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Sentenza

L'indennità prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 52/2009 è riconosciuta ai militar...
L'indennità prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 52/2009 è riconosciuta ai militari dell'esercito italiano che, oltre ad avere conseguito l'abilitazione anfibia, prestino servizio presso unità di fanteria.
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 11/11/2019, n. 666
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2018, proposto da

E.C. ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Quagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Savorgnana, 24;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PER L'ACCERTAMENTO del diritto alle indennità supplementari occasionale e fissa mensile ex art. 9, comma primo, della L. 23 marzo 1983, n. 78, previste rispettivamente dal primo e dal secondo periodo dell'ottavo comma dell'art. 9 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. I ricorrenti, sono tutti i militari dell'Esercito Italiano, in servizio presso il 17 Reggimento Artiglieria contraerea "Sforzesca" ed allegano di essere in possesso dell'abilitazione anfibia.

1.1.L'articolo 9 del D.P.R. n. 52 del 2009 ha introdotto un'indennità particolare per gli ufficiali e sottufficiali in servizio presso unità da sbarco o anfibie; sebbene l'Amministrazione non ha loro riconosciuto tale indennità.

2. I deducenti chiedono, quindi, che sia accertato il loro diritto all'indennità supplementare cosiddetta patrimoniale prevista dalla norma citata, oltre agli interessi legali dalla scadenza di ciascuna mensilità.

3.Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, resistendo all'impugnativa.

4. con ordinanza n. 471, emessa nella camera di consiglio del 25.6.2019, il Collegio disponeva incombenti istruttori; cui ha adempiuto il Ministero della Difesa con nota 23.8.2019.

Il ricorso è infondato.

5. La questione giuridica si incentra sulla sussistenza o meno in capo ai ricorrenti dei requisiti a cui la vista disposizione normativa subordina l'attribuzione dell'indennità invocata dai ricorrenti.

6. Il beneficio è legato, da un lato, al requisito della capacità anfibia ottenuto dagli interessati e, d'altro lato, dalla natura del Reparto presso il quale i militai sono in servizio.

7.Ad avviso del Collegio, nella specie, sussiste certamente il primo requisito: i ricorrenti sono infatti tutti in possesso dell'abilitazione anfibia.

Dubbia è, invece, la sussistenza del secondo requisito, poiché il Reggimento Artiglieria contraerea non rientra, come affermato dagli stessi ricorrenti, tra i Reparti beneficiari dell'indennità, tenuto conto che la infrandicata previsione normativa circoscrive l'indennità al personale in servizio presso unità di fanteria con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie

7.1.L'art. 9, co. 8, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 stabilisce, infatti, che "A decorrere dal 1 gennaio 2009, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'indennità di cui all'articolo 9, co. 1, della L. 23 marzo 1983, n. 78, è così disciplinata: ...Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unità di fanteria con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta un'indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora più favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto"9 del D.P.R. n. 52 del 2009:...

8. Il 17 Reggimento "Sforzesca" dove i ricorrenti prestano servizio è, riconducibile ad un corpo di artiglieria; laddove, la suestesa previsione normativa subordina - come detto - l'attribuzione dell'indennità a coloro che, oltre ad avere conseguito l'abilitazione anfibia, prestino servizio presso unità di fanteria.

La mancanza di quest'ultimo requisito in capo ai ricorrenti giustifica quindi la legittimità del diniego, così come lo giustifica la circostanza che i ricorrenti non sono comunque assegnati ad unità da sbarco o anfibie, come invece richiede la medesima disciplina normativa.

9. In conclusione i ricorso deve essere respinto.

10. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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