La qualifica di imputato, anche ai fini delle cause ostative alla partecipazione ai pubblici concorsi in ambito militare, non può essere considerata quale situazione giuridica che si perfeziona momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 04/11/2020, n. 11415
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5525 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Cucchiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Sciacca, via Cappuccini n. 7;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
1. del provvedimento di esclusione dal bando di reclutamento, per l'anno 2018, di 1.920 Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare, prot. M_D (...)del 19/2/19 notificato il 26/2/2019;
2. del bando di reclutamento, per il 2018, di 1.920 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare pubblicato in G.U.R.I. IV serie speciale del 22/8/2017;
3. di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe mediante i quali è stato escluso dal bando di reclutamento, per l'anno 2018, di 1.920 Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare, per non essere in possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1 lett. d) del Bando, in quanto imputato a decorrere dal 30.3.2017 in procedimento penale per delitto non colposo, giusta Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Sciacca aggiornato al 29 gennaio 2019.
In particolare, dal certificato allegato all'atto di esclusione si evince che parte ricorrente è stata condannata alla pena di Euro 700,00 di multa con sentenza del Giudice di Pace di Sciacca n. 13/18, pronunciata il 3/4/2018 e depositata il 13/4/2018.
Parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, per difetto di notifica, il decreto di citazione a giudizio e di non aver avuto notizia del procedimento penale al momento di presentazione della domanda per il concorso de quo (22 settembre 2018), e, anzi, di averne appreso conoscenza solo a seguito del provvedimento di esclusione impugnato in questa sede.
Il medesimo ricorrente sostiene, quindi, la totale nullità del procedimento penale e di non aver assunto la qualità di imputato ex combinato disposto di cui agli artt. 60 e 552 c.p.p. e, pertanto, di non essersi trovato nella condizione prevista dal bando per l'esclusione. Ha, inoltre, fatto presente che, dopo essere venuto a conoscenza della situazione con la notifica del provvedimento di esclusione, si è attivato proponendo la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis c.p.p. dinanzi alla Corte di Appello di Palermo.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, in data 22 maggio 2019, resistendo al ricorso.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta l'ordinanza di revoca, ex art. 629 bis c.p.p., da parte del Tribunale di Palermo, della sentenza n. 13/2018 del Giudice di Pace di Sciacca, con la sospensione dell'esecuzione della pena.
Con ordinanza n. 469/2020 del 27 gennaio 2020, il Collegio ha accolto la richiesta di misure cautelari.
6. Alla udienza del giorno 9 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1) Il ricorso si palesa infondato.
2) In via preliminare è da rigettare la censura di incompetenza formulata dalla parte ricorrente, che ha dedotto la circostanza che il provvedimento di esclusione è stato adottato dalla Direzione Selezione VFP della Marina Militare di Taranto, invece che dalla competente Direzione Generale per il Personale Militare, ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 2, del bando di concorso.
In particolare, come indicato da parte ricorrente, l'art. 6, comma 1, del bando dispone che "il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:... c) esclusione dal reclutamento, da parte di Mariscuola Taranto, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM" (ovverosia la Direzione Generale del Personale Militare). L'art. 7, comma 2 del bando prevede, inoltre, che "Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM ... a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica ... dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi".
Il bando in esame riserva nega, quindi, la competenza di Mariscuola Taranto per i provvedimenti di esclusione derivanti da "sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi", mentre nel caso in esame l'esclusione del ricorrente è stata espressamente adottata per la qualità di imputato di parte ricorrente in un procedimento penale, ovverossia per una fattispecie diversa, non ricadente nella specifica deroga alla competenza di Mariscuola a provvedere in ordine all'esclusione dei candidati privi dei necessari requisiti.
Ciò a maggior ragione qualora si consideri, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, che la sentenza di condanna era da considerarsi nulla per non essere stato notificato il rinvio a giudizio, ed infatti è stata revocata con ordinanza ex art. 629 bis c.p.p., lasciando sussistere la qualifica di imputato al momento della presentazione della domanda di concorso, come meglio indicato nel punto 3 che segue.
Stante quanto indicato, si segnala in ultimo come, in ogni caso l'eventuale annullamento per incompetenza risulterebbe solo formale e privo di effetti concreti, anche ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire, in quanto a seguito della revoca della sentenza, ex art. 629 bis c.p.p., con conseguente rimozione con effetto retroattivo della sentenza di condanna, la competenza a riprovvedere sussisterebbe allo stato attuale in capo allo stesso organo (Mariscuola Taranto) che ha adottato l'atto impugnato in questa sede.
3) Nel merito, come più volte indicato, l'odierno istante è stato escluso dal bando di reclutamento in quanto imputato in procedimento penale come da certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Sciacca aggiornato al 29 gennaio 2019. Dal certificato allegato all'atto di esclusione si evince che il ricorrente è stato condannato alla pena di Euro 700,00 di multa con sentenza del Giudice di Pace di Sciacca n. 13 del 2018, anche se detta Sentenza è stata successivamente revocata.
Secondo giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo, Cons. Stato Sez. II, 14-07-2020, n. 4553), la qualifica di imputato, anche ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, non può essere considerata quale situazione giuridica che si perfeziona momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza.
In altre parole, in assenza di disposizioni speciali in tal senso, non si può attribuire la notifica del provvedimento di istaurazione del giudizio penale, o di conclusione dello stesso, la natura elemento costitutivo della qualifica di imputato.
La qualità di imputato deve dunque essere derivata dall'ordinamento penalistico, ove la richiesta di rinvio o citazione a giudizio formulata dal P.M., ossia l'atto propulsivo dell'azione penale, segna il passaggio dalla persona dallo status di indagato a quello di imputato, a prescindere dalla conoscibilità di dette circostanze da parte dell'interessato.
Chiarito quanto sopra in punto di diritto, il Collegio osserva che l'amministrazione procedente aveva previsto, nel bando di concorso, l'esclusione dalla procedura concorsuale quei candidati che fossero risultati in difetto di uno dei requisiti previsti. Tra i requisiti richiesti dal bando, l'articolo 2, comma 1, lettera d), indicava quello di "non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi".
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, l'odierno istante, pur senza averne contezza, risultava aver riportato una condanna penale e, dunque, prima ancora della presentazione della stessa, dunque, era stato sottoposto all'esercizio dell'azione penale e ha assunto la qualità di imputato, ancorché non avesse ricevuto la notifica degli atti del relativo procedimento penale.
La stessa ordinanza di revoca, ex art. 629 bis c.p.p., conferma la sussistenza della qualifica di imputato in capo al ricorrente, in quanto ha sospeso l'esecuzione della pena e rimesso in termini il medesimo ricorrente per la formulazione delle eventuali richieste di definizione processuale con riti alternativi, così dimostrando che, ancor dopo la rimozione della sentenza di condanna, il ricorrente deve considerarsi imputato.
I rilievi censori secondo cui nessun decreto sarebbe mai stato notificato al ricorrente possono rilevare solo limitatamente quale esclusione della responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui all'articolo 4, comma 10, del bando di concorso, poiché la causa di esclusione sulla quale si è fondato il provvedimento impugnato si ricollega, infatti, alla mancanza di un requisito soggettivo che il ricorrente doveva possedere al momento di presentazione della domanda e non a una dichiarazione mendace.
4) Da rigettare risulta, altresì, la censura secondo cui la sola assunzione della qualità d'imputato non costituisce ragione ostativa alla partecipazione al concorso, anche considerando che, ai fini amministrativistici dei requisiti della partecipazione ai concorsi, il concetto di imputato, cui consegue la esclusione del candidato, non può attestarsi sulla definizione penalistica, ma richiede una più attenta valutazione e deve essere attestato solo quando sul fatto è intervenuto il giudizio di un giudice terzo.
Tale censura, infatti, si riferisce al portato di un orientamento di questa sezione, in relazione al quale il ricorrente ha richiamato la pronuncia n. 3417 del 28/3/2018, secondo cui "lo status di imputato, previsto dalla normativa sopra indicata e costituente motivo di esclusione dal concorso, invero, non può essere pedissequamente mutuato dal significato proprio dell'ordinamento penale, perché, in tale contesto, l'istituto ha una funzione di garanzia dei diritti del cittadino, mentre tale nozione, introdotta senza i necessari correttivi nel giudizio amministrativo, avrebbe una funzione opposta, pregiudicando oltremodo il cittadino, facendo, cioè, prevalere una esigenza amministrativa di immissione nei ruoli militari di persone immuni da pregiudizi penali attraverso un mero riscontro formale", ad esempio escludendosi nel caso in cui la qualità di imputato sia stata acquisita per citazione diretta a giudizio da parte del P.M..
Questa lettura della normativa in questione è stata, tuttavia, smentita dai superiori approdi del Consiglio di Stato, a cui il Collegio ritiene di adeguarsi, che derivano la nozione di imputato dalla disciplina penalistica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., e affermano la legittimità dell'esclusione dal concorso per il "semplice" possesso di tale qualifica (Cons. Stato, Sez. IV, 10/04/2020 n. 2364 e Cons. Stato, Sez. IV, 24/10/2019, n. 7229, che ha riformato proprio la sentenza di questa Sezione richiamata da parte ricorrente)
5) Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.
Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
26-11-2020 21:20
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