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Sentenza

L'indennità di servizio esterno non è dovuta al personale militare per lo svolgi...
L'indennità di servizio esterno non è dovuta al personale militare per lo svolgimento del servizio al di fuori del proprio ufficio. Conferma TAR Liguria, sez. I, n. 3038 del 2009 Forze armate - Indennità militare - Indennità di servizio esterno - Quando spetta.
Consiglio di Stato sez. II, 27/04/2020, n.2703


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
              in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)              
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 6600 del 2010,  proposto  dai
sigg. Fa. Ga., Gi. Mo., Ig. Pi., Pi. Pa. De., Sa. Gi., Sa.  Nu.,  Do.
Cu., Br. Pi.,  Gi.  Do.,  Fu.  De.,  rappresentati  e  difesi,  anche
disgiuntamente, dagli avvocati Stefano  Betti  e  Paolo  Panariti  ed
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo  in  Roma,
via Celimontana n. 38;                                               
                               contro                                
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;                  
                           per la riforma                            
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria
(Sezione Prima) del 26 ottobre 2009, n. 3038, resa tra le  parti  sul
ricorso n.r.g. 229/2007, proposto per l'accertamento del diritto alla
corresponsione dell'indennità ex art. 12  D.P.R.  n.  147/1990  (c.d.
indennità per servizi esterni) e la condanna dell'Amministrazione  al
pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione.        
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio  2020  il  Cons.
Francesco Guarracino e udito per la parte appellante  l'avv.  Stefano
Betti;                                                               
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              

Fatto

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, i sigg. Gi. Mo., Ma. Ra., Ig. Pi., Vi. Pi., Sa. Nu., An. Ca., Gi. Do., Do. Cu., Ma. On., Br. Pi., Pi. Pa. De., Sa. Gi., Fu. De., Ro. Ve., Fa. Ga., Ro. Gr. e Gi. Ra., tutti militari appartenenti o già appartenenti al Nucleo Carabinieri del Tribunale di Genova, agivano nei confronti del Ministero della Difesa per ottenere l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 147/90 e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative somme, maggiorate da interessi e rivalutazione, in relazione al servizio dagli stessi prestato all'esterno del Comando di appartenenza, ubicato in Genova alla via V Dicembre, e, precisamente, presso i locali del Palazzo di Giustizia, del Tribunale dei minori, del Giudice di pace e della Corte dei conti.

Con sentenza del 26 ottobre 2009, n. 3038, il T.A.R. adito respingeva il ricorso con la motivazione che "l'indennità prevista dall'art. 12 d.P.R. n. 147/1990 (infruttuosamente richiesta prima all'amministrazione e rivendicata poi con il ricorso in decisione) è diretta a compensare il personale militare che opera in situazioni di particolare disagio, in quanto esposto agli agenti atmosferici o ai rischi connessi alla prestazione del servizio in "ambienti esterni", in ambienti cioè situati al di fuori dai normali luoghi di lavoro, e perciò esposti a particolari fattori di rischio ambientale di diversa natura che rendono certamente più gravoso, o particolarmente gravoso, il servizio prestato in tali condizioni".

Avverso la decisione di primo grado hanno interposto appello i sigg. Fa. Ga., Gi. Mo., Ig. Pi., Pi. Pa. De., Sa. Gi., Sa. Nu., Do. Cu., Br. Pi., Gi. Do., Fu. De..

Il Ministero della Difesa, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Gli appellanti hanno prodotto una memoria di discussione ed alla pubblica udienza del 28 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto

Con un unico motivo d'appello, gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che i servizi in parola, pur espletati al di fuori degli uffici, non fossero svolti in luoghi esposti ad agenti atmosferici o quanto meno a correnti d'aria continue.

Adducono a prova una relazione tecnica di parte di descrizione dello stato dei luoghi, di cui hanno illustrato l'ammissibilità con la memoria di discussione, e hanno chiesto, in ogni caso, che, in via istruttoria, venga disposta una consulenza tecnica di ufficio.

L'appello è infondato.

L'indennità di servizio esterno è dovuta, per le forze di polizia ad ordinamento militare, dal 1° novembre 1995 (ex art. 42, comma 1, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995) in quanto la durata del servizio esterno coincida con l'orario di servizio giornaliero e, a decorrere dall'entrata in vigore del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (avente natura innovativa e non interpretativa: Cons. Stato, sez. IV, 5 Luglio 2007, n. 3826) per l'attività esterna di durata giornaliera non inferiore alle tre ore (art. 48 del d.P.R. ult. cit.) (cfr. Cons. stato, sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5679).

Requisito per il sorgere del diritto all'indennità è l'espletamento del servizio esclusivamente all'aria aperta (costituendo questo lo specifico disagio che essa intende compensare), per una durata non inferiore a quella sopra indicata.

Già col parere n. 1252/97 del 28 luglio 1998 questo Consiglio ebbe a chiarire come le condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione ad agenti atmosferici e ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni, compensate dall'indennità in questione ricorressero in presenza di situazioni fattuali in cui il servizio fosse reso tendenzialmente per tutta la durata del turno all'aria aperta, da cui la necessità di non obliare la differenza tra servizi istituzionalmente da svolgersi all'esterno, in ambiente aperto e con i correlati disagi e rischi, e servizi che potevano richiedere l'espletamento di attività all'esterno, in cui la presenza all'aria aperta era solo eventuale ed occasionale e, comunque, non protratta per l'intera durata dell'orario di lavoro (Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 900)

Da quelle considerazioni, tutt'ora attuali, deriva la conclusione che il beneficio non compete qualora il servizio esterno sia svolto in maniera occasionale o sporadica, richiedendo l'esposizione continuativa a particolari fattori di disagio ambientale (ex ceteris, Cons. Stato, sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4865; sez. III, 20 maggio 2014, n. 2581; sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3583), fatte salve le particolari ipotesi estensive, che qui non rilevano, previste dall'art. 50 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, in favore del personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attività nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.

Nel caso di specie, non è provato che nell'espletamento delle loro mansioni gli appellanti abbiano svolto, nei turni rispettivamente assegnati, attività all'aperto per una durata non inferiore alla durata suddetta, nonostante incombesse sugli stessi l'onere della prova, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del cod. proc. amm.

Per la corretta valutazione della sussistenza dei requisiti previsti per la concessione del beneficio in parola, infatti, non è sufficiente una generalizzata indicazione dei servizi resi, essendo necessario un puntuale riscontro delle condizioni di tempo e di luogo delle attività effettivamente svolte, con riferimento ai singoli servizi.

Viceversa, la relazione tecnica trasfusa nel corpo stesso dell'atto di appello consiste in una descrizione dello stato dei luoghi e dell'organizzazione del relativo servizio di vigilanza che non ne dimostra l'esclusivo svolgimento all'aperto o l'esposizione continuativa a particolari fattori ambientali di disagio per la durata necessaria per la maturazione del diritto alla corrispondente indennità.

Ciò vale non solo per il servizio di vigilanza presso l'ingresso principale del Palazzo di Giustizia, che per la stessa relazione può essere considerato lavoro in ambiente coperto, anche se soggetto al passaggio di correnti d'aria (lo stesso dicasi per il garage), ma pure per il servizio di vigilanza svolto presso gli ingressi secondari in via Bartolomeo Bosco n. 4 e n. 6 (nessuno dei quali è tra quelli dove gli appellanti hanno svolto servizio: pag. 2, punto 2, dell'appello; pag. 2, punti 1-5, del ricorso di primo grado) o presso l'ingresso principale del Tribunale dei minori, in quanto la relazione di parte discorre di vigilanza "all'esterno ed all'interno" e non allude neppure alla necessità che uno dei militari dovesse essere sempre all'esterno; per il resto, fa riferimento a situazioni (pattugliamenti, passaggi, trasferimenti da un luogo all'altro) in cui l'esposizione all'aria aperta era solo occasionale o discontinua.

Pertanto, indipendentemente da ogni valutazione di ammissibilità della produzione in appello della relazione tecnica di parte, deve concludersi che gli appellanti non hanno dimostrato in giudizio l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità richiesta, non assolvendo quell'onere probatorio dal quale non possono essere esonerati mediante una consulenza tecnica esplorativa, finalizzata alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate.

Per queste ragioni l'appello dev'essere respinto.

Nulla occorre disporre per le spese del presente grado del giudizio, in difetto di costituzione dell'amministrazione appellata.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 APR. 2020.
Avv. Antonino Sugamele

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