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Sentenza

Luogotenente della Guardia di Finanza accusato di corruzione viene sospeso preca...
Luogotenente della Guardia di Finanza accusato di corruzione viene sospeso precauzionalmente dal servizio.
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., (ud. 26-05-2020) 17-07-2020, n. 8253

GUARDIA DI FINANZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8006 del 2019, proposto da

-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. (...) del 17.4.2019 con cui è stata disposta la sospensione precauzionale dall'impiego a titolo discrezionale a far data dal 18.4.19; delle proposte del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali di cui ai fg nn. (...) e (...).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2020 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'udienza pubblica si è svolta, ai sensi dell'art. 84 comma 5 D.L. n. 18 del 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il sig. -OMISSIS--OMISSIS-, luogotenente della Guardia di Finanza, ha adito questo Tribunale per l'annullamento del provvedimento della Guardia di Finanza - Comando dei reparti Speciali, a firma del Comandante Gen., C.A. De Gennaro, prot. n. (...) del 17.4.2019, notificato in pari data, con cui è stata disposta la sospensione precauzionale dal servizio a far data dal 18.4.2019, nonché delle prodromiche proposte del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali - Ufficio Personale e AA.GG, di cui al fg. n. (...) e del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali - Ufficio Logistico, di cui al fg. n. (...), del 5.4.2019.

Premesso il suo ottimo percorso professionale interno al Corpo, riferisce di esser stato coinvolto in una questione dai risvolti penali ( ex art. 319 c.p. corruzione a seguito di denuncia presentata da addetti di una Ditta) in relazione all'attività istituzionale tecnica e di supporto da lui svolta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la quale espone di esser stato rinviato a giudizio nell'anno 2018.

Avverso il provvedimento, in epigrafe indicato, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1)ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 916 DEL D.Lgs. n. 66 del 2010 E DELLA CIRCOLARE DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA N. 38000/109/4, DEL 24.11.2004, lamentando l'intervenuta adozione della sospensione precauzionale dal servizio in assenza di congrui e sufficienti elementi di prova a suo carico, ancor più in ragione del fatto che ha prestato servizio successivamente ai fatti contestati e che dal 2015 ha operato presso il R.E.T.L.A. ed assegnato all'Ufficio Logistico - Sezione Telematica, avendo dimostrato di essere in grado di continuare, "con pienezza d'autorità", ad espletare la propria attività lavorativa, conseguendo valutazioni caratteristiche "eccellenti", massimo apprezzamento.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Orbene, appare incontestabile che il ricorrente abbia rivestito la qualità di imputato nell'ambito del procedimento penale per il reato di corruzione in concorso con imprenditori ed altri soggetti in quanto in servizio all'epoca dei fatti in contestazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di responsabile unico del procedimenti di espletamento di una gara pubblica per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di responsabile per l'organizzazione tecnica di eventi istituzionali, per aver conseguito illecitamente utilità di diversa natura ed entità.

Giova rammentare, peraltro, che la determinazione del Comandante generale della Guardia di Finanza risulta esser stata adottata a titolo precauzionale in ragione della condotta ascritta all'odierno ricorrente, specificamente descritta nel provvedimento gravato, consistente "nel mercimonio della pubblica funzione, come riscontrabile dall'atto di imputazione indicato in premessa, supportato da un apprezzabile quadro probatorio, risulta connotata da estrema gravità, specie se correlata allo status di militare dello stesso ed ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento"

- il nocumento all'immagine ed al prestigio del corpo derivante dal coinvolgimento del militare nella vicenda penale in rassegna, che ha avuto notevole risalto mediatico;

- il grave pregiudizio al buon andamento dell'Amministrazione derivante dall'impiego in servizio del militare, anche in compiti non operativi atteso che, a causa degli addebiti a proprio carico, lo stesso, al momento, non è più nelle condizioni necessarie per poter esercitare te proprie funzioni con pienezza d'autorità".

Occorre, peraltro, rilevare come nella valutazione operata dall'Amministrazione resistente decisiva valenza risulti aver correttamente assunto, pur nel doveroso bilanciamento degli interessi, la tutela dell'interesse pubblico realizzatasi attraverso l'applicazione della sospensione precauzionale dal servizio, ex art. 916 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

Il Collegio ritiene, per quanto premesso, le doglianze dedotte dal sig. -OMISSIS- prive di pregio, in particolar modo alla luce del severo quadro indiziario certamente più complesso e variegato rispetto a quanto asserito dal ricorrente, tenuto conto, in particolare, della eterogeneità e della consistenza degli elementi di prova che ne hanno determinato il rinvio a giudizio, nonché della peculiarità della funzione e del servizio prestato ancor più delicata e necessariamente assolvibile in condizioni di massima integrità ed onorabilità a causa del suo status, ossia della sua appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza, allo stato pregiudicato da un quadro indiziario a lui ictu oculi sfavorevole e ragionevolmente ostativo alla sua permanenza in servizio.

Rileva il Collegio come il provvedimento oggetto d'impugnativa sia espressione di una coerente applicazione del succitato art. 916, a norma del quale "La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado", in presenza di un provvedimento di rinvio a giudizio per condotte nel caso di specie ascritte al ricorrente e connotate da manifesta gravità, rispetto alle quali il potere di sospensione facoltativa deve considerarsi caratterizzato, per costante insegnamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non intende discostarsi, da ambiti ampiamente discrezionali, sia nel valutare la gravità dei fatti che nel verificare le ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell'incolpato, nel caso di specie pienamente sussistenti.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con compensazione, fra le parti in causa delle spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, , lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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