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Sentenza

La rimozione dal grado con collocazione al grado più basso della gerarchia milit...
La rimozione dal grado con collocazione al grado più basso della gerarchia militare comporta la cessazione dal servizio?
Cons. Stato Sez. II, 15/05/2020, n. 3112
La rimozione dal grado, operando ex nunc e non privando il soggetto dello status di militare, ma collocandolo al grado più basso della gerarchia militare, non comporta, di per sé, la cessazione dal servizio; tuttavia, l'art. 41, comma 3 della legge 3 agosto 1961, n. 833 ("Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza") prevede che: "Il militare di truppa incorso nella perdita del grado è iscritto nel proprio distretto di leva come semplice soldato". (Conferma T.A.R. Puglia, sede di Bari estremi omessi.)
Avv. Antonino Sugamele

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