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Sentenza

La valutazione della Commissione per avanzamenti di carriera militare è sindacab...
La valutazione della Commissione per avanzamenti di carriera militare è sindacabile solo in presenza di giudizi irragionevoli
Consiglio di Stato sez. II, 19/03/2020, n.1947

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
              in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)              
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 610 del  2012,  proposto  dal
signor -OMISSIS-,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Giancarlo
Viglione, elettivamente domiciliato presso il  suo  studio  in  Roma,
lungotevere dei Mellini, n. 17,                                      
                               contro                                
il Ministero della difesa, in persona  del  Ministro  in  carica  pro
tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12,     
                            nei confronti                            
del signor -OMISSIS-, non costituitosi in giudizio,                  
                           per la riforma                            
della sentenza del -OMISSIS-, Sezione I bis,  -OMISSIS-,  resa  inter
partes,  concernente  il  mancato  avanzamento  a  scelta  al   grado
superiore.                                                           
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa; 
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore, nell'udienza pubblica  del  giorno  18  febbraio  2020,  il
consigliere Giovanni Sabbato e udito,  per  l'appellante,  l'avvocato
Gaia Stivali su delega dell'avvocato Giancarlo Viglione;             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;              

Fatto
FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 9120 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al -OMISSIS-, Sezione I bis, il signor -OMISSIS-, Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano, aveva avversato la sua mancata iscrizione al quadro di avanzamento per l'anno 2006, classificandosi al 209° posto della graduatoria di merito.

2. A sostegno dell'impugnativa aveva dedotto l'inadeguata valutazione dei titoli in suo possesso in rapporto a quelli dei controinteressati (Colonelli -OMISSIS-, -OMISSIS-), utilmente collocati in graduatoria, pertanto deducendo il vizio dell'eccesso di potere in senso relativo.

3. Costituitasi l'Amministrazione erariale in resistenza, il Tribunale adìto, Sezione I bis, dopo aver disposto l'acquisizione di documentazione, ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha soprasseduto alla disamina dell'eccezione in rito sollevata dalla difesa erariale in considerazione dell'infondatezza del gravame;

- ha respinto il ricorso reputandolo infondato;

- ha condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite (€ 3.000,00).

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione ha fatto corretto uso "del (l'amplissimo) potere discrezionale che - in questo particolare ambito di attività - le è tradizionalmente riconosciuto come proprio" avuto riguardo alle risultanze documentali relative, in particolare, ai corsi frequentati dal ricorrente nonché ai "dati (titoli di studio, conoscenza delle lingue estere, ecc...) che consentono di stabilire la valenza del profilo culturale ed intellettuale dei vari candidati".

5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 16 gennaio 2012 e depositato il 30 gennaio 2012, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 3-18), quanto di seguito sintetizzato:

I) il Tribunale avrebbe errato nel valutare la correttezza del criterio utilizzato dalla Commissione Superiore di Avanzamento non avendo tenuto adeguatamente conto dei più lusinghieri risultati conseguiti dal ricorrente rispetto - in particolare - al controinteressato Colonnello -OMISSIS-, classificatosi al 71° posto in graduatoria, rispetto ai giudizi valutativi nonché per il più alto profilo culturale ed intellettuale (avendo conseguito anche la laurea in Scienze Politiche) ed i più numerosi incarichi operativi disimpegnati.

6. L'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello.

7. Il Ministero della difesa, in data 8 febbraio 2012, si è costituito con atto di stile.

8. In vista della trattazione nel merito del ricorso la parte appellata ha depositato memoria, evidenziando che l'appellante si è collocato - con il punteggio di 28,20 - soltanto al 209° posto della graduatoria di merito rimanendo, quindi, fuori dal numero (71) delle promozioni da conferire per l'anno 2006 e che il controinteressato Colonnello -OMISSIS-vanterebbe titoli più lusinghieri, tra i quali il corso Senior Officer Course (NATO Defense College), che, secondo quanto determinato da SMD in data 2 agosto 2000 (Allegato B), è equiparato al titolo ISSMI.

9. La causa, chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 18 febbraio 2020, è stata ivi introitata in decisione.

10. Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e sia pertanto da respingere.

10.1. Parte appellante sottolinea, nel valorizzare il criterio "qualità morali, di carattere e fisiche", di essere in possesso di un elevato grado di rettitudine e moralità, tanto da meritare una serie di onorificenze, quali una medaglia commemorativa conferita in occasione del sisma verificatosi in Irpinia nel 1980, diverse croci commemorative, una medaglia di bronzo al merito nonché quattro incontri e due elogi per il lodevole servizio espletato. In ordine al criterio "benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera", evidenzia di avere ricoperto vari incarichi di Comando tra cui quelli di Comandante di Compagnia e di Comandante di Corpo Unità Livello Battaglione autonomo nonché di aver partecipato a diverse operazioni, tra cui quelle in Somalia e in Kosovo. In ordine al criterio "doti intellettuali e di cultura", evidenzia di aver frequentato vari corsi di specializzazione e di avere conseguito la laurea in Scienze Strategiche nonché in Scienze Politiche. Conclusivamente lamenta che il Tribunale non si sarebbe avveduto del fatto che il colonnello -OMISSIS- avrebbe una particolare attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.

È appena il caso di rammentare che il giudizio espresso dalla Commissione Superiore Avanzamento degli ufficiali costituisce espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell'ufficiale, in modo che non è possibile scindere i singoli elementi per fondare su uno di essi, isolatamente considerato, il giudizio complessivo.

In definitiva, l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile, non ha specifica autonomia, in quanto la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi ben può essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti dalla C.S.A.

Sul piano processuale ciò comporta innanzi tutto l'impossibilità per il giudice di entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione Superiore di Avanzamento per gli ufficiali delle Forze Armate, procedendo ex novo all'esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento o alla verifica della congruità del punteggio ad essi attribuito.

In secondo luogo e soprattutto la discrezionalità particolarmente attribuita, come si è visto, alla Commissione Superiore, quale organo chiamato ad esprimersi su candidati le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, comporta che il giudice ha cognizione limitata alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione.

In altri termini, la valutazione della Commissione è sindacabile solo in presenza di giudizi macroscopicamente irragionevoli, nel senso che la riscontrata applicazione alle diverse posizioni di criteri valutativi tra loro difformi e incoerenti deve rivelare, con immediata evidenza, un'alterazione di quell'indefettibile uniformità e coerenza dell'attività valutativa che ne condiziona la legittimità (ex multisCons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2018, n. 6170).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame deve escludersi che dagli atti possa risultare un sintomo percepibile di macroscopica rottura dell'uniformità del metodo valutativo seguito dalla Commissione nei confronti del ricorrente di primo grado e del controinteressato Colonnello Go., la cui posizione è specialmente valorizzata in questa sede d'appello.

Detto controinteressato, come evidenziato dalla difesa erariale con la sua memoria del 10 gennaio 2020, risulta in possesso di plurimi titoli di valutazione ed in particolare del Senior Officer Course (NATO Defense College), che, secondo quanto determinato dal decreto dirigenziale del Capo di Stato Maggiore della Difesa in data 2 agosto 2000 (Allegato B), è equiparato al titolo ISSMI, quale Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, e che assume particolare rilievo in sede di avanzamento ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 490/1997, laddove prevede che: "La Commissione di Vertice, la Commissione Superiore, la Commissione Ordinaria ed i superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni ".

A ciò devono aggiungersi i seguenti incarichi: Capo Sezione Cooperazione Balcani (20 mesi); Capo Sezione Controllo Armamenti (24 mesi); impiegato per un periodo più lungo (39 mesi a fronte dei 12 mesi dell'appellante) in incarichi internazionali, quale Addetto Pianificazione Operativa nell'ambito della Rappresentanza Permanente Italiana presso il Consiglio Atlantico (38 mesi) e come Assistente militare nell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo (1 mese).

L'obiettiva esistenza degli elementi documentali sopra riportati, deponenti non a favore dell'originario ricorrente, induce il Collegio a respingere l'appello da questi proposto per vedersi riconoscere preminenza anche quanto alle qualità relative al profilo professionale e all'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore. E ciò tanto più in quanto, da un lato, l'appellante non sembra offrire - come era suo onere - alcun elemento dal quale possa evincersi con adeguato grado di certezza una sua stabile migliore qualificazione rispetto al controinteressato, in relazione non solo alle qualità professionali (cfr. art. 705 del Regolamento di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) ma anche alle qualità intellettuali e di cultura (art. 707, comma 1) e all'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore (art. 708). Invero, le decorazioni "commemorative" o di "anzianità" evidenziate dall'appellante, tra cui la "Medaglia Mauriziana", non assumono il rilievo auspicato in quanto connesse alla semplice "anzianità senza demerito" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 345) ovvero a finalità celebrative. Anche gli encomi e gli elogi valorizzati dall'appellante non assumono rilievo in sé, in quanto "Nel giudizio di avanzamento per la valutazione delle qualità morali, di carattere e fisiche, spetta alla Commissione di valutare non tanto la quantità degli encomi, quanto piuttosto se gli stessi sono riferibili ad occasionali episodi nella carriera dell'ufficiale o se, invece, per il loro contenuto e per le ragioni che ne determinarono l'attribuzione, tali encomi, essendo stati distribuiti in modo uniforme in tutto l'arco della carriera, possano considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8124). Lo stesso vale per i titoli di studio, pure valorizzati dall'appellante, non suscettibili di apprezzamento ex se, atteso che anche per essi vale il principio secondo cui "La valutazione della Commissione d'avanzamento non si arresta alla semplice stima del numero e delle qualità dei titoli di ciascun interessato e non è condizionata da una meccanica valutazione delle risultanze documentali, dovendosi pervenire ad un giudizio complessivo nel quale non è possibile scindere i singoli elementi" (cfr. Cons. Stato, sez. II, 10 novembre 2011, n. 3828); ciò in sintonia con la stessa previsione di cui all'art. 707, comma 1, del Regolamento, laddove prevede che "La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene e all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione".

In realtà, l'impostazione del ricorrente - il quale elenca analiticamente i titoli professionali vantati e ne predica la superiorità rispetto a quelli del controinteressato - non è in radice condivisibile perché in questa sede di legittimità non è possibile, come sopra chiarito, ordire un nuovo giudizio di merito sulla congruità, rilevanza o peso dei titoli stessi in rapporto alle altre risultanze evincibili dalla documentazione caratteristica degli scrutinati.

Non deve essere infine trascurata la macroscopica differenza tra gli esiti valutativi riservati ai due candidati, essendo il Colonnello -OMISSIS-classificatosi 71° a fronte del 206° posto in graduatoria (con il punteggio di 28,20) ricoperto dal ricorrente originario, divario che può essere colmato solo in presenza di una del tutto improbabile reiterata valutazione disparitaria dei titoli presentati in favore del controinteressato.

11. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.

12. La complessità fattuale della controversia consiglia però di disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 610/2012), lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 MAR. 2020.
Avv. Antonino Sugamele

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