La rimozione dal grado con collocazione al grado più basso della gerarchia militare comporta la cessazione dal servizio?
Cons. Stato Sez. II, 15/05/2020, n. 3112
La rimozione dal grado, operando ex nunc e non privando il soggetto dello status di militare, ma collocandolo al grado più basso della gerarchia militare, non comporta, di per sé, la cessazione dal servizio; tuttavia, l'art. 41, comma 3 della legge 3 agosto 1961, n. 833 ("Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza") prevede che: "Il militare di truppa incorso nella perdita del grado è iscritto nel proprio distretto di leva come semplice soldato". (Conferma T.A.R. Puglia, sede di Bari estremi omessi.) 06-06-2020 07:40
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