo ritiene prevalente rispetto alle normali esigenze di servizio (e, conseguentemente, il trasferimento temporaneo va concesso).

4. - Col terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per illogicità dello stesso, deducendo tre distinte censure.

4.1.1. - Con una prima censura, parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato atteso che "da quanto emerge dal provvedimento in questa sede impugnato, è la stessa Amministrazione ad aver predisposto un piano di immissioni per un totale di ben 25 unità così da ripianare la carenza organica che secondo l'Amministrazione costituirebbe causa ostativa al trasferimento del Sig. -OMISSIS-. Ciò premesso, è evidente che non si possa parlare di alcun danno per l'Amministrazione nel trasferimento del ricorrente in quanto nella medesima sede sono previste prossime immissioni di unità idonee a ripianare la carenza derivante dal trasferimento del Sig. -OMISSIS-.".

4.1.2. - La censura è fondata.

Il Collegio osserva che la motivazione del provvedimento impugnato risulta contraddittoria, in quanto a fronte del potenziamento di 25 unità, attestato dalla stessa Amministrazione, non si comprende come la mancanza temporanea (per tre anni) dell'odierno ricorrente possa influire negativamente e, soprattutto, in maniera compromettente sull'operatività della stessa Questura di Piacenza.

In altri termini, il Collegio condivide quanto affermato dalla giurisprudenza riportata da parte resistente (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sentenza n. 448/2018) secondo cui "le "esigenze eccezionali" richiamate dalla norma "non possono essere intese in guisa da comprendervi solo situazioni connotate da estemporaneità, imprevedibilità o particolare allarme sociale, ben potendo rientrarvi anche l'esigenza di non compromettere l'efficienza di un ufficio deputato allo svolgimento di funzioni ad elevato impatto con l'utenza e/o essenziali per assicurare l'ordine pubblico ed il rispetto della legislazione vigente" (cfr. Tar Piemonte, sez. I, 13 luglio 2017, n. 289; idem, ord. 26 ottobre 2017, n.466)"; ciò premesso, però, il Collegio rileva che, nel caso de quo, l'Amministrazione non ha fornito elementi atti a dimostrare che il trasferimento temporaneo richiesto dall'odierno ricorrente avrebbe avuto un impatto negativo decisivo sul servizio svolto dalla Questura di Piacenza e che, quindi, l'assenza dello stesso avrebbe seriamente compromesso il servizio pubblico e non lo avrebbe reso - solo - più difficile, come richiesto dalla stessa giurisprudenza citata (erroneamente) a proprio favore dal Ministero dell'Interno nella propria memoria, atteso che la sopra riportata giurisprudenza parla, non a caso, di compromissione dell'efficienza del servizio e non di mera difficoltà nell'espletamento dello stesso.

Quanto sopra statuito si pone in stretto collegamento con le argomentazioni svolte recentemente, sul punto, da condivisibile giurisprudenza (e ritenute persuasive da parte del Collegio) relativamente all'interpretazione della locuzione "casi o esigenze eccezionali" di cui all'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001; in particolare, è stato affermato che "Vi è infine una terza impostazione, intermedia, la quale ritiene che le ragioni eccezionali alle quali la P.A. può ancorare il diniego, possano essere correlate anche ad esigenze organizzative non direttamente riferite al lavoratore che ha proposto l'istanza, purché tali esigenze siano oggettivamente non comuni e connotate da un'evidente rilevanza, come, ad es., in presenza di marcate carenze di organico (Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 2019, ord. n. 5708; Sez. VI, 1 ottobre 2019 n. 6577; Sez. IV, 28 luglio 2017 n. 3198; Sez. IV, 7 luglio 2017, ord. n. 2877; Sez. IV, 19 maggio 2017, ord. n. 2140; Sez. IV, 26 maggio 2017, ord. n. 2243; Sez. IV, 28 aprile 2017, ord. n. 1802).... Al fine di fornire maggiore concretezza a tale ultimo approdo ermeneutico, il Collegio, senza pretesa di completezza, ritiene di esemplificare alcuni casi in cui possa ravvisarsi quella eccezionalità che consente all'Amministrazione, gravata dal relativo onere probatorio, di negare legittimamente il beneficio (fermo restando, ovviamente, che l'insussistenza dell'altro requisito, ossia il "...posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva", preclude in radice la fruizione del beneficio):

a) quando la sede di assegnazione sia chiamata a fronteggiare una significativa e patologica scopertura di organico, che, in mancanza di un dato normativo di supporto, il Collegio individua, equitativamente, nella percentuale pari o superiore al 40% della dotazione organica dell'ufficio di assegnazione, che potrà essere presa in considerazione, ai fini del diniego, sia riferendola a tutte le unità di personale assegnate a quella sede sia riferendola al solo personale appartenente al medesimo ruolo del soggetto istante; tale criterio corrisponde, ad avviso del Collegio, a quei "casi ed esigenze eccezionali", perché impedisce la fruizione del beneficio laddove si palesi la necessità di evitare che la sede di appartenenza venga sguarnita oltremodo, al di là di quella che può essere una contingente e fronteggiabile carenza di personale, oppure si prospetti la necessità di evitare che la qualifica di appartenenza non sia oltremodo depauperata di unità, il che, pur a fronte della presenza in servizio di altro personale con diversa qualifica, non consentirebbe un equilibrato funzionamento dell'unità operativa di appartenenza;

b) quando, pur non essendovi una scopertura come quella descritta in seno alla sede di appartenenza dell'istante, nondimeno, nell'ambito territoriale del comando direttamente superiore a quello di appartenenza (ad es., l'ambito provinciale, ove la singola sede faccia gerarchicamente riferimento ad un comando provinciale) si ravvisino, all'interno della maggioranza delle altre sedi di servizio, scoperture di organico valutate secondo i parametri indicati alla precedente lettera a); invero, la descritta situazione di sottorganico generalizzato, ancorché non direttamente riferibile alla sede di servizio dell'istante, renderebbe, nondimeno, eccessivamente difficoltosa all'amministrazione la riorganizzazione funzionale dell'attività istituzionale, ove fosse necessario attingere alla sede di assegnazione del lavoratore per colmare i vuoti di organico che persistono nelle sedi limitrofe della stessa area di riferimento;

c) quando la sede di assegnazione, pur non presentando una scopertura significativa e patologica, qual è quella innanzi indicata, presenta comunque un vuoto di organico, ed è ubicata in un contesto connotato da peculiari esigenze operative: si pensi all'ipotesi in cui l'unità impiegata nella sede di appartenenza si trovi a fronteggiare emergenze di tipo terroristico (come nel caso scrutinato da Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2017 n. 3198), oppure pervasivi fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso, o sia di supporto a reparti impiegati in missioni all'estero, sempre che non vi siano nello stesso comprensorio del comando gerarchicamente superiore altre sedi dalle quali sia possibile attingere, temporaneamente, un agente in sostituzione;

d) quando, effettivamente, l'istante svolge un ruolo di primaria importanza nell'ambito della sede di appartenenza e non sia sostituibile con altro personale presente in essa o in altra sede da cui sia possibile il trasferimento; in questo caso, la ragione ostativa andrà ravvisata non nel possesso in sé di una particolare qualifica da parte dell'interessato, ma nel fatto che quella qualifica sia necessaria nell'ambito di specifiche operazioni in essere o nell'ambito di operazioni che è ragionevole prevedere dovranno essere espletate (a cagione del contesto ambientale che implica lo svolgimento di quel servizio o l'impiego di militari o agenti dotati di quella qualifica; di un criterio storico-statistico, quando quel genere di attività è stata già espletata in passato nell'ambito di quella sede di servizio e l'amministrazione attesti possa verificarsi in futuro, perché non collegata con un'esigenza del tutto irripetibile);

e) quando il ricorrente, pur non in possesso di una peculiare qualifica, è comunque impiegato in un programma o in una missione speciale ad altissima valenza operativa, dalla quale l'amministrazione ritenga non possa essere proficuamente distolto, che deve essere compiutamente indicata nel provvedimento (salvi, ovviamente, i profili di riservatezza che dovessero emergere per la tutela della suddetta operazione);" (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 7 febbraio 2020, n. 961).

Dalla disamina delle esemplificazioni sopra riportate, si evince chiaramente che, nel presente caso, non ci si trova in presenza di nessuna delle situazioni sopra citate, in quanto certamente il riferimento al fenomeno mafioso nella Provincia di Piacenza, contenuto nel provvedimento impugnato, non vale a concretare quella situazione di rilevante peculiarità, rispetto ad altre realtà territoriali, necessaria per denegare il trasferimento né risultano svolte considerazioni puntuali rispetto al concreto apporto operativo dell'odierno ricorrente che determinerebbe la sua necessaria presenza presso la Questura di Piacenza in quanto soggetto insostituibile che svolge "un ruolo di primaria importanza".

Tale necessaria prova da parte della Questura di Piacenza risulta, infatti, del tutto assente nel provvedimento impugnato, in cui nulla viene detto circa il fatto che, anche a fronte dei potenziamenti in organico attesi, pari a 25 unità, attestati dalla stessa Amministrazione, il trasferimento temporaneo dell'odierno ricorrente produrrebbe, comunque, una compromissione del servizio atteso che il signor -OMISSIS-, come emerge dalla documentazione in atti, risulta privo di specializzazioni, avendo unicamente frequentato il corso per squadre volanti (ma nel provvedimento non è nemmeno indicato se il suo attuale incarico abbia a che fare con tale servizio o meno).

Stante quanto sopra affermato, ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato risulta contraddittoria, atteso che, a fronte di un incremento consistente del personale per la Questura di Piacenza, nulla viene detto relativamente alla sussistenza di un irrimediabile pregiudizio cagionato dal trasferimento temporaneo dell'odierno ricorrente, visto che non sono stati in alcun modo esplicitati quali siano i motivi di una sua insostituibilità, e, pertanto, il provvedimento impugnato risulta illegittimo.

4.2.1. - Statuito quanto sopra circa la fondatezza della prima censura del terzo motivo di ricorso, che conduce all'annullamento del diniego di trasferimento temporaneo impugnato, il Collegio, per completezza di esame, può passare ad esaminare la seconda censura del terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta "la quasi totalità di mancanza di motivazione in riferimento alla sede di auspicata assegnazione".

4.2.2. - La censura non è fondata.

A tal riguardo, il Collegio rileva che, seppur succintamente, viene analizzata anche la situazione della sede richiesta, ossia Sala Consilina, e che la comparazione fra le due sedi non è richiesta in alcun modo dalla norma la cui violazione viene invocata, visto che tale norma non disciplina una normale procedura di trasferimento, in cui vanno comparate le esigenze di due diverse sedi, ma si riferisce al diverso caso di un trasferimento temporaneo per nascita di un figlio, caso in cui l'unico fattore impeditivo possono essere i casi e le esigenze eccezionali o la mancanza "di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva", circostanza pacificamente assente nel caso de quo, in cui sussistono posti in organico liberi presso la sede richiesta e i casi e le esigenze eccezionali non possono che riguardare la sede di servizio da cui l'odierno ricorrente vuole trasferirsi, essendo sufficiente per la sede richiesta, come detto sopra, che la stessa presenti un posto vacante in organico.

4.3.1. - Con la terza censura del terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento di diniego impugnato in quanto, partendo dal presupposto che "il ricorrente precedentemente alla presentazione dell'istanza di trasferimento ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 aveva già beneficiato di un trasferimento temporaneo di 120 giorni concesso in occasione della nascita del figlio", ne deduce che "Non si comprende infatti per quale ragione l'amministrazione abbia negato il trasferimento al ricorrente presso la sede richiesta nonostante avesse già beneficiato di un trasferimento temporaneo".

4.3.2. - La censura è infondata.

A tal riguardo, il Collegio rileva che risultano condivisibili le osservazione del Ministero dell'Interno secondo cui la concessione di un'assegnazione temporanea per un periodo di 120 giorni, a fronte del successivo diniego al trasferimento temporaneo per tre anni previsto dalla normativa nel presente caso, non risulta illogica o contraddittoria, in quanto il limitato periodo concesso dall'Amministrazione resistente, pari a soli 120 giorni, può ben consentire alla predetta Amministrazione di sopperire all'assenza del dipendente in maniera molto più agevole rispetto ad un'assenza molto più lunga, fino a tre anni, e, dunque, la differente durata dei due provvedimenti di trasferimento temporaneo (uno concesso e l'altro negato) rende gli stessi incommensurabili rispetto alle esigenze di regolare funzionamento dell'Amministrazione, essendo circostanza di tutta evidenza che un conto è la sostituzione di un dipendente per quattro mesi, un altro è la sua sostituzione per un periodo di tre anni.

5.1. - Infine, col quarto motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto "nel preavviso di rigetto l'Amministrazione manca di indicare tutte le questioni che, seppur gravate dalle censure su indicate, hanno comunque reso il provvedimento più articolato rispetto al preavviso di rigetto, così di fatto ledendo il diritto di partecipazione del ricorrente il quale non ha potuto presentare tutti gli elementi che l'Amministrazione non poteva conoscere e che, invece, si è visto costretto ad indicare solo in questa sede. Tale situazione ha leso la possibilità dell'odierno ricorrente a partecipare appieno al procedimento amministrativo".

5.2. - Il motivo è fondato.

Il Collegio osserva come il preavviso di diniego non reca menzione di alcuna circostanza specifica ostativa alla concessione del richiesto trasferimento temporaneo, limitandosi solamente lo stesso ad asserire che "nel caso di specie la valutazione delle esigenze di servizio e di funzionalità degli Uffici interessati dalla richiesta di aggregazione, in rapporto al mantenimento dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica negli ambiti di rispettiva competenza e connesse ai relativi organici, orienta l'Amministrazione ad adottare un provvedimento di diniego".

La sopra riportata motivazione costituisce, con tutta evidenza, una formula generica ed assolutamente inadatta a comprendere quali siano le ragioni ostative nel presente caso e, dunque, la stessa vanifica completamente la funzione del preavviso di diniego che, per quanto possa differire dal provvedimento finale, non può ridursi a mera formula di stile senza esplicitare alcuno dei motivi posti dall'Amministrazione resistente a fondamento del successivo provvedimento di diniego, come invece è avvenuto, con tutta evidenza, nel presente caso e questo tanto più alla luce del nuovo disposto dell'articolo 10-bis della L. n. 241 del 1990, che, per quanto non applicabile ratione temporis alla presente causa, costituisce un canone ermeneutico rilevante ai fini dell'interpretazione della funzione del preavviso di diniego e del suo (conseguente e necessario) contenuto minimo.

6. - Con riferimento, infine, al lamentato danno esistenziale e patrimoniale del ricorrente, prospettato nel quarto motivo di ricorso e sviluppato nella parte finale del predetto ricorso, il Collegio rileva che lo stesso, asseritamente derivante dalla decisione intervenuta oltre i 30 giorni previsti, risulta semplicemente allegato ma non provato e, dunque, sul punto, non vi sono le condizioni per la condanna al risarcimento del danno dell'Amministrazione intimata, attesa la mancata prova della sussistenza del predetto danno.

7. Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti di cui sopra e, per l'effetto, devono essere annullati gli atti impugnati di cui in epigrafe.

8. - Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei termini sopra illustrati, e, per l'effetto, annulla il Provv. n. 0021438 del 27 agosto 2019 di cui in epigrafe.

Condanna il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone menzionate nel ricorso.
Conclusione

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Marco Poppi, Consigliere

Massimo Baraldi, Referendario, Estensore

La sua finalità si iscrive, quindi, nel solco della tutela costituzionale (art. 30 e 31 Cost.) e sovranazionale della genitorialità e del correlato interesse del minore a beneficiarne. In particolare, la norma individua il suo ambito soggettivo di applicazione, attraverso il richiamo effettuato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, a "tutte le amministrazioni dello Stato", essendo altresì pacificamente assodata la sua operatività anche nei casi di mobilità interna ad una stessa amministrazione. L'ampiezza di questo richiamo è in grado di dissipare ogni dubbio circa la latitudine applicativa della misura prevista a tutela della genitorialità, in ragione del canone ermeneutico sancito dall'art. 12 disp. prel. c.c. che richiama quale regola cardinale dell'interpretazione giuridica il "senso fatto palese dal significato proprio dalle parole secondo la connessione di ess", che, nel caso in esame è obiettivamente univoco. Laddove si accogliesse un'interpretazione restrittiva del novero delle amministrazioni i cui dipendenti possono invocare la misura ivi indicata, ciò in precipua considerazione della circostanza che, a fronte di alcune norme riferite a settori speciali - quale, ad es., l'ordinamento militare, in cui la tutela, risulta espressamente invocabile per il combinato disposto dell'art. 42-bis cit. e dell'art. 1493 cod. ord. mil. (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) - ve ne sarebbe altre, connotate da una minore peculiarità e specialità, eppure escluse dalla sua applicazione.
Avv. Antonino Sugamele

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